Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Art. 50-quater cod. proc. civile: Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullita’ derivante dalla loro inosservanza si applica l’articolo 161, primo comma.
Giurisprudenza annotata
- Problematiche generali.
1.1. Configurazione da attribuire al mancato rispetto delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.
L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50-quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28040; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20623.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, primo comma, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione, senza determinare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produrre l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale la corte di appello, accertata la nullità dell'ordinanza-ingiunzione pronunciata a norma dell'art. 186 quater cod. proc. civ. dal giudice monocratico invece che dal collegio, ha deciso sulla domanda senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado). Rigetta, App. Milano, 19/09/2007. Cassazione civile sez. I 18 giugno 2014 n. 13907
L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale non sussiste, ai sensi dell’art. 50-bis, primo comma, n. 5, c.p.c., allorchè il tribunale, in composizione monocratica, abbia reso la pronuncia sull’azione - nella specie, del curatore fallimentare - volta alla dichiarazione di nullità del solo contratto d’acquisto delle azioni proprie, vietato dall’art. 2357 c.c., e non anche della delibera dell’assemblea o del consiglio di amministrazione che abbia autorizzato detto acquisto, la cui impugnazione è riservata al tribunale in composizione collegiale. Cass. 27 dicembre 2011, n. 28867.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione.Cassazione civile sez. VI 19 febbraio 2014 n. 3915
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale omonocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161 comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla. (Nella specie come risultava dall'intestazione della sentenza e dalla sua sottoscrizione, la decisione era stata assunta dal giudice monocratico, sebbene questi avesse, in precedenza, ritenuto la causa collegiale, determinandosi poi in senso opposto. Deducendosi da parte del ricorrente la nullità della sentenza perché avrebbe dovuto essere emessa dal tribunale in sede collegiale ed essere sottoscritta sia dal presidente che dal giudice istruttore, sì che la Corte di appello avrebbe dovuto annullare la stessa con rimessione al primo giudice, senza poter decidere nel merito, in applicazione del principi di cui sopra la Suprema corte: ha disatteso un tale motivo osservando che il vizio di cui all'art. 161 c.p.c. sarebbe stato ravvisabile unicamente se la causa fosse stata decisa dal collegio con successiva omessa sottoscrizione da parte del presidente).Cassazione civile sez. II 27 gennaio 2014 n. 1618
1.2. Esclusione della ipotizzabilità di una rinuncia tacita della parte interessata a far valere il vizio della decisione derivante dalla mancata osservanza delle norme sulla composizione dell’organo giudicante.
L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50-quater c.p.c. al successivo art. 161, primo comma, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità derivata da quegli atti che l’hanno preceduta, con la conseguenza che - presupponendo, in generale, la sanatoria di una nullità che la stessa si sia già verificata - non appare possibile ipotizzare una rinuncia tacita ad opporre il vizio del provvedimento prima della sua emissione per effetto dell’acquiescenza prestata ad atti prodromici e, neppure, ravvisare un nesso eziologico tra il comportamento omissivo di una o di entrambe le parti e la violazione da parte del tribunale dell’obbligo di verificare, all’atto della decisione, le norme che regolano la propria composizione. Cass. 25 maggio 2007, n. 12206.
1.3. Ipotizzabilità dell’acquiescenza manifestata dalla parte interessata a dedurre il mancato rispetto della disciplina sulla composizione dell’organo giudicante.
Allorquando una controversia che, per effetto del disposto dell’art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (a mente del quale «le funzioni del pretore non espressamente attribuite ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica»), avrebbe dovuto svolgersi davanti al tribunale in composizione monocratica, si svolga invece dinanzi al tribunale in composizione collegiale, si verifica una nullità del procedimento, regolata dall’art. 50-quater c.p.c., in forza del quale le disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale, di cui agli artt. 50-bis e 50-ter c.p.c., non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Ne consegue che la nullità suddetta è sottoposta alle sanatorie generali previste dall’art. 157 c.p.c., tra le quali quella determinata dall’acquiescenza manifestata dalla parte interessata a dedurle. Cass. 21 marzo 2005, n. 6071.
- Giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace.
La sanatoria può verificarsi anche mediante rinunzia tacita a far valere la nullità, come in caso di acquiescenza all’inosservanza della suindicata disposizione in tema di composizione del tribunale giudicante. Cass. 19 luglio 2004, n. 13358.
- Giudizi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998.
In tema di revocazione ex art. 395 c.p.c., a decorrere dal 2 giugno 1999 (art. 11, legge n. 188 del 1998), anche nelle controversie d’appello, ad eccezione dei casi previsti, ossia solo delle revocazioni nell’ambito delle procedure fallimentari (art. 50-bis, primo comma, lett. b), c.p.c.), il tribunale, a prescindere dalla composizione che esso aveva all’epoca della sentenza di cui si chiede la revocazione giudica in composizione monocratica, a norma degli artt. 48, primo comma, dell’ordinamento giudiziario (nel testo sostituito dall’art. 88, legge n. 353 del 1990 e, successivamente, dall’art. 14, primo comma, D.Lgs. n. 51 del 1998), degli artt. 50-bis e 50-ter c.p.c. (introdotti dall’art. 56 D.Lgs. n. 51 del 1998) e dell’art. 350, primo comma, c.p.c. (nel testo sostituito dall’art. 74, lett. a), D.Lgs. n. 51 del 1998). Cass. 7 aprile 2006, n. 8217.