Codice proc. civile Agg. il 27 giugno 2015
Codice proc. civile Art. 534-ter cod. proc. civile: Ricorso al giudice dell’esecuzione
Codice proc. civile Agg. il 27 giugno 2015
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta’ il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto (1). Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissionario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Contro il provvedimento del giudice e’ ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies.
Commento
Ricorso: [v. 125]; Giudice dell’esecuzione: [v. 484]; Decreto: [v. 135, 530]; Ordinanza: [v. 134, 530]; Sospensione: [v. 295; Libro III, Titolo VI].
(1) In questo caso il giudice provvede senza contraddittorio tra le parti.

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