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Codice proc. penale Agg. il 9 Aprile 2015

Art. 539 cod. proc. penale: Condanna generica ai danni e provvisionale

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Codice proc. penale Agg. il 9 Aprile 2015



1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile

2. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

Giurisprudenza annotata

Condanna generica ai danni e provvisionale

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello disponga l'assegnazione della provvisionale in assenza della richiesta della parte civile, considerato che l'art. 539 c.p.p. subordina tale statuizione alla specifica richiesta della parte civile, che, pertanto, non può ritenersi soddisfatta dall'istanza di provvisoria esecuzione della eventuale condanna al risarcimento del danno, disciplinata dalla diversa previsione dell'art. 540 c.p.p. (Annulla senza rinvio, App. Torino, 07/10/2013 )

Cassazione penale sez. II  07 novembre 2014 n. 47723  

 

In caso di condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, non occorre alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando la condanna generica, soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato.

Cassazione penale sez. V  30 aprile 2014 n. 22870  

 

Ai fini del riconoscimento della provvisionale, l'art. 539 cod. proc. pen. non richiede lo stato di bisogno della parte civile, essendo sufficiente l'accertamento di un danno nella misura corrispondente. Rigetta, Trib. Crotone, 28/09/2010

Cassazione penale sez. V  16 maggio 2012 n. 29064  

 

Ai fini del riconoscimento della provvisionale di cui all'art. 539 c.p.p., non è richiesto il presupposto dello stato di bisogno della parte civile, essendo sufficiente l'accertamento di un danno nella misura corrispondente.

Cassazione penale sez. V  16 maggio 2012 n. 29064  

 

Il capo della sentenza penale relativo alla condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile non costituisce titolo esecutivo fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa, la cui provvisoria esecutorietà è infatti limitata alle restituzioni e alla condanna al risarcimento del danno (art. 539 e 540 c.p.p.). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata accolta l'opposizione a precetto, qualificata come opposizione all'esecuzione).

Tribunale Modena sez. II  14 marzo 2012 n. 492  

 

In tema di imposte indirette, l'assegnazione di somme non contestate dalle parti nel giudizio civile ex art. 186 bis c.p.c. - allo stesso modo della condanna provvisionale fondata sugli art. 539 e 540 c.p.p. - postula l'accertamento della sussistenza del diritto reclamato dalla parte lesa, rimanendo incerta (e rimessa ad un autonomo giudizio) unicamente la definitiva determinazione del quantum della pretesa: non può pertanto dubitarsi che siffatta statuizione si risolva nella delibazione della controversia per quanto concerne l'an debeatur con la contestuale condanna del debitore al pagamento di una provvisionale. Quindi la pronuncia rientra a pieno titolo nell'ambito degli "atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio" assoggettati all'imposta proporzionale di registro ex art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Cassazione civile sez. trib.  12 maggio 2008 n. 11793  

 

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello disponga l'assegnazione della provvisionale in assenza della richiesta della parte civile, considerato che l'art. 539 c.p.p. subordina tale statuizione alla specifica richiesta della parte civile, che, pertanto, non può ritenersi soddisfatta dall'istanza di provvisoria esecuzione della eventuale condanna al risarcimento del danno, disciplinata dalla diversa previsione dell'art. 540 del codice di rito.

Cassazione penale sez. V  15 febbraio 2006 n. 9779  

 

Il giudice penale, nel disporre il pagamento di una provvisionale civile (ai sensi dell'art. 539 comma 2 c.p.p.), può subordinare il beneficio della sospensione condizionale al relativo adempimento (ai sensi dell'art. 165 c.p.), prescrivendo che esso debba intervenire entro un termine che preceda il passaggio in giudicato della sentenza, o comunque ne prescinda.

Tribunale Camerino  02 dicembre 2005

 

Il pagamento della provvisionale civile di cui all'art. 539 comma 2 c.p.p., può essere subordinato al beneficio della sospensione condizionale al relativo adempimento; il giudice penale può disporre, inoltre, che esso debba intervenire entro un termine che preceda il passaggio in giudicato della sentenza, o comunque ne prescinda.

Tribunale Camerino  02 dicembre 2005

 

La condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice in sede penale a norma degli art. 489 c.p.p. del 1930 e 539 del codice vigente, integra gli estremi di una sentenza contenente solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto-reato e dell'esistenza, probabile, di un nesso di causalità tra l'illecito ed il pregiudizio lamentato. Spetta, infatti, al giudice della liquidazione accertare in sede civile l'esistenza effettiva del danno stesso e determinarne l'ammontare, con la verifica del nesso di causalità in concreto.

Tribunale Palermo  12 novembre 2005

 

Il disposto di cui al comma 2 dell'art. 539 c.p.p., che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui il giudice ritiene già raggiunta la prova, è applicabile anche al danno non patrimoniale.

Cassazione penale sez. IV  19 aprile 2005 n. 38809  

 

La disciplina della responsabilità amministrativa delle società, articolata in parallelo con quella concernente la responsabilità penale dell'autore del reato, si attesta tuttavia su un piano di autonomia, pertanto, non potendosi ancorare la responsabilità civile dell'ente ad un giudizio di sua colpevolezza in ordine al reato commesso nel suo interesse, ne deriva, per il suddetto precetto normativo, che l'ente potrà essere chiamato a rispondere del danno derivante da tale reato non in via diretta ma in qualità di responsabile civile ex art. 83 e ss. c.p.p., dovendosi configurare in capo allo stesso la responsabilità per fatto altrui prevista dall'art. 2049 c.c., da ciò derivando la dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile esercitata nei confronti delle società indagate. Per prima cosa, infatti, in evidente deroga al disposto di cui all'art. 316 comma 2 c.p.p. che estende alla parte civile la richiesta di sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, l'art. 54 d.lg., nel prevedere e disciplinare il sequestro conservativo dei beni facenti capo all'ente, ne limita l'operatività alle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, ponendo, di conseguenza, il P.M, quale unico titolare della relativa richiesta. D'altra parte l'art. 45, nel richiamare in chiusura l'art. 316 c.p.p., fa rinvio esclusivamente al comma 4, escludendo pertanto disposizioni di cui al comma 2 e 3 concernenti appunto le facoltà della parte civile. E ancora occorre sottolineare che la disciplina contenuta nell'art. 69 d.lg. concernente la sentenza di condanna pronunciata a carico dell'ente, non fa alcun cenno delle questioni civili. Nè del resto risultano norme parallele a quelle di cui agli art. 539, 540. 541 c.p.p. concernenti la condanna ai danni ed alle spese relative all'azione civile.

Tribunale Milano  09 marzo 2004



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