Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Art. 710 cod. proc. civile: Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

Codice proc. civile Agg. il 28 Gennaio 2015
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 9 novembre 1992, n. 416 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.
Giurisprudenza annotata
Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi.
Presupposti della domanda; 2. Improponibilità della domanda; 3. Competenza; 4. Regime di provvisoria esecutività del provvedimento; 5. Inammissibilità dei procedimenti d’urgenza; 6. Inammissibilità del procedimento di modifica in pendenza di domanda di divorzio giudiziale; 7. Poteri d’ufficio; 8. Reclamo avverso i provvedimenti di modifica; 9. Impugnabilità del decreto pronunciato in sede di reclamo.
- Presupposti della domanda.
L’art. 4 comma 1 l. n. 54 del 2006 stabilisce che nel caso in cui la sentenza di separazione giudiziale sia già stata emessa al momento della entrata in vigore della stessa legge, ciascuno dei coniugi possa richiedere, nei modi previsti dall’art. 710 c.p.c., l’applicazione delle nuove disposizioni della citata l. n. 54 del 2006, riconducendo l’innovato regime nell’ambito delle sopravvenienze valutabili; ne discende che, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli art. 2, 3, 29 e 30 cost., tale nuovo regime giuridico sostanziale deve ritenersi applicabile anche nei giudizi di separazione personale ancora in corso. Cass. 10 dicembre 2010, n. 24996.
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio presentata ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come l'analoga domanda ex art. 710 cod. proc. civ. in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi), é proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio, senza che ciò determini alcuna lesione di tutela della parte, che, ove intenda far valere fatti nuovi sopravvenuti durante la pendenza del giudizio di legittimità, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 373 cod. proc. civ. Rigetta, App. Milano, 03/08/2011
Cassazione civile sez. VI 15 ottobre 2014 n. 21874
L’art. 4, comma 1, della legge n. 54 del 2006 stabilisce che nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano già stati emessi al momento della entrata in vigore della stessa legge, ciascuno dei coniugi possa richiedere nei modi previsti dall’art. 710 c.p.c., o dall’art. 9 della legge n. 898 del 1970, e s.m., l’applicazione delle nuove disposizioni della citata legge n. 54 del 2006. Al di fuori di tali forme, dette disposizioni non possono trovare applicazione nei casi esaminati, non contenendo la legge n. 54 del 2006 alcuna disposizione che deroghi al principio generale, sancito dall’art. 11, preleggi, della irretroattività della legge. Cass. 19 settembre 2006, n. 20256.
In materia di assegno di mantenimento, i «giustificati motivi», la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo. Cass. 8 maggio 2008, n. 11488.
La possibilità di ottenere ex art. 710, c.p.c., la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di separazione giudiziale (ovvero, il che è lo stesso, con il decreto di omologazione) è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell’art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall’art. 9. l. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di «giustificati motivi». La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 710, c.p.c., natura di revisio prioris instantiae, e, quindi, di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio. Trib. Bari, 26 febbraio 2008.
In sede di revisione dell’assegno di mantenimento disposto nel corso di una separazione, non possono essere presi in considerazione, i vizi del consenso che abbiano in ipotesi inciso sul contenuto degli accordi raggiunti dai coniugi, né tutti quei fatti, preesistenti o coevi alla determinazione dell’assegno di mantenimento, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in tale sede, in ragione del fatto che la pronuncia sull’assegno di mantenimento è idonea a dar luogo ad un giudicato, sia pur “rebus sic stantibus”, sul quale non possono incidere tutte le circostanze preesistenti alla formazione del titolo, in base al noto principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Cass. 17 giugno 2009, n. 14093; conforme Cass. 8 maggio 2008, n. 11489; Cass. 22 novembre 2007, n. 24321; Cass. 5 marzo 2001, n. 3149.
Lo strumento previsto dall’art. 710 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una revisione delle condizioni di separazione una volta che taluna delle parti si sia resa conto della non convenienza dell’accordo raggiunto. Trib. Verona, 15 novembre 2002.
L’iniziativa unilaterale di un genitore di trasferirsi all’estero con la prole minorenne arreca a quest’ultima grave pregiudizio, specialmente ove comporti un diradamento degli incontri con l’altro genitore, il quale può quindi rivolgersi al giudice ex art. 710 c.p.c. e 155 quater c.c., per ottenere una rivalutazione delle condizioni dell’affidamento proprio alla stregua di tale nuova circostanza. Trib. Modena, 5 giugno 2009.
Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di divorzio, all’ex coniuge da sentenze passate in giudicato, per i figli minori a lui affidati, può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, la mancata corresponsione dell’assegno. Cass. 4 aprile 2005, n. 6975; conforme Cass. 16 giugno 2000, n. 8235.
In sede di revisione dell’assegno di mantenimento, il Giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. Trib. Modena, 20 gennaio 2012.
In tema di assegno di mantenimento, i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi (art. 156 c.c., art. 710 e 711 c.p.c.) o divorzio (cfr. art. 9, comma 1, l. 1 dicembre 1970, n. 898) non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell’obbligato di un cespite o di un’attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell’interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche Trib. Modena, 16 marzo 2011; conforme. Cass. 1 agosto 2003, n. 11720.
La clausola inserita in una separazione consensuale con la quale i coniugi prevedono la futura vendita della casa familiare è autonoma rispetto agli accordi oggetto di omologazione, e quindi non è modificabile con il procedimento disciplinato dall’art. 710 c.p.c. Cass. 22 novembre 2007, n. 24321.
Il coniuge divorziato che intenda ottenere una modifica delle condizioni economiche stabilite al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, non può chiedere al Giudice di Pace l’emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle maggiori somme pretese dall’altro coniuge, giacché le istanze di revisione delle condizioni divorzili devono essere proposte al tribunale nelle forme del procedimento camerale disciplinato dall’art. 710 c.p.c. Giudice pace Milano, 17 giugno 2004.
- Improponibilità della domanda.
È improponibile la domanda di revisione delle condizioni della separazione introdotta, ai sensi dell’art. 710 c.p.c., anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione stessa, in quanto, mancando la statuizione da modificare, il giudizio sarebbe privo di oggetto e mancherebbe del suo presupposto. Ai fini dell’applicazione di tale principio resta irrilevante la circostanza che sia stato o meno proposto l’appello avverso la sentenza di separazione. Cass. 24 luglio 2007, n. 16398; conforme Cass. 22 aprile 2002, n. 5861.
Affinché possa instaurarsi il procedimento di modifica ex art. 710 c.p.c., la sentenza che pronunzia la separazione non deve essere più assoggettabile ad impugnazione ordinaria, per cui è in rapporto a tale momento di conseguimento della sua definitività che può essere apprezzata la sopravvenienza di nuove circostanze legittimanti la modifica. Al contrario, quando le statuizioni che accedono alla pronunzia di separazione siano suscettibili di essere modificate all’interno del giudizio di separazione (in tesi, ancora pendente) l’instaurazione dell’autonomo procedimento camerale regolato dall’art. 710 c.p.c. deve ritenersi preclusa, giacché la domanda di modifica non è proponibile per mancanza della statuizione definitiva da modificare. App. Salerno, 10 agosto 2007.
- Competenza.
Ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione, si applicano gli ordinari criteri di competenza e, quindi, oltre al foro generale delle persone fisiche, è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni; pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta. Cass. 5 settembre 2008, n. 22394; conforme Cass. 19 settembre 2005, n. 18476.
La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione consensuale circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario, va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale. Cass. 22 agosto 2006, n. 18240.
In tema di competenza per territorio, la domanda di modifica dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge consensualmente separato, proposta a norma degli artt. 710 e 711 c.p.c., la quale investe rapporti obbligatori, non è equiparabile alla domanda di separazione personale e si sottrae alle speciali regole di competenza stabilite per il giudizio di separazione. Ciò vale ovviamente rispetto sia alle regole di competenza dettate specificamente per la separazione sia per quelle dettate per il divorzio, ma dichiarate applicabili anche al giudizio di separazione. Inapplicabile sembra anche l’art. 12-quater della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, introdotto dall’art. 18 della legge n. 74 del 1987, che regola la competenza per le cause di obbligazione di cui a quella legge. Per tali giudizi di modifica dell’assegno di mantenimento, è territorialmente competente, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche il giudice del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento, che si identifica nel luogo in cui è stata omologata la separazione consensuale e non in quello in cui il matrimonio è stato contratto. Con la riforma del diritto di famiglia, introdotta con la l. 19 maggio 1975, n. 151, infatti, all’obbligo del coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia, sussistente durante la convivenza coniugale, subentra, con la cessazione di tale convivenza conseguente alla separazione personale, ove ricorrano le prescritte condizioni (art. 1561 c.c.), un obbligo di mantenimento, destinato al soddisfacimento dei bisogni individuali dell’altro coniuge. Deve, pertanto, escludersi che, dopo la riforma, l’obbligazione derivante dalla separazione sia la stessa che sussisteva durante la convivenza coniugale. D’altra parte appaiono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità per non essere prevista la sussistenza del medesimo foro alternativo nel giudizio di modifica dell’assegno di divorzio, non comportando il parallelismo dei procedimenti la necessità di adottare le stesse regole di competenza e non potendo estendersi previsioni che fanno eccezione a regole generali a casi non espressamente previsti. Cass. 22 marzo 2001, n. 4099.
