Codice proc. penale Agg. il 9 Aprile 2015
Art. 537 cod. proc. penale: Pronuncia sulla falsità di documenti

Codice proc. penale Agg. il 9 Aprile 2015
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull’imputazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.
Giurisprudenza annotata
Pronuncia sulla falsità di documenti
In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Campobasso, 04/06/2014 )
Cassazione penale sez. IV 11 dicembre 2014 n. 2258
L'omessa dichiarazione di falsità di un documento legittima la Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p. quando detta falsità sia stata positivamente accertata dal giudice di merito - in procedura diversa da quella del cd. patteggiamento - dovendo, in tal caso, il giudice di legittimità limitarsi ad una mera opera ricognitiva, rilevando, da un lato, che il giudice di merito ha accertato la falsità, dall'altro che ha omesso di dichiararla in dispositivo. (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 22/04/2013 )
Cassazione penale sez. V 06 maggio 2014 n. 21008
La decisione con cui il Consiglio di Stato - nell'ambito della propria giurisdizione sul contenzioso elettorale, a norma dell'art. 126 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - abbia ritenuto di identificare la pronuncia definitiva in ordine alla falsità documentale dell'autenticazione delle firme di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in quella resa dal giudice penale a norma dell'art. 537, comma 1, cod. proc. pen., piuttosto che in quella adottata dal giudice civile all'esito del procedimento di querela di falso, non risulta affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale, atteso che, in ipotesi, ricorrerebbe, eventualmente, un errore inerente il modo di esercizio in concreto della giurisdizione, come tale non sindacabile a norma degli artt. 362, primo comma, cod. proc. civ. e 111, ottavo comma, Cost. Dichiara inammissibile, Cons. Stato, 17/02/2014
Cassazione civile sez. un. 17 aprile 2014 n. 8993
Va annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento che abbia omesso illegittimamente di dichiarare la falsità di un documento ben potendo la Corte di cassazione adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p.
Cassazione penale sez. V 01 aprile 2014 n. 20744
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti. (Annulla senza rinvio, Gip Trib. Campobasso, 18/01/2013 )
Cassazione penale sez. V 01 aprile 2014 n. 20744
Il sequestro probatorio di documento sospettato di falsità e costituente corpo del reato non richiede che siano esplicitate le specifiche finalità probatorie che ne abbiano consentito l'adozione, in quanto esso è funzionale a garantire i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p., cioè la dichiarazione di falsità del detto documento e la sua cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, ovvero, se del caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dello stesso, con la prescrizione del modo in cui deve essere eseguita, attività il cui svolgimento implica che il giudice disponga del documento oggetto di falsificazione, dovendone disporne l'acquisizione qualora esso non sia presente in atti. (Annulla con rinvio, Trib. Lecce, 01/10/2013 )
Cassazione penale sez. V 12 marzo 2014 n. 13839
L'accertamento in sede penale, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., con sentenza passata in giudicato, della falsità delle autentiche di sottoscrizioni di accettazione delle candidature determina la nullità delle sottoscrizioni, con efficacia erga omnes corrispondente alla declaratoria del falso pronunciata in seguito a querela di falso. Conferma Tar Piemonte, sez. I, 15 gennaio 2014, n. 66
Consiglio di Stato sez. V 17 febbraio 2014 n. 755
Il processo penale sui delitti contro la fede pubblica si caratterizza per il possibile esercizio di due distinte e autonome azioni, suscettibili di epiloghi differenziati, e cioè l'azione penale principale, volta all'accertamento della colpevolezza o non dell'imputato rispetto alle ipotesi di reato ed, eventualmente, alla pronuncia di condanna; l'azione accessoria e complementare di cui all'art. 537 c.p.p., preordinata alla tutela della fede pubblica e destinata a concludersi con la declaratoria di falsità del documento allorché, indipendentemente dall'esito dell'altra azione, la falsità stessa sia accertata dal giudice, con la precisazione che proprio la diversità tra le due azioni suscettibili di epiloghi differenziati porta ad escludere che la declaratoria sul falso, ai sensi del cit. art. 537, abbia rilievo nei soli limiti di efficacia previsti dall'art. 654 c.p.p.. Ed invero, l'art. 654 condiziona l'efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili, purché vi sia la coincidenza soggettiva delle parti costituite nei due procedimenti; l'art. 537 attribuisce rilevanza al fatto dell'accertata non rispondenza al vero dell'atto o del documento a prescindere se poi vi sia una sentenza di proscioglimento o di condanna, in considerazione dell'interesse pubblico — indisponibile (a differenza di quanto accade nel giudizio civile, che può essere proposto o meno, o rinunciato) — alla rimozione dell'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, a tutela della fede pubblica, quale bene della collettività sottratto alla disponibilità delle parti. (ConfermaTarPiemonte, sez. I, n. 66 del 2014).
Consiglio di Stato sez. V 17 febbraio 2014 n. 755
In ipotesi di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Nola, 03/12/2012 )
Cassazione penale sez. V 21 gennaio 2014 n. 7477
La declaratoria di falsità di documenti ai sensi dell'art. 537 c.p.p., non costretta nei limiti di efficacia dettati dall'art. 654 dello stesso codice ed equivalente a quella emessa su querela di falso a norma del precedente art. 221, è opponibile anche prima della materiale cancellazione del documento, in quanto idonea a spiegare autorità di giudicato in un diverso giudizio, civile o amministrativo che veda come parti soggetti terzi, ancorché rimasti estranei al procedimento penale.
T.A.R. Torino (Piemonte) sez. I 15 gennaio 2014 n. 66
Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso differiscono tra loro in quanto il primo tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo, il secondo invece a identificare l'autore del falso per sottoporlo alla punizione prevista dalla legge; tuttavia entrambi conducono all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, con la conseguenza che non può negarsi l'equivalenza tra l'accertamento civile e quello penale del documento falso per quanto attiene alla sua efficacia probatoria, tanto più che l'art. 537 comma 1, c.p.p. stabilisce che la falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.
T.A.R. Torino (Piemonte) sez. I 15 gennaio 2014 n. 66
In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di “patteggiamento”, la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p. che richiedono una specifica motivazione, implicante valutazione di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione. (La suprema Corte ha precisato che in tal caso la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione, al quale devono essere trasmessi gli atti).
Cassazione penale sez. II 17 luglio 2013 n. 31953
Il giudice, con la sentenza di condanna con la quale accerti la falsità di atti o documenti, è obbligato, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., a dichiararne la falsità e conseguentemente ordinarne la cancellazione totale o parziale e, qualora essi non siano presenti nel fascicolo processuale, deve disporne l'acquisizione per poter procedere alle indicate attività. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 90 comma 2 d.P.R. n. 570 del 1960 - per essere state apposte false autentificazioni di firme a moduli di accettazione di candidature e a dichiarazioni di collegamento per una elezione regionale - nella parte in cui non aveva disposto l'acquisizione degli atti indicati nel capo di imputazione e non ne aveva, poi, dichiarato la falsità). Annulla senza rinvio, Gip Trib. Torino, 30/11/2012
Cassazione penale sez. III 09 luglio 2013 n. 42162