Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Art. 238 cod. proc. civile: Prestazione

Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro …», e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.
Giurisprudenza annotata
Illegittimità costituzionale
Sono costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 2, 3 e 19 Cost., l’art. 238, 2º comma c.c., limitatamente alle parole «davanti a Dio ed agli uomini», e l’art. 238, 1º comma, seconda proposizione limitatamente alle parole «religiosa».
Corte cost. 8 ottobre 1996, n. 334.
Aggiunte o varianti alla formula
Il giuramento decisorio deve considerarsi prestato anche quando il giurante abbia apportato alla formula del giuramento aggiunte e varianti che ne costituiscano semplici chiarimenti senza alterarne la sostanza. Il relativo giudizio di valutazione, se adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Cass. 3 luglio 2008, n. 18207.
Nullità e rinnovazione
In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l’omessa pronuncia della parola “giuro”, atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell’art. 156 c.p.c., non è prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l’atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell’art. 156, terzo comma, c.p.c.
Cass. lav., 12 novembre 2008, n. 27026.