La domanda di modificazione dei provvedimenti riguardanti il coniuge e la prole conseguenti la separazione, proposta ai sensi degli artt. 710 e 711 c.p.c., non è equiparabile a quella di separazione e si sottrae alle speciali regole di competenza per quest’ultima dettata dall’art. 706 c.p.c. Infatti, poiché nella modificazione dei provvedimenti concernenti la prole non è ravvisabile il carattere obbligatorio ex art. 1174 c.c., alla domanda di affidamento del figlio minore va applicato il forum rei ex art. 18 c.p.c. Trib. Trapani, 11 dicembre 2004.
Le richieste di modifica dei provvedimenti relativi ai figli, vanno presentate, per i procedimenti di cui all’art. 710 c.p.c. al tribunale del luogo di residenza del minore. Qualora la residenza dei minori sia stata spostata unilateralmente dalla madre solo otto giorni prima del deposito del suddetto ricorso, resta ferma la competenza del tribunale del luogo in cui i figli risiedevano prima dello spostamento, intesa come residenza abituale e affettiva. Trib. Forlì, 18 settembre 2009.
- Regime di provvisoria esecutività del provvedimento.
Il decreto emesso all’esito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione non è immediatamente esecutivo, a meno che il giudice non abbia disposto, in presenza di ragioni di urgenza, che esso abbia efficacia immediata. Cass. 27 aprile 2011, n. 9373.
Il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, previsto dall’art. 710 c.p.c., non è immediatamente esecutivo, ma solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell’art. 741 c.p.c.: infatti, mentre l’art. 1 della novella 29 luglio 1988 n. 331 richiama espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, resta inapplicabile l’art. 4, comma 14, l. 1º dicembre 1970 n. 898, il quale dispone la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata all’esito del giudizio di divorzio, regola estesa dall’art. 23 l. 6 marzo 1987 n. 74 ai giudizi di separazione personale, ma non a quelli di modifica del regime di separazione. Cass. 27 aprile 2011, n. 9373.
Contra: Il provvedimento di chiusura del procedimento di modifica delle condizioni di separazione (tanto consensuale che giudiziale), previsto dall’art. 710 c.p.c., è immediatamente ed automaticamente esecutivo per quanto si desume all’interno dello stesso art. 710, restando, invece, esclusa la sua soggezione alla disciplina della norma generale del procedimento camerale, di cui all’art. 741 c.p.c. Cass. 20 marzo 2012, n. 4376.
Conf.: Il decreto emesso all’esito del procedimento in Camera di consiglio per la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti alla separazione, è dotato di efficacia esecutiva, stante la presenza di un sistema normativo complessivamente volto ad attribuire immediata esecutività ai provvedimenti (anche provvisori) emessi nell’ambito del giudizio di separazione. Una diversa soluzione interpretativa infatti, sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Carta Costituzionale perché si risolverebbe in un’evidente disparità di trattamento tra situazioni analoghe per le quali si rende necessaria identica tutela. Ne deriva che, attesa la natura di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. del decreto emesso all’esito del procedimento ex art. 710 c.p.c., appare del tutto legittima la spedizione dello stesso in forma esecutiva prima del decorso dei termini previsti dagli art. 739 e 740 c.p.p., con conseguente rigetto della domanda proposta in opposizione al suddetto provvedimento. Trib. Civitavecchia, 15 febbraio 2008.
