Codice proc. penale Agg. il 30 Aprile 2015
Art. 192 cod. proc. penale: Valutazione della prova

Codice proc. penale Agg. il 30 Aprile 2015
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).
Giurisprudenza annotata
Valutazione della prova
In tema di testimonianza della persona offesa, il vaglio dell'attendibilità del dichiarante deve essere particolarmente penetrante e rigoroso, di talché la relativa deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. (Nella specie, il Tribunale ha riformato la sentenza impugnata, assolvendo l'imputato, a fronte dell'assenza di riscontri estrinseci e dei pregressi cattivi rapporti tra questi e la persona offesa).
Tribunale Napoli sez. I 23 febbraio 2015 n. 8
La valutazione sulla attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abuso sessuale non deve avvenire con riferimento esclusivo alla intrinseca coerenza interna del racconto, dovendosi adeguatamente tenere conto di ogni altra circostanza concreta che possa influire su tale valutazione, dovendosi essa testimonianza inquadrare in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità.
Cassazione penale sez. III 11 dicembre 2014 n. 551
In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. (Nella specie - relativa ad un'ipotesi di peculato per l'emissione di assegni circolari in favore di uno degli imputati previa consegna, alla banca emittente, di assegni bancari di privati recanti il timbro "per conoscenza e garanzia" di un Comando Generale dei Carabinieri - la S.C. ha annullato, per vizio di motivazione, la sentenza di condanna che aveva ricondotto l'emissione degli assegni circolari all'avvenuto esborso di danaro pubblico, osservando che non era stata superata la plausibilità logica della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, secondo cui la predetta emissione era avvenuta a fronte del solo rilascio degli assegni bancari e non anche del versamento di denaro pubblico). (Annulla con rinvio, App. Roma, 25/11/2013 )
Cassazione penale sez. VI 22 ottobre 2014 n. 49029
Il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. (Rigetta, App. Roma, 02/05/2013 )
Cassazione penale sez. II 16 ottobre 2014 n. 45655
La verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di riscontro, purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali. (Fattispecie, in cui è stata ritenuta provata la disponibilità da parte dell'imputato del furgone utilizzato per una rapina, sulla base del rinvenimento sul mezzo dell'impronta della sua mano sinistra, senza che questi avesse fornito alcuna spiegazione del dato obiettivo acquisito). (Rigetta, App. Reggio Calabria, 28/11/2013 )
Cassazione penale sez. II 15 ottobre 2014 n. 46410
Le dichiarazioni della persona offesa possono anche essere assunte da sole come fonte di prova dei fatti non necessitando la verifica della sussistenza dei riscontri esterni non essendo applicabile il canone di valutazione stabilito dall’art. 192 c.p.p.
Tribunale Perugia 18 settembre 2014 n. 1417
La posizione della persona offesa può, anche da sola, essere posta a fondamento di una sentenza di condanna, per il valore equiparato a quello di una testimonianza che il legislatore attribuisce alla stessa. In particolare, la dichiarazione della persona offesa, a differenza di quelle rese da uno dei soggetti previsti dall'art. 192, III comma, c.p.p., non necessitano di alcun riscontro esterno, non trovando applicazione per esse la previsione di cui alla parte finale del terzo comma del citato articolo, dettata solo perle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato; da persona imputata in un procedimento connesso ed a persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, secondo comma, lett. b), c.p.p. La persona offesa, però, è pur sempre portatrice di un interesse antagonistico a quello dell'imputato, per questo è richiesto che la sua testimonianza sia sottoposta ad un vaglio particolarmente rigoroso in ordine alla sua credibilità soggettiva ed oggettiva. Qualora, però, la deposizione della persona offesa superi tale vaglio critico, facendo ricorso se del caso a qualsiasi elemento di controllo ricavabile dal processo, la stessa può essere assunta, anche da sola, come fonte di prova.
Tribunale S.Maria Capua V. sez. I 07 agosto 2014 n. 3117
La testimonianza della parte offesa ha piena efficacia probatoria quando ne sia accertata la piena coerenza logica, anche ove manchino elementi esterni di riscontro. È vero, infatti, che la dichiarazione della parte lesa deve essere valutata con maggiore cautela da parte del giudicante, atteso l'interesse di cui essa e` portatrice, e che, pertanto, la valutazione delle sue dichiarazioni deve essere ben più rigorosa, ai fini del controllo dell'attendibilità, rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone, onde può risultare "opportuno" il riscontro di altri elementi; tuttavia, trattasi solo di un criterio di opportunita`, sicché l'ovvia "verifica estrinseca" non importa che la testimonianza debba essere necessariamente corroborata da "elementi di riscontro" - essendo questi richiesti solo per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma terzo dell'art. 192 c.p.p. - ma impone semplicemente di verificare che non risultino acquisiti al processo elementi specifici incompatibili con quanto raccontato dal teste (ad es. il comportamento dell'imputato, la costanza e l' uniformità dell'accusa), atti a rendere fondato il sospetto che abbia detto il falso o che, comunque, si inganni su cio` che forma l'oggetto essenziale della propria deposizione. La conclusione che se ne trae e` che le dichiarazioni della parte offesa devono essere vagliate con opportuna cautela, compiendone un esame penetrante e rigoroso, atteso che tale testimonianza può essere assunta da sola quale fonte di prova unicamente se sottoposta ad un riscontro di credibilità soggettiva (basato "sulla personalita` del testimone e sulle caratteristiche del suo racconto) ed oggettiva (condotto attraverso l'utilizzazione e l'analisi di qualsiasi elemento ricavabile dagli atti del processo), senza peraltro che ciò implichi la necessità di riscontri esterni.
Ufficio Indagini preliminari S.Maria Capua V. 26 luglio 2014 n. 602