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Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Art. 683 cod. proc. civile

Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”
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