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Codice proc. civile Agg. il 27 Giugno 2015

Art. 545 cod. proc. civile: Crediti impignorabili

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Codice proc. civile Agg. il 27 Giugno 2015



Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti (1), e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (2).

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (3).

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennite’ relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (4).

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo’ estendersi oltre alla meta’ dell’ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge (5).

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche’ a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonche’ dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge e’ parzialmente inefficace. L’inefficacia e’ rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Commento

Crediti: [v. 543]; Pignoramento: [v. 492]; Decreto: [v. 135]. Credito alimentare: diritto di chi versi in stato di bisogno (accompagnato dal-la impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento) a ricevere assistenza materiale o prestazioni economiche da persone cui sia legato da vincoli di parentela, adozione o affinità (c.c. 433). Autorizzazione: atto con cui si rimuove un ostacolo all’esercizio di un diritto o al compimento di un atto. Presidente del tribunale: figura che riveste, all’interno del tribunale, una funzione di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dell’attività giudiziaria. Nel caso di uffici molto numerosi, oltre al (—) esistono i presidenti delle singole sezioni [v. 9]. Sussidio: trasferimento in denaro compiuto dallo Stato, in genere senza contropartita, in favore di soggetti che siano compresi in determinate categorie sociali (es.: disoccupati) o che si trovino in particolari stati di bisogno. Grazia: concessione straordinaria elargita per solidarietà o generosità. Casse di assicurazione: enti che gestiscono, per settori di attività, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori addetti ai vari settori (es.: Cassa Marittima). Enti di assistenza: enti giuridicamente tenuti, indipendentemente da una contribuzione dei beneficiari, a prestare soccorso ai soggetti che non dispongono di mezzi economici sufficienti al proprio sostentamento (es.: gestanti e puerpere bisognose) o appartenenti a determinate categorie sociali (es.: inabili al lavoro, non vedenti) mediante l’erogazione di prestazioni in danaro e in natura. Istituti di beneficenza: enti che prestano volontariamente, e non già perché giuridicamente tenuti, la propria opera in favore di soggetti che versino in condizioni di indigenza (es.: opere pie, associazioni di volontariato). Stipendio: è la remunerazione fissa e predeterminata corrisposta dal datore di lavoro, di regola mensilmente, a chi presta, in maniera continuativa ed in posizione subordinata, un lavoro di concetto (es.: dirigenti e impiegati). Salario: è la remunerazione periodica corrisposta al prestatore d’opera dipendente che svolge un lavoro manuale (es.: operaio) stabilita a tempo (ossia in base alle ore di lavoro svolto) o a cottimo (ossia in base alla produttività). Indennità: prestazione di danaro che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore dipendente per spese, oneri vari o rischi connessi allo svolgimento della attività lavorativa, o a seguito di licenziamento senza preavviso. Licenziamento: è l’atto mediante il quale il datore recede dal contratto di lavoro subordinato, ponendo fine, con una dichiarazione unilaterale di volontà, al rapporto lavorativo. Tributo: prestazione in danaro dovuta da ciascun contribuente allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale (es.: comune) dotato di un potere di imposizione fiscale.

 

(1) Il credito dell’assegno al mantenimento, avendo la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari.

 

(2) Con lo stesso decreto di autorizzazione, il giudice stabilisce il quantum pignorabile. Il pignoramento eseguito senza la preventiva autorizzazione del giudice è nullo.

 

(3) Tali crediti sono assolutamente impignorabili.

 

(4) In questo caso, la mancanza del provvedimento autorizzativo non determina nullità del pignoramento, il quale viene ridotto al quantum ritenuto pignorabile dalla legge.

 

(5) Particolare attenzione meritano i crediti degli enti pubblici. Al riguardo, bisogna distinguere tra crediti di diritto pubblico e crediti di diritto privato. I primi, nascenti dall’esercizio di pubbliche potestà (es.: i crediti derivanti da obbligazioni tributarie) sono assolutamente impignorabili. Le entrate di diritto privato (es.: quelle connesse all’esercizio di un’attività d’impresa) sono invece pignorabili, salvo che la loro impignorabilità sia espressamente stabilita dalla legge o da un provvedimento amministrativo.

Giurisprudenza annotata

Crediti impignorabili.

