Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 573 codice penale: Sottrazione consensuale di minorenni

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli artt. 525 e 544.
Giurisprudenza annotata
Sottrazione consensuale di minore
Il delitto di sequestro di persona si può configurare anche nell'ipotesi di sottrazione di un minore, ma il fatto di averlo sottratto alle persone esercenti la potestà genitoriale integra anche il delitto di sottrazione di minore. Le due fattispecie infatti non sono tra loro alternative in quanto, tutelando beni giuridici e diritti soggettivi differenti, possono concorrere in presenza di una condotta che presenti tutti gli elementi strutturali richiesti dalle due disposizioni penali.
Cassazione penale sez. V 25 settembre 2014 n. 5643
Integra il delitto di sottrazione consensuale di minorenne, l'allontanamento per alcuni giorni, all'asserito scopo di effettuare una breve fuga d'amore, di una ragazza di sedici anni dalla casa familiare, in compagnia del proprio fidanzato, se non vi è il consenso dei genitori, atteso che l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 573 c.p. richiede la consapevolezza di sottrarre il minore contro la volontà dei genitori.
Tribunale Taranto sez. II 04 luglio 2012 n. 475
L'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 573 c.p. richiede la consapevolezza di sottrarre il minore contro la volontà dei genitori.
Corte appello Ancona 09 marzo 2004
Integra il delitto di sottrazione consensuale di minorenne l'allontanamento per alcuni giorni all'asserito scopo di effettuare una breve fuga d'amore, di una ragazza di diciassette anni dalla casa familiare, in compagnia del proprio fidanzato, se non vi è il consenso dei genitori.
Corte appello Ancona 09 marzo 2004
La condotta tipica del reato di cui all'art. 573 c.p. consiste nella sottrazione del minore consenziente o nella ritenzione di esso contro il volere dell'esercente la potestà parentale, e cioè in una condotta incompatibile con l'esercizio di tale potestà e non meramente interferente con essa. Tale condotta non è pertanto realizzata qualora l'agente si sia limitato a dare ospitalità al minore, in luogo noto e accessibile al genitore, senza impedire od ostacolare in alcun modo l'esercizio delle facoltà e l'adempimento dei doveri che a costui competono.
Cassazione penale sez. VI 02 maggio 2000 n. 7292
L'interpretazione estensiva di disposizioni "eccezionali" o "derogatorie", rispetto ad una avente natura di "regola", se pure in astratto non preclusa, deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di "ratio" con quella espressamente contemplata. Il bene giuridico del reato di sottrazione consensuale di minorenni di cui all'art. 573 c.p. va individuato per effetto dei mutamenti intervenuti nel diritto di famiglia che hanno configurato la potestà dei genitori come situazione giuridica complessa in funzione delle inclinazioni ed aspirazione dei figli nell'interesse del minore a ricevere l'istruzione, l'educazione e la guida necessaria per formarsi una propria personalità.
Pretura Rovereto 19 maggio 1999
L'elemento materiale del reato di cui all'art. 573 c.p. non si identifica necessariamente nell'"abductio de loco in locum", na anche in quei comportamenti che infrangono il rapporto personale, formativo e psicopedagogico, tra il minore ed i suoi genitori, rendendo loro impossibile l'esercizio della dovuta vigilanza sulla condotta di esso minore, e che possono essere posti in essere anche a prescindere dal trasferimento del minore da un luogo ad un altro; ogni accertamento va compiuto, peraltro, in relazione a tutte le circostanze, oggettive e soggettive, di tempo, di modo e di luogo rilevanti nel caso concreto, quali l'età del minore, la maturità da lui raggiunta, il tipo di rapporto personale con i genitori, i concreto atti di esercizio della potestà posti in essere dai genitori e la loro compatibilità con le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore.
Pretura Rovereto 19 maggio 1999
Nel reato di sottrazione consensuale di minorenni, di cui all'art. 573 c.p., il bene giuridico tutelato va individuato - per effetto dei mutamenti intervenuti con la l. n. 151 del 1975, che ha configurato la potestà parentale come situazione giuridica complessa in funzione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli - nell'interesse della parte a ricevere una istruzione, un'educazione, una guida ed ogni cura necessaria per la più adeguata formazione della propria personalità.
Pretura Rovereto 19 maggio 1999
In tema di sottrazione consensuale di minorenni, il dissenso degli esercenti la potestà genitoriale, soprattutto quando non sia espresso, non può presumersi, ma deve formare oggetto di un accertamento "in concreto", con riferimento ad inequivoci elementi obiettivi, quali - appunto - le particolari condizioni di ambiente, di abitudini, di consuetudini morali in cui il minore vive ed il modo col quale la vigilanza sullo stesso viene esercitata, oltre naturalmente ad eventuali specifici e peculiari comportamenti dei titolari della detta potestà genitoriale, incompatibili con una volontà consenziente. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto contestato in ordine al reato di cui all'art. 573 c.p. non sussiste, la S.C. ha ritenuto evidente "la contraddittorietà sul punto della motivazione della sentenza impugnata: se le abitudini dei fidanzati, la differenza di età fra essi, la durata della loro relazione sentimentale, l'ambiente nel quale si muovevano ed il tipo di vigilanza in concreto esercitata dai genitori della minore erano tali da indurre a ritenere - secondo l'esperienza dell'uomo medio che tra i due vi fosse consuetudine di rapporti sessuali, non può logicamente presumersi - sulla base delle medesime circostanze - il dissenso degli esercenti la potestà genitoriale in ordine alla abductio de loco in locum della minore stessa da parte dell'imputato, anche in considerazione dei limiti ormai posti alla detta potestà dalla riconosciuta maggiore autonomia e libertà di autodeterminarsi del figlio minorenne, quale espressione dei diritti inviolabili della persona").
Cassazione penale sez. III 29 ottobre 1996 n. 1032
In tema di sottrazione consensuale di minorenni, il dissenso degli esercenti la potestà genitoriale, soprattutto quando non sia espresso, non può presumersi, ma deve formare oggetto di un accertamento "in concreto", con riferimento ad inequivoci elementi obbiettivi, quali - appunto - le particolari condizioni di ambiente, di abitudini, di consuetudini morali in cui il minore vive ed il modo col quale la vigilanza sullo stesso viene esercitata, oltre naturalmente ad eventuali specifici e peculiari comportamenti dei titolari della detta potestà genitoriale, incompatibili con una volontà consenziente. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto contestato in ordine al reato di cui all'art. 573 c.p. non sussiste, la S.C. ha ritenuto evidente "la contraddittorietà sul punto della motivazione della sentenza impugnata: se le abitudini dei fidanzati, la differenza di età fra essi, la durata della loro relazione sentimentale, l'ambiente nel quale si muovevano ed il tipo di vigilanza in concreto esercitata dai genitori della minore erano tali da indurre a ritenere "secondo l'esperienza dell'uomo medio" che tra i due vi fosse consuetudine di rapporti sessuali, non può logicamente presumersi - sulla base delle medesime circostanze - il dissenso degli esercenti la potestà genitoriale in ordine alla "abductio de loco in locum" della minore stessa da parte dell'imputato, anche in considerazione dei limiti ormai posti alla detta potestà dalla riconosciuta maggiore autonomia e libertà di autodeterminarsi del figlio minorenne, quale espressione dei diritti inviolabili della persona").
Cassazione penale sez. III 29 ottobre 1996 n. 1032