Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Art. 52 cod. proc. civile: Ricusazione del giudice

Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può (1) proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario (2).
La ricusazione sospende il processo.
Commento
Ricusazione: è lo strumento tramite il quale le parti, in presenza di situazioni di astensione obbligatoria, chiedono la sostituzione del magistrato designato alla loro causa quando questi non si sia spontaneamente astenuto dal giudizio e vi sia, quindi, fondato motivo di dubitare della sua imparzialità.
(1) Si tratta di un diritto delle parti quasi certamente potestativo, di carattere processuale ed esercitabile nel caso in cui non venga attivato d’ufficio il procedimento obbligatoriamente previsto dall’art. 51.
(2) Entrambi tali termini sono da ritenersi perentori. Atto introduttivo è il ricorso, da depositarsi in cancelleria, contenente i motivi di ricusazione e le prove a sostegno portate dalle parti.
Giurisprudenza annotata
- Problemi di carattere generale.
1.1. Questioni di legittimità costituzionale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 377 e 380-bis c.p.c., con riferimento all’art. 52 c.p.c. ed in relazione all’art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui consentono che il giudice relatore possa comporre il collegio giudicante, nel giudizio camerale di cassazione. Infatti, la relazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. non è un segmento di decisione sottoposto all’approvazione del collegio, né una qualificata opinione versata agli atti, ma una mera proposta di definizione processuale accelerata, che indica alle parti e al collegio la possibile ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., favorendo il pieno dispiegarsi del contraddittorio e la celerità della decisione. Cass. 16 aprile 2007, n. 9094.
1.2. Concretezza della normativa sulla ricusazione.
La parte che abbia ricusato un giudice che per qualunque causa non abbia poi partecipato al processo ed alla deliberazione della decisione, non ha interesse ad impugnare quest’ultima per omessa o irregolare trattazione del ricorso per ricusazione perché, anche ove accolto, lo stesso non avrebbe potuto assicurargli alcuna utilità maggiore di quella già derivatagli dalla mancata partecipazione del ricusato al giudizio. Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2008, n. 29294.
1.3. Applicazione del principio della concretezza della normativa sulla ricusazione al giudizio della Corte di cassazione.
In tema di ricusazione nell’ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non sussiste l’obbligo di astenersi del presidente che ha fissato l’adunanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e del relatore se, con riferimento alla relazione, redatta ai sensi del citato art. 380-bis dal consigliere nominato ex art. 377 c.p.c., le parti private o il P.M. sostengano l’erroneità delle considerazioni in essa svolte, in quanto detta relazione - a maggior ragione allorché sia ampia, così da consentire più agevolmente il diritto di difesa - non riveste carattere decisorio e neppure può considerarsi un’anticipazione del giudizio da parte del consigliere relatore (per di più del collegio, che procede all’esame del ricorso soltanto in un momento successivo), svolgendo il relatore un’attività non diversa da quella del giudice istruttore in applicazione dell’art. 182 c.p.c. Cass. 29 novembre 2010, n. 24140.
1.4. Conseguenze della dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ricusazione presentata nell’ambito di un procedimento penale.
Qualora nell’ambito di un procedimento penale sia dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 41 c.p.p., l’istanza di ricusazione di un giudice, l’ordinanza può essere impugnata soltanto con il ricorso per cassazione previsto dall’art. 606 c.p.p., secondo quanto stabilito dal primo comma dell’art. 41 citato, sicché è inammissibile il ricorso proposto alle sezioni unite civili, per giunta, con i motivi indicati dall’art. 360 c.p.c. Cass., Sez. Un., 9 marzo 2006, n. 5041.
1.5. Assenza di una controparte nel giudizio di ricusazione.
Nel giudizio di ricusazione non è possibile individuare una controparte; il diritto del litigante ad essere giudicato da un giudice terzo e imparziale si estrinseca, infatti, solo nei confronti dell’ordinamento, non sussistendo un contrapposto diritto del giudice a decidere la lite assegnatagli e non essendo ipotizzabile un interesse della controparte del giudizio di merito ad interferire nel giudizio di ricusazione. Cass. 18 novembre 2008, n. 27404.
