Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 674 codice penale: Getto pericoloso di cose

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
Giurisprudenza annotata
Getto pericoloso di cose
Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, nè tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi. (Fattispecie in tema di sversamento al suolo di liquami derivanti dallo stoccaggio di rifiuti pericolosi). (Rigetta, App. Lecce, 14/02/2014 )
Cassazione penale sez. III 11 dicembre 2014 n. 971
Il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell'art. 674 c.p., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo (confermata la condanna nei confronti della titolare di una pizzeria per non aver realizzato un idoneo impianto di scarico, dando origine ad una fuoriuscita di liquami dalla fossa settica e versando in luogo privato ma comune, liquidi maleodoranti atti ad imbrattare l'area comune ed a molestare gli altri proprietari).
Cassazione penale sez. III 06 novembre 2014 n. 49213
Integra la fattispecie di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p. la condotta consistita nel lancio di bicchieri di vetro verso un agente di PG, tale da concretizzare una situazione di pericolo per l’incolumità della persona offesa, essendo sufficiente, per la sussistenza dell’elemento materiale del reato, l’idoneità della condotta a mettere in pericolo l’interesse protetto e, per la sussistenza dell’elemento psicologico, la riconducibilità della condotta al reo quanto meno sotto il profilo del comportamento colposo, a nulla rilevando i motivi e il fine perseguiti.
Tribunale La Spezia 22 agosto 2014 n. 826
Deve essere riconosciuta la responsabilità ex art. 674 c.p. nei confronti dell'imputato che, non provvedendo ad adeguata pulizia dei recinti in cui custodisce i propri cani e dell'area cortiliva circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, provoca esalazioni maleodoranti idonee a provocare molestie ai condomini di un confinante Condominio.
Cassazione penale sez. III 03 luglio 2014 n. 45230
In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 c.c. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta dell'imputato che, non provvedendo ad adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e del cortile circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, aveva provocato esalazioni maleodoranti in grado di arrecare molestie ai condomini confinanti). (Dichiara inammissibile, Trib. Reggio Emilia, 08/07/2013 )
Cassazione penale sez. III 03 luglio 2014 n. 45230
In tema di reati contravvenzionali volti a tutelare una pluralità indeterminata di persone, quando l'ordinamento giuridico predispone una tutela "anticipata" del bene protetto la persona offesa non viene automaticamente a coincidere con qualsiasi soggetto avente un generico interesse a che la norma che si assume violata venga rispettata, essendo necessario un quid pluris che ne permetta l'individuazione soggettiva. (Nella fattispecie, in relazione al reato di cui all'art. 674 c.p., il ricorso e stato dichiarato inammissibile sul presupposto della mancanza di legittimazione della persona offesa ad opporsi alla richiesta di archiviazione).
Cassazione penale sez. III 11 dicembre 2013 n. 1180
L'evento del reato di cui all'art. 674 cp consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.; se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (esclusa, nella specie, la sussistenza del reato; il giudizio sulla intollerabilità delle immissioni si era basato, infatti, esclusivamente sulla deposizione dei Carabinieri intervenuti sul posto, i quali però, pur se a conoscenza diretta dell'incendio - per averlo rilevato sul terreno - nulla avevano affermato circa l'intollerabilità delle immissioni di fumo, essendosi limitati a riferire dell'esistenza di una colonna di fumo e della presenza di un incendio di sterpaglie e rifiuti, tra cui anche piume. Cassata la decisione di condanna del giudice di merito, atteso che il giudicante si era discostato da dal soprarichimatoo principio, avendo ritenuto provata l'intollerabilità delle immissioni benché mancasse un giudizio di intollerabilità fondato sull'oggettiva percezione da parte dei testimoni e non potendosi attribuire alcun rilievo alle circostanze da essi apprese precedentemente ed indirettamente).
Cassazione penale sez. III 17 ottobre 2013 n. 45307
Nel reato di cui all'art. 674 c.p. l'evento consiste nella molestia, che prescinde dai superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.; se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (confermata, nella specie, la condanna per l'imputato, atteso che il superamento della normale tollerabilità degli odori provenienti da un capanno per il ricovero di animali era stato attestato in dibattimento dal denunziante, proprietario di immobile contiguo, nonché confermato dal sopralluogo eseguito dai funzionari della Asl e dell'ufficio Ecologia e Sanità del Comune).
