Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Art. 554 cod. proc. civile: Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell’esecuzione dispone (1) che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario (2) o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari (3).
Commento
Pegno: [v. 544]; Ipoteca: [v. 544]; Credito: [v. 543]; Assegnazione: [v. 505]; Vendita: [v. 503]; Giudice dell’esecuzione: [v. 484]; Aggiudicatario: [v. 580]; Libri fondiari; [v. 544]. Terzo: in questo caso, è una persona estranea sia al rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore procedente e debitore esecutato che a quello tra quest’ultimo e il terzo pignorato ed alla quale il giudice affida la conservazione materiale della cosa data in pegno.
(1) Il provvedimento di affidamento riveste la forma dell’ordinanza.
(2) Nel caso che vi siano più assegnatari e la vendita del pegno sia chiesta da uno soltanto di essi, nella relativa istanza devono essere menzionati anche gli altri, i quali dovranno essere sentiti dal G.E.
(3) Se il credito ipotecario è stato assegnato a più creditori, l’annotazione sarà effettuata in proporzione dei crediti di ciascuno, rispettando, ove vi siano, le cause legittime di prelazione.