1.6. Disciplina della ricusazione applicabile nei confronti del collegio giudicante della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, è inammissibile la ricusazione proposta contro il collegio giudicante della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nel suo complesso, poiché le cause di astensione e di ricusazione previste dal vigente codice di rito penale sono sempre riferibili direttamente o indirettamente al giudice come persona fisica Cass., Sez. Un., 24 settembre 2010, n. 20159.
- Motivi della ricusazione.
Non costituisce valido motivo di ricusazione (che deve, pertanto, dichiararsi inammissibile) la pretesa appartenenza dei membri di un collegio giudicante al gruppo associativo denominato «Magistratura democratica», né sotto il profilo dell’«interesse del giudice alla causa» (art. 51, primo comma n. 1. c.p.c.), né sotto quello dell’«inimicizia grave» (ex art. 51 n. 3 stesso codice), atteso che la prima ipotesi postula la ricollegabilità dell’interesse a fatti e circostanze specifiche, mentre la seconda può rendere concreto anche un semplice sospetto di imparzialità del giudice soltanto se la detta inimicizia risulti, a sua volta, collegata a specifici fatti - direttamente attribuibili al ricusato - che l’abbiano resa manifesta. Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; conforme Cass. 12 ottobre 2002, n. 14573.
- Soggetto legittimato a formulare la dichiarazione di ricusazione.
Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita nelle forme e nel termine all’uopo fissati dall’art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice. Ne consegue che in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da quegli pronunciata (salva l’ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa: Cass. 16 luglio 1999, n. 7504). Cass. 16 giugno 2003, n. 9617; conforme Cass., Sez. Un., 11 marzo 2002, n. 3527.
- Interesse alla ricusazione.
L’istanza di ricusazione è lo strumento attribuito alla parte per denunciare l’esistenza di una delle situazioni che possono fondare il sospetto della parzialità del giudice ed ha carattere strumentale rispetto alla decisione di merito, sicché, qualora sia stata rimossa la causa sulla quale è fondata, l’istanza è inammissibile, in virtù di un principio generale ricavabile anche dall’art. 39 c.p.p., secondo il quale la ricusazione si considera non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l’astensione è accolta. in detta ipotesi, il venire meno dell’interesse alla ricusazione fa escludere che la parte possa essere condannata al pagamento di un’ammenda ex art. 54, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2002. Cass. 9 settembre 2005, n. 18066.
- Formalità.
Ai fini dell’accertamento della tempestività dell’istanza di ricusazione per pendenza di una causa tra la parte e il giudice (o, come nella specie, l’arbitro), ai sensi degli artt. 51, n. 3, e 52 c.p.c., la pendenza della costituzione di parte civile, nei giudizi di competenza del giudice di pace per reati procedibili a querela ex art. 21, D.Lgs. n. 274 del 2000, è determinata dal deposito del decreto di fissazione dell’udienza a norma dell’art. 27 del decreto citato. Cass. 8 febbraio 2007, n. 2774.
- Sospensione del processo.
6.1. Questioni di legittimità costituzionale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 c.p.c., nella parte in cui «non consentono allo stesso giudice ricusato di dichiarare inammissibile l’istanza di ricusazione che tale appaia - per motivi di rito e di merito - immediatamente e manifestamente» e quindi determinano, anche in questo caso, l’automatica sospensione del processo, questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, per l’asserito contrasto con i principi del giudice naturale, del giusto processo, del contraddittorio, di parità ed eguaglianza delle parti, di imparzialità ed indipendenza del giudice, nonché per la ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al processo amministrativo. Ed invero, le norme denunciate sono suscettibili di essere interpretate in modo conforme al dettato costituzionale, in quanto - come già affermato da questa Corte nell’ordinanza n. 388 del 2002, sulla base dell’orientamento prevalente della giurisprudenza ordinaria di legittimità (condiviso anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione) - la sospensione del processo, in presenza di una istanza di ricusazione, non ha carattere automatico, esistendo un potere delibatorio del giudice della causa a fronte di ricusazioni che rivelino un uso distorto dell’istituto. Corte cost. 18 marzo 2005, n. 115.
