Questo sito contribuisce alla audience di
Virgilio
Codice proc. penale Agg. il 23 Ottobre 2015
Art. 282-quater cod. proc. penale: Obblighi di comunicazione

Codice proc. penale Agg. il 23 Ottobre 2015
1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorita’ di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi’ comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. ((Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da’ comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2)).
Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter: