Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 640 codice penale: Truffa

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.
Giurisprudenza annotata
Truffa
Integra la condotta fraudolenta prevista dall'art. 640 c.p. il comportamento di chi si accredita sul sito «ebay» e pone in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna di esso e rendendo difficile la possibilità di risalire al venditore (confermata, nella specie, la sussistenza del reato in capo all'imputato, atteso che sono state valutate indizianti della truffa sia la cancellazione dell'«account» successiva alla conclusione della transazione che la reiterazione di fatti analoghi da parte dello stesso imputato).
Cassazione penale sez. VI 17 febbraio 2015 n. 10136
Non integra la fattispecie di truffa la condotta dell'imputato accusato di aver presentato una serie di ricorsi al Prefetto avverso verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada, in cui si prospettava falsamente di aver trasportato un soggetto titolare di pass per invalidi e si allegavano false dichiarazioni degli invalidi, atteso che il soggetto raggirato non coincide con quello danneggiato, cioè il Comune, e sul patrimonio di quest'ultimo il Prefetto non ha poteri di disposizione.
Cassazione penale sez. II 13 febbraio 2015 n. 9951
Il criterio differenziale fra il delitto di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione, risiede solo ed esclusivamente nell'elemento oggettivo: si ha truffa aggravata quando il danno immaginario viene indotto nella persona offesa tramite raggiri o artifizi e l'agente non sia in grado, ove la persona offesa non intenda adempiere alla di lui richiesta, di attuare la minaccia profferita; si ha estorsione, invece, quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di altri (indipendentemente dalla circostanza che la minaccia sia o no realizzata) ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria. La valutazione circa la sussistenza del danno immaginario (e, quindi, del reato di truffa aggravata) o del danno reale (e, quindi, del reato di estorsione) va effettuata ex post e non ex ante essendo irrilevante ogni valutazione in ordine alla provenienza del danno prospettato ovvero allo stato soggettivo della persona offesa. Pertanto, risponde del reato di truffa aggravata e non di estorsione, chi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, spacciandosi alla parte offesa come un soggetto appartenente all'Amministrazione Finanziaria ed esibendo falsi segni distintivi, lo induce a consegnargli una somma di denaro, minacciandolo, in caso contrario, di sottoporlo ad un controllo fiscale.
Cassazione penale sez. II 29 gennaio 2015 n. 8170
È idoneo ad integrare il delitto di truffa l'artificio o il raggiro avente ad oggetto aspetti negoziali collaterali, accessori o consecutivi del contratto principale, se la conoscenza degli stessi avrebbe indotto la persona offesa a non concludere l'affare.
Tribunale Napoli sez. VI 02 dicembre 2014 n. 15207
Il criterio differenziale tra il delitto di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione, risiede solo ed esclusivamente nell'elemento oggettivo: si ha truffa aggravata quando il danno immaginario viene indotto nella persona offesa tramite raggiri o artifizi; si ha estorsione, invece, quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di altri ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria. Ne consegue che la valutazione circa la sussistenza del danno immaginario (e, quindi, del reato di truffa aggravata) o del danno reale (e, quindi, del reato di estorsione) va effettuata "ex ante" essendo irrilevante ogni valutazione in ordine alla provenienza del danno prospettato ovvero allo stato soggettivo della persona offesa. (Fattispecie, nella quale la Corte ha qualificato come truffa aggravata la condotta dell'imputato, che, presentandosi come agente di polizia in borghese ed esibendo un falso distintivo, induceva la persona offesa a farsi consegnare la somma di 500,00 euro, minacciando di elevare verbale di contravvenzione per infrazioni al codice della strada per il superiore importo di 1300,00 euro). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 05/12/2013 )
Cassazione penale sez. II 25 novembre 2014 n. 52121
Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, onde ottenere la credibilità da parte dell'altro contraente, sì da indurlo in errore sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte (confermata la responsabilità dell'imputato che aveva usato assegni post datati non coperti, assicurando la copertura degli stessi, affermando che il di lui figlio era un finanziere e consegnando come primi assegni quelli di pertinenza di una ditta di nuova costituzione, che non aveva assegni protestati, con ciò inducendo la persona offesa ad accettare ulteriori assegni).
Cassazione penale sez. II 21 novembre 2014 n. 52021
Risponde del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. l'imputato che, con artifizi e raggiri consistiti nell'aver creato, nei colloqui con un agente di commercio, un'apparenza di solidità commerciale della propria impresa, abbia acquistato una fornitura di merce e, una volta ottenutala, pur rassicurando la persona offesa in ordine al prossimo pagamento, abbia invece dismesso il proprio negozio, cancellato l'impresa presso la C.c.i.a.a. e, infine, si sia reso irreperibile.
Tribunale La Spezia 17 novembre 2014 n. 1181
Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del professionista che, tramite artifizi e raggiri, nasconde una propria inadempienza al cliente, il quale, ignorando tale circostanza, rinnova il mandato al professionista, continuando a retribuirlo e consentendogli così di percepire un ingiusto profitto. (Fattispecie relativa ad un consulente tributario che ometteva di presentare la dichiarazione fiscale del proprio cliente, al quale garantiva invece di avervi provveduto, incassando per l'attività fittizia svolta la somma di 1735,00 euro). (Dichiara inammissibile, App. Caltanissetta, 21/11/2013 )
Cassazione penale sez. II 11 novembre 2014 n. 49472
Integra il reato di truffa nel corso dell'esecuzione del contratto d'opera intellettuale il commercialista che, per nascondere una propria manchevolezza nell'adempimento degli obblighi assunti (nella specie, presentazione delle dichiarazioni fiscali), ponga in essere artifizi o raggiri nei confronti dell'ignaro cliente in modo da indurlo a rinnovare il mandato professionale e a versare la relativa retribuzione.
Cassazione penale sez. II 11 novembre 2014 n. 49472