6.2. Prosecuzione del processo realizzata con mezzi viziati.
In tema di sospensione del processo, nel caso di specie ai sensi dell’articolo 52, ultimo comma, c.p.c., e successiva prosecuzione, se è vero che il processo sospeso deve essere proseguito nei modi stabiliti dalla legge dovendosi considerare irregolare la prosecuzione realizzata con modi diversi, tuttavia, in applicazione del principio generale sancito nell’ultimo comma dell’art. 156 c.p.c., i vizi del mezzo di prosecuzione non possono essere dedotti, ai fini della nullità degli atti processuali ad essa conseguenti, quando - come è avvenuto nella specie - si sia raggiunto lo scopo di rendere nuovamente attivo il rapporto processuale già quiescente. Cass. 16 giugno 2006, n. 13976.
6.3. Esclusione del carattere automatico della sospensione del procedimento.
La sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare ipso iure la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità all’esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali posti dalla legge per l’ammissibilità della stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso a detto giudice competente, esclude nondimeno l’automatismo dell’effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all’istituto, di assicurare alle parti l’imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire nel contempo, l’uso distorto dell’istituto (il suddetto principio trova applicazione anche nel giudizio arbitrale: Cass. 16 maggio 2000, n. 6309). Cass. 6 dicembre 2011, n. 26267; conforme Cass. 10 marzo 2006, n. 5236; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 2 luglio 2003, n. 10406; Cass. 24 aprile 1993, n. 4804.
6.4. Carattere eccezionale delle norme sulla sospensione del processo in caso di ricusazione.
L’art. 52, ultimo comma, c.p.c., secondo cui «la ricusazione sospende il processo», deve essere interpretato, alla stregua delle finalità perseguite da tale norma, nel senso che la sospensione non discende dalla mera presentazione di istanza di ricusazione, occorrendo che l’istanza medesima sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti, nonché nell’ambito delle ipotesi per le quali è contemplata, con la conseguenza che, ove il giudice competente a decidere sulla richiesta di ricusazione ne accerti l’inammissibilità, il procedimento può continuare, senza necessità d’impulsi di parte o d’ufficio. Pertanto, con riguardo a processo per cassazione in cui sia stata fissata l’udienza ai sensi dell’art. 377, primo comma, c.p.c., la declaratoria d’inammissibilità della ricusazione di componenti del collegio, che sia stata resa dalla Suprema Corte (in diversa composizione) prima di detta udienza, consente la trattazione e decisione del ricorso, ancorché la declaratoria stessa sia intervenuta dopo la comunicazione e nel corso del termine previsti dal secondo comma del citato art. 377 c.p.c. Cass. 2 aprile 1998, n. 3400; conforme Cass., Sez. Un., 30 settembre 1989, n. 3948.
6.5. Magistrato trasferito o andato in aspettativa dopo la presentazione di una istanza di ricusazione nei suoi confronti.
Nell’ipotesi in cui, dopo la presentazione di istanza di ricusazione nei suoi confronti, il giudice lasci l’ufficio in seguito a trasferimento, ovvero si assenti per lungo tempo (nella specie, per maternità), ben può il presidente del tribunale sostituire il magistrato assente e disporre la trattazione della causa in cui è intervenuta la ricusazione, senza dover necessariamente attendere la decisione sulla stessa, atteso che l’effetto sospensivo determinato dalla ricusazione non riguarda gli atti dell’amministrazione della giurisdizione qualificabili come processuali in quanto ordinatoriamente preordinati allo svolgimento dell’attività giurisdizionale, atti nel cui ambito rientra la designazione di uno o più magistrati in sostituzione di quelli trasferiti o in aspettativa. Cass. 12 ottobre 2000, n. 13570.
6.6. Definizione del procedimento di ricusazione.
Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio. Cass. 27 maggio 2005, n. 11293.
- Riassunzione.
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. Cass. 21 novembre 2008, n. 27777.