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Codice proc. penale Agg. il 4 Maggio 2015

Art. 346 cod. proc. penale: Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

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Codice proc. penale Agg. il 4 Maggio 2015



1. Fermo quanto disposto dall’articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’articolo 392.

Giurisprudenza annotata

Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

Non può essere disposto il sequestro preventivo di cose pertinenti ad un reato perseguibile a querela quando questa non sia stata ancora proposta, non potendosi in tal caso fare applicazione, a differenza di quanto avviene nel caso del sequestro probatorio, del disposto di cui all'art. 346 c.p.p., nella parte in cui prevede che, quando manchi una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, sia possibile compiere gli atti d'indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova.

Cassazione penale sez. II  14 maggio 2013 n. 22407  

 

In relazione al reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini extracomunitari commesso in territorio straniero (nella specie libico) non può essere concessa alcuna misura cautelare poiché, ricorrendo gli estremi di cui all'art. 10, c. 2, c.p. (delitto comune dello straniero all'estero), ai fini della punibilità è necessaria la richiesta del Ministro della giustizia, in assenza della stessa soccorre la disciplina dettata dall’art 346 c.p.p. a mente del quale, “fermo restando quanto disposto dall’art 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminari necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’art 392 c.p.p.”.

Tribunale Palermo sez. riesame  10 ottobre 2008

 

In tema di rapporti con autorità straniere, il principio di specialità di cui all'art. 14 comma 1 della Convenzione europea di estradizione deve essere inteso nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna, è inibito l'esercizio dell'azione penale, atteso che la predetta clausola si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale, anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso ad incidente probatorio (art. 346 c.p.p.) e l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, che non possono però avere esecuzione.

Cassazione penale sez. IV  07 aprile 2004 n. 24627  

 

La querela è condizione di procedibilità dell'azione penale, secondo il disposto dell'art. 336 c.p.p. e, in difetto della medesima, l'art. 346 c.p.p. prevede la possibilità di compiere esclusivamente gli atti di indagine preliminari necessari ad assicurare le fonti di prova e le prove previste dall'art. 392 c.p.p. quando vi è pericolo nel ritardo. Ne consegue che sia Sotto il profilo normativo, rispetto al quale si richiama anche il disposto del comma 2 art. 50 c.p.p., sia sotto il profilo logico, la querela deve sussistere al fine di consentire al p.m. di esercitare l'azione penale e, quindi, essere presentata prima del citato esercizio, esplicatosi nel caso con la richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio. (Fattispecie in cui la manifestazione di volontà di querela era stata espressa dal curatore speciale della persona offesa minorenne contestualmente alla costituzione di parte civile all'udienza preliminare, pur nel termine di tre mesi dalla nomina del curatore stesso di cui all'art. 338 comma 1 c.p.p.).

Tribunale Milano  03 dicembre 2001

 

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all'art. 14 comma 1 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con l. 30 gennaio 1963 n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'estradizione suppletiva disciplinata dagli art. 12 e 14 comma 1 lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'estradizione previste dall'art. 14, comma 1 lett. b), della convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 c.p.p., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 c.p.p.), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dall'imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l'estradizione sul rilievo, ottenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della persona estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento penale per fatti diversi da quelli contemplati nell'estradizione).

Cassazione penale sez. un.  28 febbraio 2001 n. 8  

 

Dal contesto degli artt. 343 e 344 c.p.p., e soprattutto dal combinato disposto degli artt. 50 e 129 stesso codice, si rileva che solo nella fase processuale (e non anche nel corso delle indagini preliminari) può essere dichiarata la mancanza di una condizione di procedibilità. Il giudice delle indagini preliminari, pertanto, non può rilevare la mancanza di una condizione di procedibilità dell'azione, se non nel caso in cui tale mancanza renda inammissibile un suo intervento incidentale. L'art. 346 c.p.p. specifica, poi, che possono essere compiuti atti di indagine preliminare, nonché, in casi particolari, assunte le prove di cui all'art. 392. Pertanto, il sequestro operato ad iniziativa della polizia giudiziaria rientra, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., tra gli atti che possono essere compiuti prima della proposizione della richiesta di autorizzazione a procedere.

Cassazione penale sez. I  06 giugno 1991



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