 

 

  1. Questioni di legittimità costituzionale; 2. Crediti alimentari; 3. Crediti di lavoro; 3.1. In genere; 3.2. Compensazione legale; 4. Pensioni; 5. Ipotesi peculiari; 6. Pignoramento a carico della pubblica amministrazione; 7. Rilevabilità.

 

 

  1. Questioni di legittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, l. 9 novembre 1955, n. 1122, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Corte cost. 4 luglio 2006, n. 256.

 

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1246 comma 1 n. 3 c.c. e dell’art. 545 comma 4 c.p.c., nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o di impiego. Non è infatti privo di razionale giustificazione l’orientamento giurisprudenziale che, sulla premessa secondo cui l’istituto della compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti - autonomia che viceversa non sussisterebbe allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - ravvisa la specificità del credito del datore di lavoro nella circostanza che l’obbligazione risarcitoria dell’ex dipendente scaturisca da un comportamento che non solo ha nell’esistenza del rapporto di lavoro la sua necessaria ed insostituibile occasione, ma costituisce anche grave violazione dei doveri del prestatore di lavoro verso il datore, deducendo da tale specificità la inapplicabilità della compensazione; le peculiarità del credito del datore di lavoro da delitto dell’ex dipendente giustificano altresì il particolare trattamento di tale credito anche in relazione all’art. 545, comma 4, c.p.c., posto che tale norma, la quale contempera l’interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo, non costituisce una modalità obbligata per contemperare tali esigenze. Corte cost. 4 luglio 2006, n. 259.

 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 12, R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dalla Cassa nazionale del notariato, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Corte cost. 13 dicembre 2005, n. 444.

 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 4 della l. 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’ art. 545 c.p.c., in quanto non sussiste alcuna ragione che possa giustificare il più gravoso regime cui sono sottoposti i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato che, diversamente dai dipendenti statali, possono veder sequestrata e pignorata l’indennità di fine rapporto senza alcun limite. Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 438.

 

Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alle questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2, comma 1, n. 3) D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai n. 2) e 3); dell’art. 2, comma 2 del medesimo D.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui - a differenza di quanto previsto dall’art. 545, comma 5, c.p.c. per i lavoratori dipendenti del settore privato - non prevede il simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; nonché, nel caso di eventuale accoglimento delle precedenti questioni, dell’art. 68, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 180 del 1950 nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all’art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. Benché l’ordinanza di rimessione non prospetti profili nuovi né svolga argomenti diversi da quelli già considerati con l’ord. n. 359 del 2004, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità di identiche questioni sollevate dal medesimo giudice, si impone la restituzione degli atti al rimettente affinché valuti la rilevanza sul giudizio a quo dello ius superveniens costituito dall’art. 1, comma 137, l. 30 dicembre 2004, n. 311. Corte cost. 10 marzo 2005, n. 101.

 

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, n. 3), e comma 2, dell’art. 68, comma 2, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, censurati, in riferimento all’art. 3 Cost., il primo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3), e nella parte in cui - a differenza di quanto previsto dall’art. 545, comma 5, c.p.c. per i lavoratori dipendenti del settore privato - non prevede il simultaneo concorso nei limiti della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; il secondo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all’art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. Premesso che la questione concernente l’art. 2, comma 1, n. 3), D.P.R. n. 180 del 1950 - formulata quale premessa a quella relativa al comma 2 - è del tutto inconsistente atteso che la norma, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale ha assunto il medesimo significato (se non anche formulazione) del comma 4 dell’art. 545 c.p.c., le altre questioni si risolvono nel chiedere una pronuncia volta a creare, manipolando più norme, un nuovo equilibrio (con una parificazione assoluta) rispetto a quello realizzato - in modo di certo non manifestamente irragionevole - dal legislatore con il prevedere un sistema che, a fronte di un trattamento più favorevole per il pubblico dipendente quanto al cumulo di pignoramenti, contempla un trattamento meno favorevole quanto al concorso di pignoramenti con precedenti cessioni del credito. Corte cost. 25 novembre 2004, n. 359.

 

Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 47 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 545, comma 5, c.p.c. e degli artt. 1 e 2, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle PA). Corte cost. 16 luglio 1999, n. 315.

