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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015

Art. 727 codice penale: Abbandono di animali

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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015



Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Giurisprudenza annotata

Abbandono di animali

In tema di maltrattamento di animali il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato da tutte quelle condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura, anche se esse non siano incluse tra le pratiche venatorie vietate dalla legge n. 157 del 1992, alla cui elencazione deve riconoscersi carattere meramente esemplificativo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamento di animali, escludendo efficacia scriminante all'utilizzo, consentito dalla legge n. 157 del 1992, nell'esercizio della caccia di allodola imbracata e legata con una cordicella che le consenta di levarsi in volo per poi ricadere bruscamente perché trattenuta dal legaccio). (Rigetta, Trib. Vigevano, 31/01/2012 )

Cassazione penale sez. III  07 ottobre 2014 n. 950  

 

Nella pratica venatoria, l'utilizzo dell'uccello è lecito solo quando l'animale sia regolarmente imbracato e non si sottoponga la fune a violenti strattonamenti, ma ci si limiti a tirarla tanto quanto basta per fare alzare in volo l'animale e per assecondarne il rientro nel punto di partenza, senza infliggergli dolore (confermata, nella specie, la condanna dell'imputato che aveva utilizzato delle allodole imbragate come richiamo; l'imputato per farle sollevare in volo aveva utilizzato una fune soggetta a violenti strattonamenti ingenerando sofferenza negli animali).

Cassazione penale sez. III  07 ottobre 2014 n. 950  

 

La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art. 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla l. 20 luglio 2004 n. 189 non è una contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa: quindi, il detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza. (Nella specie, il reato è stato ravvisato a carico di un imputato cui era stato addebitato il fatto dell'aver tenuto il proprio cane legato a una catena corta, senza acqua né cibo, circondato da mosche, con ferite alle orecchie e in apparente stato di abbandono).

Cassazione penale sez. III  25 giugno 2014 n. 41362  

 

Il reato di cui all'art. 727 c.p. non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa; detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza.

Cassazione penale sez. III  25 giugno 2014 n. 41362  

 

In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 c.p. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un canile in cui gli animali erano ospitati in misura superiore ai limiti consentiti dalla legislazione regionale). (Rigetta, Trib. lib. Brindisi, 06/12/2013 )

Cassazione penale sez. III  04 giugno 2014 n. 37859  

 

Bene è ritenuto configurabile, ai fini dell'adozione di una misura cautelare reale, il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p., nel caso in cui si addebiti all'imputato di avere detenuto in cattività alcuni delfini senza l'osservanza delle prescrizioni dettate dal d.m. n. 469/2001 relative, in particolare, alle dimensioni minime delle vasche in cui gli animali dovevano essere tenuti ed al volume minimo di acqua di cui dovevano disporre.

Cassazione penale sez. III  27 marzo 2014 n. 39159  

 

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p., (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze) è sufficiente l'accertamento di un'obiettiva condizione di sofferenza degli animali connessa alle complessive modalità della detenzione. Tale sofferenza non può trovare giustificazione nel trasporto degli animali a bordo di un veicolo in quanto questa stessa attività costituisce di per sé una condizione contraria alla natura dell'animale. Onde evitare che tale situazione si riveli del tutto incompatibile, si impone una maggiore attenzione al fine di ridurre al minimo i disagi per l'animale.

Cassazione penale sez. III  05 dicembre 2013 n. 3937  

 

Integra il reato previsto dall'art. 727 c.p. il comportamento, anche colposo, di completo abbandono di animali allevati in libertà se sia tale da determinare per gli stessi condizioni di vita incompatibili con la loro natura. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato in relazione alla detenzione di cavalli di razza maremmana allevati allo stato brado, ai quali non veniva assicurata alcuna cura o assistenza neanche quando le condizioni ambientali e climatiche non permettevano che gli esemplari si approvvigionassero autonomamente per vie naturali, tanto da cadere in stato di forte denutrizione e disidratazione). Rigetta, Trib. Grosseto, 29/06/2012

