Questo sito contribuisce alla audience di

Codice proc. penale Agg. il 9 Aprile 2015

Art. 538 cod. proc. penale: Condanna per la responsabilità civile

codice-proc-penale

Codice proc. penale Agg. il 9 Aprile 2015



1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.

Giurisprudenza annotata

Condanna per la responsabilità civile

Gli obblighi risarcitori e le restituzioni non integrano il danno "criminale", da intendersi come le conseguenze che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, ma sono invece attinenti al danno 'civilistico', ossia al danno che si arreca, tramite la commissione del reato, alle singole persone offese e del quale può essere chiesto il risarcimento e/o la restituzione, nel processo penale attraverso la costituzione della parte civile ex art. 185 c.p., artt. 74 - 538 - 578 c.p.p.. In quanto tali, gli obblighi risarcitori e le restituzioni possono condizionare l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei soli limiti in cui la persona offesa abbia esercitato l'azione civile nel processo penale.

Cassazione penale sez. II  18 dicembre 2013 n. 3958  

 

In caso di proscioglimento dell'imputato per vizio totale di mente, ancorché accompagnato dall'applicazione di misura di sicurezza manicomiale, è esclusa la possibilità, per il giudice penale, di pronunciare condanna al risarcimento dei danni o anche al pagamento di indennità ai sensi dell'art. 2047 c.c., in applicazione dell'art. 185 c.p., ostandovi il disposto di cui all'art. 538 c.p.p., in base al quale solo in caso di condanna penale l'imputato può essere condannato anche al risarcimento dei danni in favore della persona offesa.

Cassazione penale sez. I  08 ottobre 2013 n. 45228  

 

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende "ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 538 c.p.p., non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali. Rigetta, App. Salerno, 28/09/2007

Cassazione civile sez. III  10 giugno 2013 n. 14537  

 

La parte civile non è legittimata a proporre appello, né in via principale, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., né in via incidentale, ai sensi dell'art. 595 c.p.p., avverso la sentenza di primo grado con la quale, essendosi dichiarato non doversi procedere a carico dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato a lui ascrittola stata omessa ogni pronuncia sulle pretese risarcitorie della persona offesa, dovendosi escludere, in via generale, che al giudice d'appello possa chiedersi una statuizione che non sarebbe stata consentita al giudice di primo grado (atteso che questi, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., può provvedere in ordine alle pretese civilistiche solo quando pronunci sentenza di condanna dell'imputato), e non comportando, d'altra parte, in nessun caso, la declaratoria di estinzione del reato adottata dal giudice penale pregiudizio alcuno all'utile esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.

Cassazione penale sez. VI  21 marzo 2013 n. 19540  

 

È illegittima la pronuncia di condanna dell'imputato, assolto perché non punibile per avere agito in stato di legittima difesa putativa, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non essendo applicabile, nel processo penale, caratterizzato dal principio, secondo cui, ex art. 538 c.p.p., la pronuncia al risarcimento dei danni presuppone una sentenza di condanna, il disposto dell'art. 2045 c.c., che riconosce una indennità in favore del danneggiato anche laddove chi ha commesso il fatto ha agito in stato di necessità.

Cassazione penale sez. IV  28 giugno 2012 n. 33178  

 

Qualora il giudice, nel dispositivo di sentenza, condanni l'imputato al risarcimento dei soli danni morali in favore della parte civile, omettendo la condanna per quelli patrimoniali, successivamente motivata con la circostanza che il danno non sia stato idoneamente provato, e prospettando la possibilità, per la persona offesa, di adire il giudice civile per la relativa quantificazione, si può porre rimedio all'omissione mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale. (Nella specie, in cui il giudice di rinvio aveva provveduto a integrare il dispositivo di una sentenza del giudice di pace con l'inserimento, in esso, della statuizione di condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali, si è ritenuta non modificata l'essenza della decisione di primo grado, data l'obbligatorietà della condanna stessa secondo il disposto dell'art. 538 cod. proc. pen.). Dichiara inammissibile, Trib. Como, 03/12/2009

Cassazione penale sez. I  23 settembre 2010 n. 36217  

 

È manifestamente infondata la q.l.c. degli art. 74-88, 100, 316, 538-541 c.p.p., nella parte in cui consentono al danneggiato da reato di esercitare l'azione civile nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile, in riferimento agli art. 3 e 111 cost.

Tribunale Torino  01 marzo 2010

 

È fondata l'eccezione di "ne bis in idem", nei casi in cui il giudice penale, nel decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, non si limiti alla condanna generica degli imputati, bensì determini il "quantum" della condanna, in violazione dell'art. 538, comma 2, c.p.p.; la questione del giudicato esterno, rilevabile anche "ex officio", presuppone una valutazione di identità tra l'azione di danno esercitata dalla Procura contabile e quella inserita nel processo penale, sulla quale si è formato il giudicato.

Corte Conti reg. (Lombardia) sez. giurisd.  02 dicembre 2009 n. 809  

 

Nell'ipotesi in cui il giudice penale pronunci condanna al risarcimento dei danni nei confronti di un'amministrazione costituita parte civile, nessuna riserva di giurisdizione del giudice contabile può configurarsi in caso di condanna al pagamento di una provvisionale, atteso che la previsione della competenza di altro giudice, ai sensi degli art. 538, comma 2 e 539, comma 1, c.p.p., riguarda esclusivamente la determinazione del "quantum debeatur". (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'eventuale instaurazione di un giudizio contabile, anche quando investa un medesimo fatto materiale, non è preclusa né dalla costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, né dall'eventuale condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, neppure se accompagnato dal riconoscimento di una provvisionale a titolo di parziale liquidazione del danno). Rigetta, App. Torino, 30 ottobre 2008

Cassazione penale sez. VI  25 settembre 2009 n. 43278  

 

La parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento o di assoluzione e a chiedere la condanna dell'imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno, senza che possa essere di ostacolo l'inammissibilità o la mancanza dell'impugnazione del p.m., posto che l'art. 576 c.p.p. prevede una deroga rispetto a quanto stabilito dall'art. 538 c.p.p. e in tal modo legittima la parte civile non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ma anche a chiedere l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato ai soli fini dell'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.

Cassazione penale sez. V  15 maggio 2008 n. 24018  



Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube