Codice proc. penale Agg. il 4 Maggio 2015
Art. 349 cod. proc. penale: Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

Codice proc. penale Agg. il 4 Maggio 2015
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto.
Giurisprudenza annotata
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
Non può ritenersi rituale l'identificazione del presunto autore di un furto effettuata dal personale di sorveglianza del supermercato, poiché non conforme alla disciplina prevista dall'art. 349 c.p.p. che attribuisce alla polizia giudiziaria questo tipo di attività; tale deficit probatorio circa l'identità del prevenuto induce dubbi insuperabili circa l'attribuibilità allo stesso della qualità di autore della condotta delittuosa contestargli e ne impone l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
Tribunale La Spezia 13 ottobre 2014 n. 985
Ai sensi dell'art. 349, comma 4, c.p.p., si legittima l'accompagnamento forzato e la privazione della libertà personale dell'indagato ai fini della sua identificazione ex comma 2 art. cit., solo nel caso in cui il soggetto richiesto o neghi ogni forma di collaborazione, o fornisca generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità. In caso di insussistenza circa gli elementi di fatto utili per ritenere una delle due situazioni su descritte, resta preclusa la possibilità di accompagnare coattivamente il soggetto interessato in caserma per le operazioni di identificazione, privandolo illegittimamente della sua libertà personale.
Cassazione penale sez. VI 30 aprile 2014 n. 18957
L’identificazione di una persona ex art. 349 c.p.p. è un atto di polizia giudiziaria e come tale non può essere compiuto da chi non rivesta tale qualifica; il semplice controllo di un documento di identità da parte di soggetti terzi (nel caso di specie personale di un supermercato) non permette tutti gli ulteriori accertamenti possibili (ex art. 66 e 349 c.p.p.), né la verifica di autenticità del documento identificativo esibito dalla persona fermata; ne deriva che non si può ritenere certa l’identità tra la persona presunta autrice del tentato furto nel supermercato (che ha esibito il documento al personale del supermercato) e la persona poi tratta a giudizio, che quindi, andrà mandata assolta per non aver commesso il fatto.
Tribunale La Spezia 16 luglio 2013 n. 593
Le sole dichiarazioni rese dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, incombendo in tal caso alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all'art. 349, commi secondo e secondo bis, c.p.p. Annulla senza rinvio, Trib. Bergamo, 16/09/2009
Cassazione penale sez. II 18 gennaio 2011 n. 3603
Le sole dichiarazioni rese dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, incombendo in tal caso alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all'art. 349, commi 2 e 2 bis, c.p.p. (Fattispecie di intervenuta sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere esercitata per essere ignoto l'autore del reato). Rigetta, Trib. Firenze, 20 Ottobre 2008
Cassazione penale sez. III 11 maggio 2010 n. 22777
In tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, nella valutazione della durata del processo penale si deve tener conto della fase delle indagini preliminari solo dal momento in cui l'indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti: pertanto, nessuna rilevanza può essere riconosciuta, a tal fine, né all'identificazione di persona effettuata dalla polizia giudiziaria ex art. 349 c.p.p., trattandosi di attività che può riguardare indifferentemente soggetti nei cui confronti vengono svolte le indagini ovvero soltanto in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, né all'invito ad indicare l'indirizzo per ulteriori comunicazioni, il quale non attribuisce la qualifica di indagato, quando non vi sia stata la richiesta di una formale dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161 c.p.p..
Cassazione civile sez. I 29 aprile 2010 n. 10310
Può riconoscersi la sussistenza della scriminante di cui all’art. 4 d.lg.lt. n. 288 del 1944 (oggi art. 393 bis c.p.) nel comportamento di chi, al fine di opporsi all’accompagnamento coattivo di cui all’art. 349 c.p.p. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma dell’articolo e nel tentativo degli operanti di attuarlo con la forza, sferri calci e colpi e ingaggi una colluttazione con gli stessi, non potendo altrimenti far valere le proprie ragioni.
Tribunale Milano sez. V 31 marzo 2010
È configurabile la scriminante di cui all’art. 4 d.lg.lt. n. 288 del 1944 (oggi art. 393 bis c.p.) nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell’esecuzione della misura dell’accompagnamento coattivo di cui all’art. 349 c.p.p. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti unicamente dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti.
Tribunale Milano sez. V 31 marzo 2010
La sottoposizione a sequestro penale della documentazione costituente parte integrante del procedimento amministrativo costituisce circostanza idonea a determinare un arresto procedimentale, che preclude alle amministrazioni interessate la prosecuzione del procedimento, ciò in quanto il sequestro penale, sottraendo la disponibilità materiale e giuridica della documentazione quale rappresentazione degli atti e provvedimenti assunti nel procedimento amministrativo, determina una oggettiva impossibilità di portare a conclusione il procedimento, anche in relazione ai divieti di pubblicazione e divulgazione degli atti delle indagini preliminari, di cui agli art. 349 e 114 c.p.p., tanto più che sussiste il dovere, per le amministrazioni procedenti, di astenersi da condotte che possano portare il reato a conseguenze ulteriori, almeno per il tempo occorrente, secondo la piena discrezionalità dell'Autorità giudiziaria procedente, all'approfondimento delle circostanze ed all'acquisizione degli elementi occorrenti per la decisione dell'Autorità giudiziaria penale. (Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 16 giugno 2008 n. 5918).
Consiglio di Stato sez. IV 23 luglio 2009 n. 4660
Qualcuno mi può aiutare a capire qualcosa?su gli articoli già visti 349E161.cpp. tribunale di sorveglianza Milano N.SIUS 2018/35258-UDSMILANO grazie