Cassazione penale sez. III 03 aprile 2013 n. 20748
salve, nel caso di scolo di acqua di annaffiature abbondanti che andrebbero a spiegare perche’ mai un grosso ramo di rampicante sano e forte che ha superato anche il freddo di questo inverno poco dopo marcisca miseramente andando a rendere la pianta un mero legnetto, si puo’ mandare diffida tramite avvocato a persona che si crede la padrona del mondo in combutta a far cosa non si sa con l’amministratore che e’ stato gia’ piu’ volte informato e risponde che lui non ci puo’ fare nulla?
l’acqua scola in diversi punti del balcone a seconda di quale piante annaffiano e lo fanno sempre dopo le 9 del mattino, sto cercando di beccare la cascatina e di filmarla ma finora non ci sono riuscita purtroppo.
grazie mille Gabriella
buona sera,
circa un anno fà si è aperto al pianterreno di casa mia un cannolificio, la canna fumaria è stata posizionata in direzione della mia terrazza, ho giornalmente fumi di fritto e odore sgradevole già dall’alba.
vorrei sapere se è possibile agire, non mi è più possibile usufruire del mio terrazzo neanche per prendere un po d’aria.
cosa posso fare????
Grazie
Al primo piano del condominio in cui abito è stato ristrutturato un appartamento con sostituzione della caldaia con una nuova a condensazione, la quale emmette fumi e gas a parete che raggiungono il mio appartamento entrando in camera da letto,bagno e cucine. Detta caldaia è stata installata senza sia stata decisa ed appriovata dal condominio in sede assembleare. Che possibiltà ho per far interrompere questo disagio che riguarda la salute mia e dei miei familiari?Desidero risposta e ringrazio.
la caldaia a condensazione produce solo vapore acqueo,non fumi e gas
salve subisco una rete wi-fi molto vicina in casa senza mai aver dato consenso da un vicino, da approfonditi recenti studi le onde elettromagnetiche sarebbero nocive per la salute umana, animale e vegetale, la stessa OMS e lo IARC li definisce come possibili cancerogeni, il consiglio d’europa nel 2011 invitava gli stati con l’art. 1815 a ridurre le esposizioni della popolazione alle radiofrequenze, allora vi chiedo, per quale motivo devo subire le emissioni del wi-fi nel mio ambiente molto attaccate dove io vivo? anche in questo caso le onde elettromagnetiche in quanto nocive, quindi pericolose si dovrebbe applicare l’art. 674 con “getto pericoloso di cose” a chi posso rivolgermi per chiedere almeno l’allontanamento quindi lo spostamento del modem da quel posto? devo rivolgermi dal giudice di pace?
il wify non è elettromagnetico,
Il mio vicino, case a schiera, ha due cani e pulisce le deiezioni una volta alla settimana, cortile affacciato alla strada, per cui non possiamo tenere aperte le finestre perché entra un odore sgradevole di urina e cacca, è possibile agire contro questa persona? La PL dice che essendo suolo privato non può intervenire.
Gent.mo,
può sicuramente far valere le Sue ragioni. Non deve però appellarsi all’art. 674 del codice penale, bensì all’art. 844 del codice civile, il quale vieta le immissioni di qualunque tipo da un fondo all’altro. Diffidi formalmente il Suo vicino con una lettera; se non dovesse bastare, può dare incarico ad un avvocato perché proceda ulteriormente.
Se desidera una consulenza più approfondita, La invito a richiederLa al seguente indirizzo:
https://www.laleggepertutti.it/consulenze-llpt
Il negozio sotto il mio appartamento nel 2016 è stato adibito a pizzeria da asporto, e da allora ci sale in casa la puzza di pizza e soprattutto del fritto, che è intenso e impregnante, tanto che dobbiamo tenere le finestre chiuse per non farlo entrare in casa.
Abbiamo chiesto vari controllo all’Ufficio Ambiente del Comune e all’ATS, ma sostengono che le attrezzature sono in regola.
Il problema è che nessuno controlla le emissioni odorifere, perché ho chiesto di verificarle alla sera e tutti sostengono che non possono uscire perché non possono fare straordinari (persino la Polizia Locale).
Cosa posso fare per obbligarli ad uscire la sera per verificare le emissioni odorifere quando ci sono?
Devi sapere innanzitutto che se il forno a legna della pizzeria intossica i vicini la legge ti fornisce essenzialmente due strumenti: la tutela civile e la tutela penale. Nel primo caso, potrai citare in giudizio il titolare della pizzeria per chiedere il risarcimento dei danni e ottenere che le immissioni di fumo cessino; nella seconda ipotesi, invece, potrai denunciare la pizzeria e, nel corso del processo penale, costituirti parte civile per domandare il risarcimento dei danni. Per maggiori informazioni, leggi il nostro articolo https://www.laleggepertutti.it/237936_se-il-forno-a-legna-della-pizzeria-intossica-i-vicini-che-fare
Qui non c’è tanto il problema del fumo del forno a legna, ma della puzza, che è anche difficile da dimostrare perché in alcuni momenti c’è e in altri non c’è, in alcuni momenti è forte e in altri meno.
Inoltre c’è il problema che nessuno né dell’ufficio ambiente del Comune, né dell’ATS e neppure i vigili vogliono intervenire la sera perché fuori dal loro orario di lavoro.
Vi rendete conto di quanto è ridicola questa situazione?