Codice proc. penale Agg. il 29 Aprile 2015
Art. 415 cod. proc. penale: Reato commesso da persone ignote

Codice proc. penale Agg. il 29 Aprile 2015
1. Quando è ignoto l’autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.
Giurisprudenza annotata
Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari
Nel respingere - ai sensi dell'art. 415 comma 2 c.p.p. - la richiesta di archiviazione del pubblico ministero relativa ad un procedimento iscritto nei confronti di ignoti, il G.I.P. deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro degli indagati della persona cui ritiene attribuibile il reato; costituisce, invece, atto abnorme - in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari - l'ordine di formulare imputazione nei confronti della persona di cui venga disposta l'iscrizione nel registro degli indagati, trattandosi di persona che - per non essere in quel momento iscritta in tale registro - non può ancora considerarsi sottoposta alle indagini.
Cassazione penale sez. II 08 ottobre 2014 n. 46422
L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato. (Dichiara inammissibile, App. Bari, 20/11/2012 )
Cassazione penale sez. III 31 gennaio 2014 n. 7336
Non è motivo di nullità della sentenza l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa che successivamente assume la qualità di indagato, posto che questi, avendo riguardo alla sua nuova posizione, potrebbe decidere di nominare un diverso difensore di fiducia o di non avvalersi di difesa fiduciaria.
Cassazione penale sez. IV 13 giugno 2013 n. 27949
È applicabile ai procedimenti contro ignoti il più ampio termine di durata delle indagini previsto nei procedimenti contro noti qualora si proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. (nella specie omicidio volontario), atteso il rinvio operato dall'art. 415 comma 3 c.p.p. "alle disposizioni del presente titolo". Rigetta, Trib. lib. Catania, 03/10/2012
Cassazione penale sez. I 09 maggio 2013 n. 33283
Non è dovuto un nuovo avviso di chiusura delle indagini preliminari nel caso in cui l'incidente probatorio si concluda dopo la prima notifica del predetto avviso. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'incidente probatorio è del tutto svincolato dalla conclusione delle indagini preliminari). (Vedi Corte costituzionale 8 maggio 2009 n. 146). Rigetta, Ass.App. Messina, 31/03/2011
Cassazione penale sez. II 09 maggio 2012 n. 35829