Cassazione penale sez. III  02 ottobre 2013 n. 2852  

 

Il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p., previsto a carico di chi "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze", è configurabile anche nel caso di allevamento di animali che, come i cavalli di razza maremmana, siano tenuti in stato di libertà, permanendo anche in tal caso la responsabilità degli allevatori in ordine, tra l'altro, al loro adeguato approvvigionamento per vie naturali, specie quando le condizioni climatiche o ambientali lo rendano difficile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, essendo risultato accertato, in sede di merito, che i cavalli del suo allevamento erano denutriti e affetti da carenza di acqua, potendosi essi abbeverarsi solo ad un'unica pozza invasa dal fango e nella quale vi era il rischio di rimanere intrappolati, come in effetti verificatosi per uno di detti animali).

Cassazione penale sez. III  02 ottobre 2013 n. 2852  

 

L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art. 727 c.p., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. Rigetta, Gip Trib. Rovereto, 24/05/2012

Cassazione penale sez. III  20 giugno 2013 n. 38034  

 

L'Enpa è legittimato a ricevere l'avviso ex art. 408 comma 2 c.p.p. poiché va considerato persona offesa dei delitti contro il sentimento degli animali e della contravvenzione prevista dall'art. 727 c.p. indipendentemente dalla emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 19 quater disp. coord. c.p., inserito dall’art. 3 l. 20 luglio 2004 n. 189. (Annulla senza rinvio Trib. Vicenza 20 dicembre 2011 )

Cassazione penale sez. III  11 giugno 2013 n. 28948  

 

In tema di abbandono di animali, il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile - per l'inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario - che questa situazione determini l'abbandono del cane da parte del canile.

Cassazione penale sez. III  07 febbraio 2013 n. 12852  

 

Chi trasporta cani per un lungo viaggio all'interno del bagagliaio di un'autovettura, senza infliggere agli animali lesioni o sevizie, risponde della contravvenzione di abbandono di animali e non del delitto di maltrattamento di animali. Annulla senza rinvio App. Trento-Bolzano 7 aprile 2011

Cassazione penale sez. III  13 dicembre 2012 n. 5979  

 

Sussiste una violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella riqualificazione giuridica del fatto effettuata ex officio in sede di legittimità, senza aver dato all'imputato, in alcuna fase della procedura, la possibilità di esserne informato e di predisporre la più opportuna difesa, allorchè il titolo di reato ravvisato sia più grave e dunque l'imputato venga a subire conseguenze sfavorevoli per effetto del mutamento del nomen iuris (nella specie, la Corte ha escluso che occorresse alcuna contestazione, atteso che era stata attribuita al fatto una qualificazione giuridica molto meno grave - nello specifico, la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. per aver detenuto animali in condizioni tali da creare loro gravi sofferenze- di quella enunciata nell'imputazione, avente ad oggetto il delitto di cui all'art. 544 ter c.p. maltrattamento di animali).

Cassazione penale sez. III  28 novembre 2012 n. 48797  

 

Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato in relazione alla detenzione di numerosi gatti, mantenuti dall'imputata in precarie condizioni di salute, di igiene e di nutrizione, e rinchiusi all'interno di gabbiette poste in un'abitazione dalla quale si propagavano odori nauseabondi). Dichiara inammissibile, Trib. Udine, 13 giugno 2011

Cassazione penale sez. III  22 novembre 2012 n. 49298  

 

Il detenere uccelli in gabbie anguste piene di escrementi, essendo l'inadeguata dimensione delle gabbie attestata dal fatto che gli uccelli hanno le ali sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo, integra il reato di cui all'art. 727, comma 2 c.p. poiché, alla luce del notorio, nulla più dell'assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli. (Conferma Trib. Verona 18 luglio 2011 )

Cassazione penale sez. III  07 novembre 2012 n. 2341



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