Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Art. 256 cod. proc. civile: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale.
Giurisprudenza annotata
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli art. 3 e 97 cost., dell'art. 256 c.p.c., nella parte in cui consente al giudice istruttore di disporre l'arresto in udienza del teste sulla cui deposizione sia sorta il fondato sospetto di falsità o di reticenza. L'art. 214 delle "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., approvate con il d.P.R. 28 luglio 1989 n. 271, stabilisce che "sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali"; tale abrogazione ha evidentemente ad oggetto anche il censurato art. 256 ultima parte c.p.c., come emerge peraltro dai lavori preparatori del decreto legislativo recante le norme di coordinamento; le citate norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. sono entrate in vigore "contestualmente al c.p.p." (art. 1 comma 2 d.P.R. n. 271 del 1989), vale a dire nell'ottobre 1989, sicché la norma impugnata era già abrogata il 9 febbraio 1990, data dall'udienza istruttoria e dei provvedimenti nel corso di essa adottabili, e quindi è evidentemente inapplicabile alla fattispecie di riferimento.
Corte Costituzionale 25 luglio 1990 n. 379