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Codice proc. penale Agg. il 23 ottobre 2015
Codice proc. penale Art. 282-quater cod. proc. penale: Obblighi di comunicazione
Codice proc. penale Agg. il 23 ottobre 2015
1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorita’ di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi’ comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. ((Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da’ comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2)).

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