 

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, l. 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude - in relazione all’art. 545, comma 4, c.p.c. - la pignorabilità nei limiti di un quinto della pensione di vecchiaia per crediti diversi da quelli inerenti all’INPS e da quelli di natura alimentare, in quanto, con tale norma, il legislatore non altro ha fatto che prevedere limiti e modalità attraverso le quali un creditore qualificato può assoggettare a pignoramento un quinto dell’intero ammontare della pensione. Corte cost. 4 dicembre 2002, n. 506.

 

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c., nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto, e non ne affida, invece, l’importo alla discrezionalità del giudice, tenendo conto della comparazione delle esigenze di debitore e creditore, con particolare riferimento al diritto alla salute in quanto la scelta di determinare un limite fisso percentuale (un quinto) per la pignorabilità dello stipendio o salario del lavoratore rientra nella discrezionalità del legislatore, rispetto alla quale non è configurabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o palese arbitrarietà. Corte cost. 29 maggio 2002, n. 225.

 

È manifestamente inammissibile, in quanto coinvolgente scelte riservate al potere discrezionale del legislatore, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 545 e 615, comma 2, c.p.c. - sollevata con riferimento agli artt. 2 e 3, comma 2, Cost. - nella parte in cui non prevede la rilevabilità d’ufficio dell’assoluta impignorabilità della pensione integrata al minimo. Corte cost. 24 luglio 1998, n. 305.

 

È manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 545, comma 4, c.p.c. e dell’art. 2, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui limita a un quinto la sequestrabilità delle retribuzioni dovute al pubblico dipendente anche per i debiti risarcitori che derivano dal reato di abuso d’ufficio patrimoniale (art. 323 comma 23 c.p.) sia perché, sopprimendo il limite fisso del quinto, si dovrebbe affidare al giudice la determinazione del quantum sottratto a sequestro o a pignoramento, sia perché esula dai poteri della Corte la pronuncia di una sentenza additiva indeterminata competente la lesione dell’ambito di discrezionalità riservato al legislatore, sia perché, essendo la ratio della limitata pignorabilità (o sequestrabilità) volta alla salvaguardia, costituzionalmente rilevante, dei bisogni essenziali del lavoratore, le norme impugnate realizzano un «punto di equilibrio» fra i valori costituzionali in gioco. Corte cost. 18 luglio 1998, n. 302.

 

È infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 36, comma 1, Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 545, comma 4, c.p.c., nella parte in cui, fissando il limite del quinto per la pignorabilità delle retribuzioni, non prevede, diversamente da quanto si ammette per il fallito, l’impignorabilità anche oltre i quattro quinti secondo una valutazione del giudice (specie in presenza di retribuzioni limitate) di quanto ritenuto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, perché la discrezionalità del giudice delegato al fallimento di determinare le quote di emolumenti del fallito non acquisibili all’attivo si spiega con la specialità della procedura concorsuale, mentre la scelta del codice di rito costituisce, nell’ambito del sistema, un adeguato punto di equilibrio fra gli interessi del salariato e quelli del creditore, abilitato, quest’ultimo, all’esecuzione singolare sul quinto, qualora rimasto insoddisfatto in sede di concorso. Corte cost. 23 dicembre 1997, n. 434.

 

È dichiarata l’illegittimità costituzionale degli art. 4, l. 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico), e 21, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art. 545, comma 4, c.p.c. Corte cost. 4 luglio 1997, n. 225.

 

L’art. 369, comma 1, c. nav., ammettendo il sequestro o il pignoramento delle retribuzioni degli arruolati, fino a un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa di alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l’armatore dipendenti dal servizio della nave e non anche per ogni credito, come previsto dall’art. 545 c.p.c. per gli altri lavoratori privati, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost. e non più giustificabile in base alla specialità del rapporto desunta dalla rilevanza dell’aspetto pubblicistico del contratto di arruolamento. Per gli stessi motivi, la censura d’incostituzionalità va estesa, in applicazione dell’art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, all’art. 930, comma 1, c. nav., che pone identica norma per il personale di volo delle imprese di navigazione aerea. Corte cost. 15 marzo 1996, n. 72.

 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, della reg. Siciliana 30 dicembre 1965, n. 44 (provvedimenti relativi all’assemblea regionale siciliana) nella parte in cui fa assoluto divieto di sequestro e pignoramento dell’indennità mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell’assemblea regionale siciliana, anziché prevedere il sequestro e pignoramento nella misura di un quinto, come stabilito dall’art. 545 c.p.c. in relazione alle retribuzioni dei dipendenti pubblici o privati. Infatti il suddetto divieto, previsto in via eccezionale dall’art. 5, l. 31 ottobre 1965, n. 1261, a garanzia delle indennità dei parlamentari nazionali, non è applicabile ai consiglieri regionali; peraltro, incidendo sulla tutela dei diritti patrimoniali, rientra nella sfera dei rapporti di diritto privato e pertanto esula dalle competenze regionali. Corte cost. 16 giugno 1995, n. 245.

 

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 2, 1º comma, n. 3, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell’art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall’art. 545, 4º comma, c.p.c., anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti; non sussiste, infatti, alcuna valida ragione giustificativa per mantenere tale disparità di trattamento in ordine alla pignorabilità ed alla sequestrabilità della indennità di fine rapporto percepita dai lavoratori pubblici e da quelli privati. Corte cost. 19 marzo 1993, n. 99.

 

La diversità del regime della pignorabilità delle retribuzioni dei lavoratori e delle pensioni trova giustificazione nella intrinseca differenza delle situazioni giuridiche dei lavoratori e dei pensionati; pertanto, gli artt. 69, l. 30 aprile 1969, n. 153 ed 1 e 2, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 non sono in contrasto con l’art. 3 Cost. nella parte in cui dette norme non prevedono, rispettivamente, la pignorabilità delle pensioni erogate dall’Inps e di quelle corrisposte dallo stato, in tutti i casi nei quali l’art. 545 c.p.c. prevede la pignorabilità delle retribuzioni, percepite in virtù di rapporto di lavoro. Corte cost. 6 febbraio 1991, n. 55.

 

È illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1, 3º comma, lett. b), l. 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell’indennità integrativa speciale istituita dal 1º comma, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. Corte cost. 9 marzo 1990, n. 115.

 

Non è fondata - in riferimento all’art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c., nella parte in cui non prevede alcun limite alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, stante la loro non assimilabilità ai lavoratori subordinati. Corte cost. 22 dicembre 1989, n. 580.

 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, 1º comma, n. 3, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, contenente il t.u. delle l. concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, nella parte in cui, in contrasto con l’art. 545, 4º comma, c.p.c., non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo stato, da aziende ed imprese di cui all’art. 1 dello stesso D.P.R. fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale. Corte cost. 31 marzo 1987, n. 89.

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, comma, 5 c.p.c., sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., sul rilievo che si verrebbero a parificare ingiustamente i lavoratori meno retribuiti a tutti gli altri e non si terrebbe conto delle disuguaglianze economiche e sociali che distinguono i primi dai secondi. Corte cost. 28 marzo 1968, n. 20.

La questione di costituzionalità dell’art. 68, comma 2, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - il quale dispone che qualora il sequestro ed il pignoramento abbia luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario e la quota ceduta - con riferimento all’art. 3 Cost., per disparità di trattamento dell’impiego pubblico rispetto a quello privato per la diversa e più favorevole disposizione dell’art. 545, commi 4 e 5, c.p.c., che non consentirebbe il cumulo tra cessione e pignoramento, è manifestamente infondata. Detta disparità di trattamento, infatti, non sussiste sia perché i pignoramenti possono aggredire fino alla metà degli stipendi, allorché concorrano fra essi, anche nel rapporto di lavoro privato, sia perché il cumulo tra cessione e sequestro o pignoramento si inserisce in quella forma particolare di «cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati dello Stato» e «degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato» regolata dai precedenti titoli II (artt. 5 e 6 - 50 del D.P.R. n. 180 del 1950) e III (artt. 5 e 51 - 57 del citato D.P.R.), estranea al rapporto di lavoro. Cass. 22 aprile 1995, n. 4584.

 

 

  1. Crediti alimentari.

Poiché il contributo di sostegno erogato dai comuni ai sensi dell’art. 11, l. 9 dicembre 1998, n. 431, ha lo scopo di integrare il reddito familiare nella misura idonea a far fronte alla domanda di alloggi privati sottoposti a libero mercato, esso non ha né struttura né finalità alimentare. Da ciò consegue che tale contributo è suscettibile di pignoramento e sequestro presso terzi, non potendo lo stesso essere assimilato in via di interpretazione analogica ai crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. Trib. Monza, 4 febbraio 2004.

 

Il credito dell’assegno al mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell’art. 156 c.c., avendo la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246, comma 1, n. 5, e 447 c.c., non opera la compensazione legale. Cass. 19 luglio 1996, n. 6519.

 

Anche in caso di concorrenza tra il pignoramento dello stipendio e la decurtazione di esso per versamento diretto dell’assegno di mantenimento in favore della moglie separata e del figlio minore alla stessa affidato, vige il principio del limite della pignorabilità dello stipendio predetto nella misura massima della metà ex art. 545 c.p.c., analogicamente applicabile a tale fattispecie dovendosi comunque riconoscere in capo al (debitore) produttore del reddito il minimo vitale. Trib. Pescara, 8 luglio 2003.

Contra: È irrilevante che il debitore, dipendente pubblico, raggiunto da pignoramento delle retribuzioni per un credito ordinario, debba corrispondere al coniuge separato un assegno di mantenimento, per il quale non sia stato attivato un pignoramento, non potendosi cumulare le due voci ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di pignorabilità. Trib. Palermo, 9 ottobre 2002.

 

 

  1. Crediti di lavoro.

 

 

3.1. In genere.

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario ed altre indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cagione di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per crediti di qualunque genere, a norma del quarto comma dell’art. 545 c.p.c. Cass. 24 maggio 2004, n. 9950; conforme Cass. 30 luglio 1986, n. 4887.

Il limite posto dall’art. 545, comma 4, c.p.c. alla pignorabilità dei crediti di lavoro considerati dal comma 3 del medesimo articolo non opera in favore del cessionario del credito. Cass. 16 giugno 2003, n. 9630.

 

In materia di espropriazione forzata e sequestro conservativo dei crediti, il limite stabilito dagli artt. 545, comma 4, e 671 c.p.c., all’assoggettamento a pignoramento e sequestro dei crediti di lavoro previsti dall’art. 545, comma 3 c.p.c., fissato nella misura di un quinto, rinviene la sua giustificazione nella imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico e costituisce una situazione giuridica propria del titolare del credito, cosicché non è opponibile dal cessionario del credito ai suoi creditori. Cass. 16 giugno 2003, n. 9630.

 

La parziale impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sancita dall’art. 545 c.p.c., essendo disposizione intesa a tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, non è suscettibile di interpretazione analogica; deve pertanto escludersi che l’indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata al lavoratore per infortunio sul lavoro, ancorché in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale, rientri nella previsione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 345 c.p.c., con la conseguenza che tale indennizzo non può ritenersi, neanche in parte, esente da pignoramento. Cass. 9 ottobre 1999, n. 11345.

 

Le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause creditorie tra quelle considerate nell’art. 545, commi 3 e 4, c.p.c.: crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ogni altro credito; invece, nel caso di semplice concorso di crediti il pignoramento non può superare la misura di un quinto dello stipendio. Pret. Modena, 29 ottobre 1997.

I limiti di pignorabilità degli stipendi, posti dall’art. 545, commi 3 e 4 c.p.c., non sono estensibili all’esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la specifica normativa dell’art. 46, comma 1, n. 2, l. fall., con la conseguenza che la determinazione della quota del credito da stipendio non acquisibile all’attivo del fallimento resta affidata al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice delegato, il quale, tuttavia, nell’esercizio di tale potere, ben può determinare detta quota nei limiti previsti dal codice di rito, qualora, valutati gli elementi della fattispecie, rilevi che i quattro quinti dello stipendio possano ritenersi sufficienti al mantenimento del fallito. Cass. 26 gennaio 1995, n. 971.

 

In tema di limiti alla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi dei pubblici dipendenti, quali risultanti dalle parziali declaratorie - di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 - di illegittimità costituzionale delle norme di previsione, qualora intervenga un pignoramento contenuto entro tali limiti (del quinto) successivamente ad una cessione di pari misura, regolarmente perfezionata e notificata, non è illegittima la coesistenza ed il cumulo delle due cause riduttive dello stipendio, non risultando superata quota complessiva della metà dello stipendio medesimo, posta dall’art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 quale limite assoluto per il concorso di cause siffatte. Cass. 9 maggio 1994, n. 4488.

 

Il limite di un quinto, previsto dall’art. 545, 3º e 4º comma c.p.c., per il pignoramento di stipendi o salari, si riferisce esclusivamente a quell’atto di esecuzione forzata costituito dal pignoramento; ne segue, per l’effetto, che può essere sottoposto a pignoramento - fino ad un quinto del suo ammontare - lo stipendio di un lavoratore dipendente, ancorché questi abbia, in precedenza, con atto volontario, già ceduto ad altri un quinto dello stipendio stesso. Pret. Modena, 15 luglio 1991.

 

La parziale pignorabilità degli stipendi, salari ed altre indennità relative al rapporto di lavoro privato, è prevista dall’art. 545 c.p.c. in considerazione della natura di tali crediti, natura che non viene meno nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, che ne costituisce la fonte, come risulta dal 3º comma dello stesso art. 545 che, contemplando espressamente anche le indennità dovute a causa di licenziamento, conferma la derivazione dei limiti di pignorabilità dalla natura di dette indennità e così l’irrilevanza della persistenza o cessazione del relativo rapporto di lavoro. Cass. 14 maggio 1991, n. 5378.

 

Anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 533 del 1973, sul rito del lavoro le disposizioni dell’art. 545, 4º e 5º comma, c.p.c., che limitano la pignorabilità delle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o altre indennità concernenti il rapporto di lavoro o d’impiego, attesa la tassatività delle relative indicazioni, non sono estensibili in via analogica ai crediti dell’agente individuale di commercio, che svolge la sua attività in regime di autonomia; la diversità di trattamento in sede esecutiva di tali crediti e di quelli del lavoratore subordinato non è in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, corrispondendo alla diversità, sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro, dell’assunzione del rischio, della natura del compenso, delle figure del lavoratore subordinato e dell’agente di commercio(di più ditte o di una soltanto), ancorché tale distinzione sia stata legislativamente attenuata sotto il profilo sostanziale ed eliminata sotto il profilo processuale. Cass. 3 luglio 1980, n. 4211.

 

 

3.2. Compensazione legale.

Il limite di un quinto alla compensabilità dei crediti del lavoratore con suoi debiti, desumibile dal combinato disposto dell’art. 1246, comma 3 c.c. e dell’art. 545 c.p.c., non si applica quando il datore di lavoro operi il conguaglio tra un credito risarcitorio per danni da prestazione lavorativa non diligente e un credito retributivo vantato dal prestatore. Il limite in questione torna tuttavia a operare quando una clausola di contratto collettivo lo preveda. Cass. 20 giugno 2003, n. 9904; conforme Cass. 4 luglio 1997, n. 6033, Cass. 5 maggio 1995, n. 4873.

Conf.: Poiché i crediti di lavoro non sono compensabili, per il combinato disposto degli artt. 1246, n. 3 c.c. e 545 c.p.c., è illegittimo il comportamento di una Banca, che, dovendo liquidare le spettanze di fine rapporto a proprio dipendente, da esse trattenga l’intero importo di finanziamento precedentemente concesso al lavoratore, versando poi il residuo sul conto corrente scoperto del lavoratore stesso, con entrambe tali operazioni compensando i propri crediti finanziari con i crediti di lavoro del dipendente. Trib. Roma, 20 luglio 1999.

 

La ritenuta mensile sullo stipendio o salario del prestatore di lavoro subordinato in regime di diritto privato per il pagamento rateale di un mutuo concessogli dal datore di lavoro, effettuata non a causa di una cessione volontaria del credito di lavoro da parte del dipendente, ex art. 1260, ma a titolo di compensazione legale di due crediti entrambi liquidi ed esigibili, ex art. 1241 c.c., va computata, ai sensi dell’art. 545, comma 5, c.p.c., al fine dell’osservanza della misura massima della metà della retribuzione assoggettabile a pignoramento per il simultaneo concorso di più crediti azionati contro il debitore esecutato nelle forme della espropriazione mobiliare presso terzi. Cass. 24 maggio 1995, n. 5692.

 

Qualora uno dei crediti contrapposti abbia origine da un rapporto di lavoro, resta preclusa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246, n. 3, c.c. e 545, 3º e 4º comma, c.p.c., la compensabilità di tale credito oltre i limiti del suo quinto. Cass. 21 giugno 1991, n. 7002.

