Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 605 codice penale: Sequestro di persona

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
1) affinchè il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
Giurisprudenza annotata
Sequestro di persona
Integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe la vittima, con violenza o sotto minaccia, a salire su un'automobile, in quanto ai fini dell'integrazione del detto delitto è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve (respinta la tesi difensiva secondo cui la persona offesa, una volta saputo il motivo per il quale era stato costretto a salire a bordo, avrebbe accettato volontariamente di partecipare al 'chiarimento' richiestogli, posto che comunque la sua libertà di movimento era stata limitata essendo stato costretto a forza a salire sull'autovettura in uso all'indagato).
Cassazione penale sez. V 14 ottobre 2014 n. 49610
Il delitto di sequestro di persona si può configurare anche nell'ipotesi di sottrazione di un minore, ma il fatto di averlo sottratto alle persone esercenti la potestà genitoriale integra anche il delitto di sottrazione di minore. Le due fattispecie infatti non sono tra loro alternative in quanto, tutelando beni giuridici e diritti soggettivi differenti, possono concorrere in presenza di una condotta che presenti tutti gli elementi strutturali richiesti dalle due disposizioni penali.
Cassazione penale sez. V 25 settembre 2014 n. 5643
Integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., e non il concorso del delitto di sequestro di persona con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (artt. 605 e 393 dello stesso codice), la privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire, come prezzo della liberazione, una prestazione patrimoniale eccedente il credito, azionabile in sede giudiziaria, vantato nei confronti della persona offesa. (Rigetta, Ass.App. Napoli, 19/112013)
Cassazione penale sez. VI 12 giugno 2014 n. 45064
Ai fini della privazione della libertà rilevante per la configurabilità del reato di sequestro di persona non si richiede una privazione assoluta, essendo sufficiente anche una relativa impossibilità di recuperare la propria libertà di scelta e di movimento, né alcun rilievo assumono, da una parte, la maggior o minore durata della limitazione, purché questa si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, e, dall'altra parte, la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi. Il reato, infatti, è configurabile anche quando il soggetto passivo riesca a riappropriarsi della propria libertà, dopo una privazione giuridicamente apprezzabile che segna il momento consumativo del sequestro: con la precisazione che a tal fine non occorre pervenire a una quantificazione minima temporale, giacché può bastare una privazione della libertà limitata a un tempo anche breve, anche limitato ad alcuni minuti. (Nella specie, il reato è stato ravvisato nella condotta dell'imputato che aveva tenuto bloccato la vittima contro il muro per circa dieci minuti).
Cassazione penale sez. V 18 aprile 2014 n. 35076
La configurabilità del delitto di sequestro di persona prescinde dalla durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche a un tempo breve (confermata l'applicazione delle custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato che, dopo aver colpito con calci e pugni la vittima, l'aveva legata ad un letto con una catena, assicurata, da un lato, con un lucchetto e, dall'altro lato, con una fascetta di plastica bianca. Solo dopo mezz'ora la vittima, approfittando del fatto che l'aggressore aveva fissato la fascetta al contrario, era riuscita a liberarsi. Il fatto che la vittima sia alfine riuscita a liberarsi non dimostra che l'azione posta in essere dall'indagato fosse caratterizzata da un'originaria e assoluta inidoneità della stessa a rendere impossibile o estremamente difficile il risultato della privazione della libertà personale).
Cassazione penale sez. V 16 aprile 2014 n. 21314
Integra il delitto di sequestro di persona la condotta di chi tenga legato per giorni a letto, con cinghie di contenzione, un familiare non autosufficiente (nella specie: la madre adottiva), in assenza di una specifica situazione di imminente pericolo di cadute o gesti di autolesionismo idonea a configurare gli estremi dello stato di necessità. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto non configurabile la scriminante di cui all'art. 54 c.p. neppure in forma putativa, avendo lo stesso imputato fatto riferimento alla possibilità di ricorrere all'ausilio di personale sanitario e di un letto a sponde, e dovendo quindi escludersi un suo erroneo convincimento di trovarsi in uno stato di necessità). (Rigetta, App. Lecce, 12/12/2012 )
Cassazione penale sez. VI 06 marzo 2014 n. 24358
Il delitto di sequestro di persona presuppone, per la sua configurabilità, un accertamento rigoroso dell'elemento della costrizione che, pur potendosi estrinsecare con mezzi diversi da quelli fisici, deve però essere tale da incidere sulle determinazioni della vittima relative alla sua libertà di locomozione. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva incentrato la dimostrazione della responsabilità per il delitto di sequestro di una donna - vittima altresì di atti persecutori e violenza sessuale - sulla debolezza psicologica della stessa e su atteggiamenti violenti dell'imputato orientati alla privazione della libertà sessuale, senza dar conto della coartazione della libertà di locomozione della donna che aveva raggiunto volontariamente l'imputato in una stanza d'albergo, mai chiusa a chiave, e non era stata privata del telefono). Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 09/01/2012
Cassazione penale sez. III 16 ottobre 2013 n. 45931
Integra l'ipotesi di tentativo di sequestro di persona la condotta dell'imputato che solleva da terra una bambina di tre anni e la priva della libertà di movimento per uno o due minuti, fino all'intervento della madre che sottrae la piccola dalle braccia dell'imputato; non può, infatti, sostenersi che non vi sia stata coercizione fisica, anche per la mancanza di resistenza o di manifestazione di un dissenso (per esempio, attraverso il pianto) da parte della bambina, poiché è evidente che la piccola viene posta nell'assoluta impossibilità di muoversi secondo una propria libera scelta, ove si consideri che è senz'altro connaturata alla tenerissima età una limitata capacità sia di opporsi alla violenza, sia di recuperare la propria libertà di movimento.
Cassazione penale sez. V 29 maggio 2013 n. 32472
Integra il delitto di cui all'art. 605 c.p. e non quello di cui all'art. 630 c.p. la condotta di chi prende in ostaggio una persona, cui toglie la libertà per mantenere il profitto già conseguito con la commissione di altro reato. (Fattispecie relativa a sequestro di persona commesso a seguito di una rapina in banca, per agevolare la fuga). Rigetta, Trib. lib. Messina, 04/01/2013
Cassazione penale sez. I 17 maggio 2013 n. 23937
La contenzione del paziente protratta per più giorni, assolutamente ingiustificata e non rispettosa dei limiti per la sua adozione, configura il delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.), nonché quello di morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.) se da tale contenzione deriva la morte del paziente, come conseguenza non voluta, ma in concreto prevedibile.
Tribunale Vallo Lucania 27 aprile 2013