Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Art. 597 cod. proc. civile: Mancata comparizione

Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell’articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo seguente.
Commento
Progetto di distribuzione: [v. 596].
Giurisprudenza annotata
Mancata comparizione.
- Ratio ed operatività della norma.
A norma dell’art. 597 c.p.c. - secondo cui «la mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell’art. 485, ultimo comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo seguente» - l’assenza dei soggetti interessati (creditore precedente e creditori intervenuti) ha il significato di implicita manifestazione della volontà di approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita formato dal giudice dell’esecuzione ed identico significato deve, a fortiori, essere attribuito al comportamento del creditore che, presente alle udienze suddette, non sollevi alcuna contestazione. Cass. 27 maggio 1980, n. 3465.