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Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Art. 281-ter cod. proc. civile: Poteri istruttori del giudice

Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale (1) formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Commento
(1) Il giudice può disporre d’ufficio solo la prova testimoniale e non «ogni mezzo di prova» come, invece, è previsto dall’art. 421 per il rito del lavoro. Permangono i limiti cd. sostanziali all’ammissione della prova per testi.
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