 

Il patto di non concorrenza, ex art. 2125 c.c., ancorché materialmente inserito nel contratto di lavoro, configura una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una propria causa distinta, costituita dal nesso sinallagmatico tra l’obbligo di non fare concorrenza in danno dell’ex datore di lavoro e la contrapposta obbligazione di un corrispettivo, che le parti possono liberamente determinare in un qualsiasi adeguato vantaggio economico per il lavoratore; detto corrispettivo può pertanto consistere anche nella remissione di un debito del dipendente, la quale, in ragione della sua funzione, in questo caso, non meramente abdicativa ma attributiva, sfugge al divieto di compensazione, tra crediti del lavoratore e controcrediti del datore di lavoro, ex artt. 1246, n. 3, c.c. e 545 c.p.c. Cass. 30 luglio 1987, n. 6618.

 

 

  1. Pensioni.

L’impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici, è posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, efficace dal 1 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona), che, all’art 34, comma 3, garantisce il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d’ufficio senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore esecutato. Cass. 22 marzo 2011, n. 6548; conforme Cass. 11 giugno 1999, n. 5761.

 

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che sancivano l’impignorabilità delle pensioni, in assenza di una norma che determini la quota della pensione assoggettabile a pignoramento, secondo le indicazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 506 del 2002, al fine di assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, le pensioni sono da ritenersi in concreto tuttora non pignorabili. Trib. Como, 25 novembre 2003.

 

I limiti di pignorabilità posti dall’art. 545, commi 3 e 4, c.p.c., non sono estensibili alla esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la normativa specifica dell’art. 46, l. fall., che affida al giudice il potere discrezionale di determinare la eventuale devoluzione al fallito, e conseguente sottrazione all’acquisizione all’attivo fallimentare, di una parte delle somme a lui dovute a titolo di pensione. Cass. 7 febbraio 2007, n. 2719; conforme Cass. 13 maggio 1999, n. 4740, Cass. 7 febbraio 2008, n. 2939.

 

 

  1. Ipotesi peculiari.

La regola generale dell’assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quanto attiene agli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni ad essi appartenenti, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico; ne consegue che, per la realizzazione di crediti di terzi verso il Ministero delle finanze, non possono essere pignorati, presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell’ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, così esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato. Cass. 17 dicembre 2009, n. 26497.

 

In base al principio generale desumibile, in materia di espropriazione forzata presso terzi, dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 2740 c.c., della piena pignorabilità di ogni credito, salve le eccezioni espressamente poste dalla legge (non suscettibili di applicazione analogica), l’assegno vitalizio a carico della Cassa mutua di previdenza per i consiglieri della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, così come disciplinato prima dell’entrata in vigore della l. reg. 13 settembre 1995, n. 38 (che, peraltro, non contiene alcuna disciplina limitativa della pignorabilità), non deve ritenersi, neanche in parte, esente da pignoramento. Infatti la disposizione dell’art. 19 dell’Ordinamento della Cassa suddetta, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 febbraio 1971 (e modificato con ulteriori deliberazioni), che richiama per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell’assegno vitalizio «le disposizioni di legge in materia di pensioni dello Stato», è illegittima, essendo contenuta in un atto normativo di natura regolamentare, inidoneo a derogare all’indicato principio posto dalla legge. D’altra parte l’assegno vitalizio in questione non si ricollega ad alcuna prestazione di lavoro espletata con vincolo di subordinazione, bensì all’esercizio di funzioni proprie di una carica pubblica elettiva, sicché non è assoggettato alla disciplina del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, intesa a sottrarre totalmente o parzialmente all’azione esecutiva dei creditori i compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche a propri collaboratori, alla luce della puntualizzazione contenuta nell’art. 1, D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, di approvazione del relativo regolamento di esecuzione, che esclude l’applicabilità delle disposizioni della legge alle somme «dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza». Cass. 8 ottobre 1996, n. 8789.

 

Le somme dovute dall’assicuratore in forza di assicurazione contro gli infortuni non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Trib. Reggio Emilia, 10 agosto 1994.

 

 

  1. Pignoramento a carico della pubblica amministrazione.

In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell’art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall’art. 545 c.p.c. Cass. 18 gennaio 2012, n. 685.

