Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Art. 531 cod. proc. civile: Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione (1), salvo diverse consuetudini locali (2).
La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli.
Delle cose indicate nell’articolo 515 (3) il giudice dell’esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell’azienda agraria (4).
Commento
Giudice dell’esecuzione: [v. 484].
(1) Sono previste delle limitazioni temporali solo per l’effettuazione della vendita, a causa della particolare natura dei beni pignorati e non, invece, per l’istanza di vendita o assegnazione, prevista dall’art. 497, che deve comunque essere effettuata entro i 90 gg. dal pignoramento.
(2) Per esempio una raccolta anticipata per operare la vendita all’estero o in altri mercati lontani dal luogo di produzione.
(3) Si tratta degli attrezzi (o comunque delle «cose») necessari alla coltivazione del fondo.
(4) Il differimento della vendita avviene mediante il rigetto dell’istanza presentata dal creditore, il quale dovrà riproporre la domanda al termine del periodo indicato dal giudice. Durante tale periodo non decorreranno i 90 gg. previsti dall’art. 497.
SONO UN AGRICOLTORECON PIGNORAMENTO GIA NEL 2013 .IL 21 NOVEMBRE IL MIO TERRENO E STATO VENDUTO ALL ASTA GIUDIZIARIA .IL 03.06-20IL CUSTODE MI HA INTIMATO DI LASCIARE LIBERO IL TERRENO UN MELETO COI FRUTTI PENDENTI A OLTRE META ANNATA AGRARIA.E GIUSTO QUESTO ? mi deve rinborsare le spese di coltivazione e il mancato guadagno?