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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015

Art. 644 codice penale: Usura

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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015



Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Giurisprudenza annotata

Usura

Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 - secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito - impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito.

Tribunale Arezzo  07 gennaio 2015 n. 9  

 

In tema di interessi usurari, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. si intendono tali gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, anche a titolo di interessi moratori (cfr. Cass. n. 350 del 2013).

Tribunale Pescara  28 novembre 2014

 

In termini elastici la mora e la penale per estinzione anticipata del mutuo possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato, seppure solo incerto e potenziale circa il verificarsi in concreto, atteso che entrambe dipendono da un fatto del mutuatario.

Tribunale Pescara  28 novembre 2014

 

Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. (Principio affermato ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile dopo le modifiche introdotte all'art. 644 c.p. dalla l. 5 dicembre 2005 n. 251). (Rigetta, App. Palermo, 10/10/2013 )

Cassazione penale sez. II  21 novembre 2014 n. 50397  

 

Il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie, destinate l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria, aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, di cui l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Perciò, nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui non è l'effetto del reato, ma il suo elemento costitutivo, che, in caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Il secondo caso si verifica, invece, quando la promessa del corrispettivo non viene mantenuta, per cui il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (nella specie, gli interessi richiesti dall'imputato erano oggettivamente di carattere usurario, il che escludeva la legittimità dell'eventuale pretesa giuridicamente azionabile di ottenere il rimborso dell'intero capitale mutuato).

Cassazione penale sez. II  17 ottobre 2014 n. 44366  

 

In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, c.p., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, eventualmente anche mediante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura oblatoria. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Ancona, 30/05/2013 )

Cassazione penale sez. VI  02 ottobre 2014 n. 45090  

 

Il delitto di usura si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto configurarsi un nuovo fatto di usura nei confronti dell'imputato che, già rinviato a giudizio per il reato di usura, aveva tentato di incassare le cambiali rimaste in suo possesso). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Pescara, 10/02/2014 )

Cassazione penale sez. II  04 giugno 2014 n. 37693  

 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.

Tribunale Napoli sez. II  18 aprile 2014 n. 5949  

 

Il dolo richiesto per la configurabilità del reato di usura c.d. "in concreto" è quello generico che, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di danaro o altra utilità ovvero all'opera di mediazione.

Cassazione penale sez. II  25 marzo 2014 n. 18778  

 

Ai fini della configurabilità del reato di usura c.d. "in concreto", quale previsto dal combinato disposto dei commi primo e terzo, seconda parte, dell'art. 644 c.p., le condizioni di difficoltà economica o finanziaria della persona offesa, dalla cui presenza dipende la materialità del reato, si distinguono dallo "stato di bisogno" previsto come aggravante dal comma quinto, n. 3, dello stesso art. 644, non comportando, a differenza di quest'ultimo, l'assoluto annientamento di qualunque libertà di scelta, e vanno valutate in senso oggettivo, sulla base di parametri desunti dal mercato, senza tener conto, quindi delle valutazioni personali della vittima, sempre opinabili e di difficile accertamento "ex post", e considerando quale "difficoltà economica" quella costituita dalla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; quale "difficoltà finanziaria" quella che, con riferimento all'insieme delle attività patrimoniali della vittima, appare caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.

Cassazione penale sez. II  25 marzo 2014 n. 18778  

 

In tema di usura cd. in concreto (art. 644, commi 1-3 seconda parte, c.p.) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo "stato di bisogno", che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 3, c.p., perché le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli. (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Siena, 26/04/2013 )

Cassazione penale sez. II  25 marzo 2014 n. 18778

 

L'art. 644 c.p., oltre a prevedere, nei commi 1 e 2, la cosiddetta usura presunta, per la cui integrazione è cioè sufficiente la pattuizione di un tasso di interessi che ecceda il limite consentito (il tasso-soglia stabilito dalla l. n. 108 del 1996), punisce anche, nel comma 3, seconda parte, la cosiddetta usura in concreto, giacché sono espressamente considerati usurari anche gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la configurabilità dell'usura in concreto, occorre l'accertamento della sproporzione degli interessi pur se inferiori al tasso soglia usurario ex lege e della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo.

Cassazione penale sez. II  25 marzo 2014 n. 18778  



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