Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 660 codice penale: Molestia o disturbo alle persone

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
Giurisprudenza annotata
Molestia o disturbo alle persone
Il reato di molestie è integrato da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e di relazione. (Nel caso di specie, si trattava di ripetute telefonate non volute e non gradite dal destinatario). Tribunale Chieti sent. n. 324/2018.
Il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. si configura solamente laddove la molestia o il disturbo sia compiuto in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulenza o per altro biasimevole motivo (esclusa, nella specie, la sussistenza del reato, atteso che la condotta dell'imputatosi concretizzava nell'invio di lettere anonime recapitate nella cassetta delle lettere della vittima). Cassazione penale sez. I, 06/03/2018, n.15523
La mera richiesta di pagamento di un credito, non accompagnata da assillanti telefonate o minacce non integra il reato di molestia.
Tribunale La Spezia 05 febbraio 2015 n. 132
In tema di molestia e disturbo alle persone sussiste il requisito della pubblicità dei luoghi nella condotta dell'imputato che urla espressioni ingiuriose nei confronti delle persone offese collocandosi sul balcone della propria abitazione prospiciente la pubblica via, atteso che tale modalità di esternazione della condotta molesta ed ingiuriosa, percepibile e percepita da tutti i passanti sulla pubblica via , si sviluppa sostanzialmente in un luogo pubblico.
Cassazione penale sez. I 16 gennaio 2015 n. 10609
Deve essere confermata la decisione dei giudici di merito circa la responsabilità dell'imputata ex art. 660 c.p. per molestie telefoniche consistenti in ripetuti squilli allorchè delle risultanze dei tabulati telefonici sia emerso che le telefonate moleste, effettuate nelle date indicate dalla persona offesa, provenivano dall'utenza cellulare intestata all'imputata, che anche in altre occasioni aveva posto in essere comportamenti persecutori e molesti nei confronti della persona offesa.
Cassazione penale sez. I 16 dicembre 2014 n. 9962
Nel reato di molestie di cui all'art. 660 c.p. rileva, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la disponibilità del prevenuto a riparare alla propria condotta, finanche prima dell'inizio del processo, mediante l'offerta alla persona offesa di un congruo risarcimento.
Tribunale Napoli sez. I 30 ottobre 2014 n. 13772
Integra il reato di molestie la condotta di chi effettua un numero elevato di telefonate ripetute nel tempo anche in ore notturne sospirando e ansimando in modo da simulare un rapporto sessuale.
Tribunale Perugia 26 agosto 2014 n. 1385
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 660 c.p., la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media e dunque in relazione al modo di sentire e di vivere comune, richiedendosi pertanto un contegno oggettivamente molesto o disturbatore.
Tribunale S.Maria Capua V. sez. I 04 agosto 2014 n. 2177
Ai fini della configurabilità del reato di molestie o disturbo alle persone, va considerato luogo aperto al pubblico la piattaforma sociale Facebook, quale luogo "virtuale" aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e che, pertanto, integra la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. l'invio di messaggi molesti, "postati" sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa.
Cassazione penale sez. I 11 luglio 2014 n. 37596
La redazione di un giornale e la pagina Facebook di un utente possono essere considerati luoghi aperti al pubblico, ai fini della realizzazione del reato di cui all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo delle persone).
Cassazione penale sez. I 11 luglio 2014 n. 37596
La piattaforma sociale Facebook è una sorta di virtuale, una "piazza immateriale" che consente un numero indeterminato di "accessi" e di visioni: essa dunque, al pari di ogni social network o community liberamente accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio "luogo" aperto al pubblico, in cui può esser commesso il reato di molestie di cui all'art. 660 c.p. (Fattispecie in cui, dopo aver statuito tale equiparabilità, la Corte ha ritenuto necessario chiarire, in punto di fatto, se si trattasse di messaggi privati, come tali non liberamente accessibili, o di post molesti sulla pagina pubblica della persona offesa).
Cassazione penale sez. I 11 luglio 2014 n. 37596
In tema di molestia o disturbo alle persone, la norma dell'art. 660 c.p. mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, e la relativa contravvenzione è procedibile d'ufficio. Ne consegue che, quando il fatto sia perseguibile anche quale minaccia, l'assenza della querela per tale ultimo reato o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale, mentre quest'ultimo, nel caso di contestuale perseguimento del delitto punibile a querela, resta invece assorbito nella fattispecie più grave. (Rigetta in parte, App. Brescia, 03/03/2014 )
Cassazione penale sez. I 27 giugno 2014 n. 31265
Ai fini del reato previsto dall'art. 660 c.p., l'atto di molestia dev'essere ispirato da biasimevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (nella specie, il fatto contestato all'imputata riguardava la diffusione di fotocopie di un atto di donazione, realizzato a modo di collage, al fine di evidenziare la legittimità delle opere edilizie poste in essere, ripetutamente contrastate dalla sorella, pur essendo regolarmente assentite degli organi comunali; a detta della Corte, in questo comportamento non era evidenziabile nessun biasimevole motivo, né tantomeno petulanza, che richiede comunque una pluralità di atti).
Cassazione penale sez. I 23 maggio 2014 n. 31740
L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 660 c.p. è dato dalla coscienza e volontà di attuare condotte che risultino moleste per la parte lesa, a prescindere dai motivi personali che possano avere determinato l'agente e, quindi, senza che possa rilevare neppure l'eventuale convinzione di questi di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.
Cassazione penale sez. I 29 aprile 2014 n. 23619
In una piccola palazzina in provincia di Milano una persona stende le proprie lenzuola sino a farle arrivare alla finestra sottostante dove c’è una persona di novant’anni che non riesce a difendersi a causa che fuori dalla finestra a fatica non vede bene il giardino
Il mio vicino di casa a messo un faro che illumina la camera di mia madre che giustamente si lamenta che non riesce a dormire questo e molestie o no?