Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 718 codice penale: Esercizio di giuochi di azzardo

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206.
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
Giurisprudenza annotata
Esercizio di giochi d'azzardo
Risponde del reato di cui agli art. 718 e 719 n. 3, c.p., l'imputato che, nei locali di un circolo privato organizzi il gioco d'azzardo del poker nella variante del "Texas hold'em" quando l'entità delle somme giocate e il valore attribuibile alle fiches siano rilevanti e l'elemento della possibile locupletazione, posto in connessione con l'intrinseca aleatorietà del gioco, prevalga sul profilo dell'abilità del partecipante e su quello prettamente ludico, atteso che questi ultimi profili possono considerarsi prevalenti soltanto quando il fine di lucro sia irrilevante.
Tribunale La Spezia 10 novembre 2014 n. 1068
In tema di giochi d'azzardo, è in linea di principio lecito l'apparecchio elettronico in cui, insieme all'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere la propria strategia, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro (ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro). La mancanza del relativo nullaosta è punibile non ai sensi dell'art. 718 c.p. (esercizio dei giochi d'azzardo), ma in via amministrativa.
Cassazione penale sez. III 04 novembre 2014 n. 6183
L'organizzazione di tornei di poker nella variante del "Texas Hold'Em", con posta in gioco costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione, l'assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per ciascun giocatore, senza possibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni, con preventiva individuazione del premio finale non costituisce esercizio di gioco d'azzardo quando, considerate le concrete modalità di svolgimento del gioco, risulti preponderante l'abilità del giocatore sull'alea ed irrilevante il fine di lucro rispetto a quello prettamente ludico.
Cassazione penale sez. III 20 giugno 2013 n. 32835
L'esercizio del gioco d'azzardo per mezzo di apparecchi automatici ed elettronici (ossia i videopoker come nel caso di specie), sia che si svolga in forma organizzata mediante una stabile predisposizione di uomini e mezzi, sia che si svolga senza alcuna organizzazione, integra la contravvenzione di cui agli art. 718 c.p. e 110 t.u.l.p.s. (r.d. 773 del 1931), sempre che sussistano i requisiti atti a dimostrare l'effettivo impiego dell'apparecchio in modo da consentire al giocatore in concreto di perseguire il fine di lucro ex art.718 c.p., cosa da escludere nel caso di specie dove però sono stati ugualmente confiscati gli apparecchi per il gioco.
Tribunale Bologna 06 maggio 2013 n. 1841
In tema di gioco d'azzardo, il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura. (Fattispecie relativa a videogiochi riproducenti il gioco del "poker", cosiddetti videopoker, laddove la Corte ha annullato la sentenza di condanna che aveva ravvisato il reato facendo discendere la sussistenza del gioco d'azzardo "automaticamente", dal solo fatto che gli apparecchi sequestrati consentivano il gioco elettronico del poker).
Cassazione penale sez. III 19 dicembre 2011 n. 3096
Non integra il reato di esercizio gioco d'azzardo l'organizzazione di tornei di poker texano (cd. Texas Hold'Em) in quanto i giochi di carte organizzati in forma di torneo, ove la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione, sono considerati giochi di abilità e non d'azzardo. (In motivazione la Corte ha precisato che la mancanza di una disciplina per il poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, operando infatti l'art. 38 l. 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del d.l. 4 luglio 2006 n. 223).
Cassazione penale sez. III 12 ottobre 2011 n. 43679
Ricorrono gli elementi costitutivi del reato di gioco di azzardo, ex art. 718 c.p., in caso di esercizio del gioco del poker con vincite consistenti in premi in natura, in quanto si realizza comunque il fine di lucro. (Fattispecie in tema di "poker sportivo non a distanza" esercitato in forma di torneo presso un circolo privato).
Cassazione penale sez. III 22 settembre 2011 n. 39730
In tema di giuoco d'azzardo e organizzazione di tornei di poker, la raccolta di quote di partecipazione e l'utilizzo di parte di esse per l'acquisto di premi da distribuire ai vincitori costituisco elementi costitutivi del reato di cui all'art. 718 c.p. Infatti, basandosi il gioco del poker prevalentemente sull'alea in ordine al quale è prevista la vincita di premi in natura, si realizza anche il fine di lucro.
Cassazione penale sez. III 22 settembre 2011 n. 39730
L'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo richiede non solo la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell'effettivo svolgimento di un gioco e, dall'altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia "potenzialmente" utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 718 c.p., relativa ad un distributore automatico di "chewing-gum" modello DAC-Engeneering, ritenuto apparecchio elettronico di genere proibito perché assimilabile a "videopoker" in assenza dei dovuti accertamenti). Annulla con rinvio, App. Potenza, 18 Settembre 2009
Cassazione penale sez. III 06 maggio 2010 n. 21639
Ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un immobile nel quale è stato commesso un reato, quale, nella specie, quello di gioco di azzardo, deve esistere una relazione specifica e stabile tra l'immobile stesso e l'illecito che consenta di ritenere l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del sequestro con l'attività criminosa che in esso viene svolta. Non può essere a tal fine sufficiente l'episodica utilizzazione dell'immobile al gioco d'azzardo, ma è necessaria l'utilizzazione continuativa per tale illecita attività (nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il sequestro di un immobile in cui era stato praticato il gioco di azzardo doveva ritenersi legittimo avendo il giudice di merito evidenziato che i locali sequestrati erano stabilmente destinati al gioco d'azzardo, sottolineando in proposito, tra l'altro, l'insegna utilizzata, l'arredamento della sala, le modalità di pubblicizzazione dell'attività, ecc.).
Cassazione penale sez. IV 16 dicembre 2009 n. 1859
L'esercizio del gioco d'azzardo per mezzo di apparecchi automatici elettronici, cd. "videopoker", sia che si svolga in forma organizzata mediante una stabile predisposizione di uomini e mezzi, sia che si svolga senza alcuna organizzazione, integra sia la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p., sia quella di cui all'art. 110 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, stante la diversa obiettività giuridica delle due norme. Infatti la prima sanziona l'attività di tenuta o di agevolazione del gioco d'azzardo, mentre la seconda sanziona l'uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico.
Tribunale Matera 07 novembre 2008 n. 489