Al provvedimento emesso in sede di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. non si applica il regime della provvisoria esecuzione previsto per le sentenze dall’art. 282 c.p.c., bensì quello speciale previsto per i procedimenti camerali dall’art. 741 c.p.c. App. Milano, 25 febbraio 2004.
- Inammissibilità dei procedimenti d’urgenza.
In materia di modifica delle condizioni di separazione è inammissibile il procedimento ex art. 700 c.p.c. in quanto l’art. 710 c.p.c. prevede la possibilità di adottare provvedimenti provvisori che possono adeguatamente cautelare situazioni d’urgenza. Trib. Arezzo, 11 ottobre 2007.
- Inammissibilità del procedimento di modifica in pendenza di domanda di divorzio giudiziale.
Va dichiarata l’inammissibilità del procedimento camerale proposto, ex art. 710 c.p.c., per la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi, anche con riferimento all’assegno per il coniuge economicamente più debole, qualora, nelle more del procedimento, venga proposto ricorso di divorzio giudiziale, in quanto il giudice di quest’ultimo è il solo competente anche a provvedere sulle richieste di modifica relative alle condizioni della separazione. App. Reggio Calabria, 23 gennaio 2006; conforme Trib. Napoli, 29 ottobre 2004; Trib. Napoli, 14 febbraio 2003.
La pendenza del giudizio di divorzio rende inammissibile il procedimento ex art. 710 c.p.c. successivamente proposto per conseguire la modifica delle condizioni accessorie della separazione (nella specie con riferimento all’assegno per il figlio minore a carico del coniuge non affidatario e alle modalità di incontro tra quest’ultimo e il figlio). Trib. Napoli, 30 giugno 2000.
Contra: La proposizione del ricorso di divorzio, in pendenza del procedimento ex art. 710 c.p.c., per conseguire la modifica delle condizioni accessorie della separazione (nella specie con riferimento all’assegno per il figlio minore a carico del genitore non affidatario), non determina - quanto a tale ultimo procedimento - la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità della domanda, ciò in quanto il giudice del divorzio non può provvedere con riferimento alle situazioni preesistenti al giudizio. Di contro, il giudice adito ex art. 710 c.p.c. deve provvedere sulle domande proposte, con riferimento alla situazione intermedia tra l’instaurazione del procedimento stesso e quello di divorzio, ovvero l’udienza presidenziale in sede divorzile, ove siano stati adottati provvedimenti provvisori. App. Napoli, 22 marzo 2000.
Le statuizioni economiche del giudice del divorzio assorbono le statuizioni della separazione, per cui deve ritenersi l’improcedibilità della domanda di modifica delle condizioni di separazione in quanto inammissibile. Trib. Pescara, 2 settembre 2010.
Nel caso di giudizio di divorzio instaurato anteriormente alla proposizione del ricorso ex art. 710 c.p.c. per la modifica dell’assegno di mantenimento, quest’ultimo è inammissibile, anche se il giudizio di divorzio sia stato iniziato dal coniuge beneficiario dell’assegno, mentre quello ex art. 710 sia stato invece instaurato dal coniuge obbligato. Infatti, la pendenza del giudizio di divorzio rende possibile, ed anzi probabile, che in tale sede si arrivi ad una determinazione circa i rapporti patrimoniali tra i coniugi che sia efficace prima della domanda di modifica, rendendo inutile il successivo provvedimento con quest’ultima richiesto e assicurando così alle parti le utilità conseguibili altrimenti attraverso il giudizio di cui all’art. 710 c.p.c. Trib. Cuneo, 16 novembre 2010.
In tema di assegno di mantenimento, deve ritenersi ammissibile, stante l’opportunità del “simultaneus processus” innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali connesse, la proposizione della domanda di adeguamento dell’assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, poiché questo è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto giudizio; con la conseguenza che può convertirsi il contributo al mantenimento del coniuge separato in assegno provvisorio ai sensi dell’art. 4 l. 1 dicembre 1970 n. 898 e con l’ulteriore conseguenza che, in pendenza del giudizio di divorzio, deve ritenersi preclusa dal divieto del “ne bis in idem” la medesima richiesta proposta in sede di modifica dei patti della separazione. Cass. 10 dicembre 2008, n. 28990.
- Poteri d’ufficio.
Il giudice, qualora nel corso di un procedimento (nella specie ex art. 710 c.p.c.) acquisisca la prova dell’inadempimento del genitore obbligato a contribuire al mantenimento del figlio minore, pur in mancanza di specifica domanda del genitore beneficiario può disporre d’ufficio, nell’interesse del minore, che l’assegno sia corrisposto direttamente dal terzo datore di lavoro del genitore obbligato inadempiente. Trib. Napoli, 30 maggio 2003.
In sede di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, rientra nei poteri ufficiosi del giudice rimodulare i periodi in cui il genitore può tenere presso di sé il figlio di cui è disposto l’affidamento condiviso, in relazione alla nuova situazione determinatasi. Cass. 21 marzo 2011, n. 6339.
- Reclamo avverso i provvedimenti di modifica.
I provvedimenti adottati con il procedimento in camera di consiglio per la modifica delle condizioni di separazione personale sono reclamabili e ricorribili in Cassazione. Cass. 30 luglio 2010, n. 17903.
Nelle procedure camerali le quali si concludano con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e quindi suscettibile di acquistare autorità di giudicato (e tale è senz’altro la pronuncia che, in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., disponga la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge), trovano piena applicazione i principi del processo di cognizione relativi all’onere dell’impugnazione ed alla conseguente delimitazione dell’ambito del riesame da parte dl giudice di II grado, alle questione a lui devolute con i motivi di gravame. Da ciò consegue fra l’altro che, qualora il provvedimento di I grado venga tempestivamente investito, ad opera di una delle parti, di reclamo innanzi alla corte di appello, la controparte è abilitata - sì - ad introdurre specifiche istanze di riesame e di riforma del provvedimento stesso per ragioni diverse e contrapposte, ma deve farlo con analoga tempestività e con atto scritto formale (memoria) da depositare, al più tardi, alla prima udienza, mentre non le è consentito di poi aggiungere, nell’ulteriore corso del procedimento di gravame, ulteriori motivi di impugnazione. Cass. 16 aprile 2003, n. 6011.
- Impugnabilità del decreto pronunciato in sede di reclamo.
Il decreto emesso in camera di consiglio dalla Corte d’appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle disposizioni accessorie alla separazione, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonché caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”, è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 cost., e, dovendo essere motivato, sia pure sommariamente, può essere censurato anche per carenze motivazionali, le quali sono prospettabili in rapporto all’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c., nel testo novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, che qualifica come violazione di legge il vizio di cui al n. 5 del comma 1, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata. Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 22238.
Conf.: I provvedimenti concernenti il mantenimento ed i rapporti con i figli, incidendo sui diritti/doveri dei genitori relativi all’aspetto economico, all’affidamento, alla vigilanza sulla loro istruzione ed educazione, alla possibilità di concorrere alla adozione delle decisioni di maggiore interesse per la loro vita (art. 155 c.c., comma 3), hanno natura decisoria e definitiva, senza che tali aspetti di decisorietà e definitività, da riferire alla situazione esistente al momento della decisione, vengano meno per essere essi suscettibili di revisione in ogni tempo, ai sensi dell’art. 155 c.c., comma ultimo. Essi, dunque, sono ricorribili per cassazione ex art. 111 cost. (v., anche, Cass. 7 dicembre 2007, n. 25619; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2348; Cass. 30 dicembre 2004, n. 24265; Cass. 28 maggio 1999, n. 5201). Cass. 17 giugno 2009, n. 14093.
Contra: Avverso i provvedimenti emanati dalla Corte d’appello in sede di reclamo, concernenti la modifica della statuizione riguardante il contributo per il mantenimento dei figli, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti che - in quanto modificabili in ogni momento, ai sensi dell’art. 155, ultimo comma, c.c., anche indipendentemente dal sopravvenire di circostanze nuove, e perciò insuscettibili di passare in giudicato - sono privi del carattere della decisorietà e definitività. Cass. 28 giugno 2002, n. 9484.
ho recentemente modificato le condizioni della separazione il giudice ha aumentato L assegno del figlio. Io avevo richiesto un assegno per me di euro 200 ma nel ricordo mancavano gli elementi di prova per dimostrare il mio peggioramento di reddito . Ora posso nuovamente richiedere di modificare le condizioni fornendo prova del peggioramento?
vai a lavorare
lo dico pure io, vai a lavorare
sono un papà col 710 ho avuto poca riduzione del mantenimento e vorrei fare ricorso , mi sapreste dire i tempi e come si discute l appello?
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