 

Le somme di denaro della PA possono essere considerate impignorabili soltanto per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera iscrizione nel bilancio, in quanto, al di là dei caratteri di neutralità e fungibilità propri del denaro, al quale non può ritenersi connaturata una specifica destinazione, la funzione amministrativa non può svolgersi in contrasto col principio, sancito dall’art. 2740, comma 2, c.c., secondo cui le limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore sono di stretta competenza del legislatore. Non sono quindi impignorabili i fondi accantonati da un ente pubblico per il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti, non essendo l’indisponibilità degli stessi prevista da alcuna norma, e non potendo estendersi ad essi né l’art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. ed il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, i quali presuppongono che il debitore escusso sia il dipendente, né l’art. 2117 c.c., il quale, nel dichiarare impignorabili i fondi speciali per l’assistenza e la previdenza, detta una norma di carattere eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica. Cass. 25 luglio 2005, n. 15601.

 

 

  1. Rilevabilità.

Configura opposizione all’esecuzione la contestazione del debitore sulla pignorabilità, o sull’importo della somma pignorabile sul suo credito per esser stato questo già oggetto di assegnazione a favore di altro creditore, e tale qualificazione dell’azione spetta anche alla Cassazione, d’ufficio, se non effettuata dal giudice della sentenza impugnata, al preliminare fine di stabilire l’ammissibilità del ricorso. Cass. 9 febbraio 2000, n. 1452.

 

Nell’espropriazione presso terzi, concluso il processo esecutivo con l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, è preclusa la proposizione, da parte del debitore esecutato, dell’opposizione all’esecuzione con cui si deduca che detto credito, consistente in retribuzione a lavoratore dipendente, non poteva formare oggetto di esecuzione forzata perché altro creditore già trattiene un quinto della retribuzione. Cass. 20 ottobre 1997, n. 10259; conforme Cass. 20 ottobre 1997, n. 10259.

 

Lo Stato estero, il quale intenda sostenere che il pignoramento dei crediti per somme depositate presso una banca della propria ambasciata abbia ad oggetto crediti relativi a somme destinate a sue funzioni pubbliche e che quei crediti per tale ragione non sono suscettibili di espropriazione forzata, deve esperire l’opposizione all’esecuzione per impignorabilità e non già proporre il regolamento preventivo di giurisdizione (nella specie promosso dopo che il giudice dell’esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati ed in pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione) invocando il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano, regolamento che in tal caso, avendo ad oggetto una questione di merito attinente all’impignorabilità dei beni esecutati, inammissibile. Cass., Sez. Un., 1 luglio 1997, n. 5888.

 

Il potere di decidere in ordine alle questioni relative alla insequestrabilità dei beni del debitore spetta al giudice della cautela (nella specie era stata dedotta la parziale insequestrabilità delle somme oggetto della misura cautelare a norma dell’art. 545, comma 4, c.p.c.). Trib. Roma, 18 agosto 1994.

 

Il debitore esecutato ha l’onere di proporre opposizione all’esecuzione per ottenere la declaratoria di impignorabilità dello stipendio o di altro emolumento similare in misura superiore al quinto, non potendo il giudice dell’esecuzione surrogarsi, con attività di ufficio, nell’espletamento di tale compito. Pret. Salerno, 27 aprile 1993.

 

L’art. 35, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, che subordina il sequestro del prezzo di appalto delle opere pubbliche, durante la loro esecuzione, all’autorizzazione dell’autorità amministrativa da cui l’impresa dipende, deve ritenersi applicabile, anche per effetto dell’art. 545, ultimo comma, c.p.c., che fa salve tutte le limitazioni di legge, alla esecuzione forzata per espropriazione, in relazione alla quale ricorrono le medesime esigenze di tutela dell’interesse dell’amministrazione al regolare compimento dell’opera, che sono alla base della predetta disposizione dell’art. 35; pertanto, l’amministrazione appaltante che, quale terzo debitore pignorato, nel rendere la dichiarazione sull’esistenza del credito dell’appaltatore - e debitore esecutato - per il prezzo dell’appalto, ne abbia altresì eccepito l’impignorabilità per difetto dell’autorizzazione suddetta, è legittimata - in caso di avvenuta assegnazione del credito nonostante tale eccezione - a far valere il suddetto interesse avvalendosi di rimedi apprestati dal processo esecutivo, con la conseguenza che, qualora proponga opposizione all’ordinanza di assegnazione, il susseguente giudizio, se qualificato, come di opposizione agli atti esecutivi, deve svolgersi nel contraddittorio necessario del debitore esecutato. Cass. 2 marzo 1993, n. 2542.



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1 Commento

  1. E se il pignorante viola comunque quel limite vitale ?
    E’ possibile richiedere i danni per tutto quel che ne consegue ?
    Ringrazio e saluto

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