Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 639 codice penale: Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.
Giurisprudenza annotata
Deturpamento ed imbrattamento di cose altrui
Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, secondo le regole generali che governano i delitti, è punibile soltanto a titolo di dolo. La fattispecie in esame può ben essere sorretta dal dolo generico o da quello eventuale, che deve intendersi come consapevole adesione all'evento punito dalla norma incriminatrice (esclusa, nella specie, la responsabilità in capo al proprietario di un animale che aveva orinato su un edificio di rilevante interesse storico, atteso che era emerso pacificamente che l'imputato aveva con sé una bottiglietta ed aveva usato il liquido ivi contenuto per pulire il muro).
Cassazione penale sez. II 12 febbraio 2015 n. 7082
Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa, ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento (nella specie, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di danneggiamento in capo all'imputato che aveva deteriorato e reso inservibile, mediante imbrattamento con vernice spray, una targa marmorea toponomastica di proprietà del Comune).
Cassazione penale sez. II 09 aprile 2013 n. 29114
Il reato di imbrattamento, previsto dall'art. 639 c.p., specie quando lo stesso abbia ad oggetto cose di interesse storico o artistico, deve ritenersi configurabile anche nel caso in cui la condotta posta in essere dall'agente sia costituita dalla semplice affissione di manifesti, effettuata mediante uso di prodotti collanti.
Cassazione penale sez. II 19 dicembre 2012 n. 845
La condotta consistente nell'imbrattare cose di interesse storico ed artistico mediante affissione di manifesti è penalmente rilevante sebbene non inquadrabile nella fattispecie criminosa di cui all'art. 635 c.p. (danneggiamento) bensì in quella sussidiaria prevista dall'art. 639 c.p., essendo possibile ripristinare, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrata la condotta di imbrattamento con l'affissione di manifesti, mediante uso di colla, sulla "Porta Rudiae" di Lecce). Rigetta, Trib. Lecce, 14/02/2012
Cassazione penale sez. II 19 dicembre 2012 n. 845
L'"imbrattamento", previsto come elemento materiale del delitto di cui all'art. 639 c.p., consiste nell'insudiciamento, prodotto con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi modo idoneo, della cosa altrui, ed è integrato dalla condotta consistita nello sputare ripetutamente su una vetrina di un esercizio commerciale. Annulla con rinvio, Giud. pace Tolmezzo, 20/12/2011
Cassazione penale sez. II 24 ottobre 2012 n. 5828
Sputare ripetutamente su una vetrina di un esercizio commerciale costituisce forma di "imbrattamento" tale da integrare, sul piano materiale, la condotta prevista dall'art. 639 c.p. e la lesione dell'interesse giuridico protetto e la modalità o l'intensità dell'azione o l'entità dell'imbrattamento costituiscano il paradigma di riferimento relativo alla gravità del fatto.
Cassazione penale sez. II 24 ottobre 2012 n. 5828
Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è sussidiario rispetto a quello di danneggiamento, sicché è configurabile ove il bene, deturpato o imbrattato, non sia stato distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile. Rigetta, App. Napoli, 12 marzo 2009
Cassazione penale sez. II 26 marzo 2010 n. 24739
Il reato di danneggiamento si distingue, sotto il profilo del deterioramento, da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p. perché, mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della res il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile.
Ufficio Indagini preliminari Bari 22 febbraio 2010