Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Art. 210 cod. proc. civile: Ordine di esibizione alla parte o al terzo

Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.
Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione.
Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione.
Giurisprudenza annotata
Ordine di esibizione in giudizio: poteri del giudice e condizioni del relativo esercizio
L’ordine ex art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova e può essere emesso soltanto ove la prova non sia acquisibile aliunde.
Trib. Foggia, 8 marzo 2012.
Non è configurabile il motivo di revocazione fondato sull’art. 395, n. 3, c.p.c., allorquando risulti che, attraverso una elementare indagine la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità dei documenti stessi, né può invocarsi la circostanza che nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata per revocazione il giudice non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 421 c.p.c., ordinando, d’ufficio, la produzione dei documenti alla controparte a norma dell’art. 210 c.p.c., atteso che una tale circostanza integra, eventualmente, a tutto concedere un error in procedendo in cui sono incorsi quei giudici (e da far valere con i rimedi consentiti dall’ordinamento) e non un caso di revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c.
Cons. St., 19 ottobre 2011, n. 5622.
L’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale in quanto utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde”, con la conseguenza pertanto che non può essere ordinata l’esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo allorquando l’interessato può, di propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa.
Trib. Milano, 6 settembre 2011.
Non è configurabile alcuna lesione del diritto alla protezione dei dati personali qualora l’utilizzazione del dato altrui avvenga a fine di giustizia e l’atto che lo contiene risulti essere stato posto in essere nell’osservanza del codice di rito.
Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3034.
Il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, delle dichiarazioni dei redditi del lavoratore successive alla data del licenziamento) non è sindacabile in cassazione, perché, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde”, e l’iniziativa non presenti finalità esplorative -ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio- la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Cass. 16 novembre 2010, n. 23120.
Il provvedimento di cui all’art. 210 c.p.c. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Cass. 29 ottobre 2010, n. 22196.
L’ordine di esibizione di un documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di avvalersene. Il mancato esercizio di detta facoltà non può, pertanto, essere oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Cass. 2 febbraio 2006, n. 2262.
Il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, il fascicolo sanitario personale del dipendente, in un giudizio volto all’accertamento di una malattia professionale) non è sindacabile in cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Cass. 14 luglio 2004, n. 12997.
Comportamento delle parti e inosservanza dell’ordine
Il mezzo istruttorio di cui all’art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato dalla parte che intenda far acquisire al processo un atto in possesso di una pubblica amministrazione del quale potrebbe procurarsi una copia mediante le disposizioni che concernono l’accesso agli atti dei procedimenti amministrativi.
App. Napoli, 5 gennaio 2012.
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata, nei suoi confronti, istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., la parte è tenuta a conservare la documentazione fatta oggetto di richiesta, finché il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sull’istanza stessa. A tal riguardo, nessuna rilevanza può assumere la circostanza per cui, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, medio tempore, la maturazione del termine decennale di durata dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili, fissato dall’art. 2220 c.c.; nessun obbligo di conservazione oltre il decennio grava invece sulla parte finchè la suddetta istanza non sia presentata, con la conseguenza che dalla distruzione della documentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a norma dell’art. 116 c.p.c. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa della decisione su di essa.
Cass. 28 agosto 2000, n. 11225; conforme Cass. 18 novembre 1994, n. 9797; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792.
Ai sensi dell’art. 421 c.p.c., il potere officioso di ordinare l’esibizione di documenti è discrezionale, sicché il suo esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice. Del pari discrezionale è, quindi, anche il potere di desumere argomenti di prova dall’inosservanza dell’ordine di esibizione, ma in questo caso la discrezionalità è correlata alla natura dell’argomento di prova. Tale correlazione comporta che per l’eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto è necessario che vi siano elementi di prova concorrente.
Cass. lav., 27 agosto 2004, n. 17076; conforme Cass. lav., 10 luglio 1998, n. 6769).
Integrando l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell’art. 116, comma secondo, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito.
Cass. 13 agosto 2004, n. 15768.
L’ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di esecuzione coattiva, né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell’ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui all’art. 605 ss. c.p.c. Il rifiuto dell’esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c., ma, a tal fine, ove sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l’onere di provare la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta.
Cass. 10 dicembre 2003, n. 13443; conforme Cass. lav., 21 giugno 2004, n. 11497; Cass. 17 maggio 2005 n. 10357; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2262.