Codice proc. penale Agg. il 6 Maggio 2015
Art. 622 cod. proc. penale: Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

Codice proc. penale Agg. il 6 Maggio 2015
1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
Giurisprudenza annotata
Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
L'annullamento della sentenza di appello per omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, non determina alcun effetto estensivo nei confronti dell'imputato, operando esso esclusivamente sul rapporto inerente l'azione esercitata dalla parte civile nei confronti del responsabile civile. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile, limitatamente all'azione intrapresa dalla parte civile, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 11/04/2013 )
Cassazione penale sez. IV 09 ottobre 2014 n. 47288
Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Ne consegue che la sentenza di appello che non compia, in tal caso, un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore, ex art. 622 cod. proc. pen. (Annulla ai soli effetti civili, App. Milano, 17/10/2013 )
Cassazione penale sez. V 07 ottobre 2014 n. 3869
Quando il giudice di appello, a seguito di gravame proposto dall'imputato e dalla parte civile, abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado, omettendo di esaminare l'impugnazione della parte civile, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (Annulla ai soli effetti civili, App. Napoli, 24/09/2013 )
Cassazione penale sez. II 26 giugno 2014 n. 28924
In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art. 622 c.p.p., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il "quantum" effettivamente liquidato dal giudice. (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile una decisione che aveva liquidato i compensi del patrono di parte civile "globalmente", senza operare alcuna ripartizione in relazione all'attività prestata nelle varie fasi del processo, discostandosi sensibilmente dai parametri medi dettati dalla Tabella B allegata al d.m. n. 140 del 2012). (Annulla in parte con rinvio, G.i.p. Trib. Taranto, 02/10/2012)
Cassazione penale sez. V 12 febbraio 2014 n. 14335
Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare adeguatamente in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Annulla ai soli effetti civili, App. Bologna, 13/04/2007 )
Cassazione penale sez. VI 21 gennaio 2014 n. 5888
Il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. opera tutte le volte che, decorso il tempo per l'accertamento del reato e venuti meno gli interessi penali del procedimento alla sanzione del reo, non essendo più competente il giudice penale ex art. 579 c.p.p., qualora l'accertamento penale si sia già esaurito, la responsabilità penale sia già stata acclarata e in ogni caso di statuizioni penalmente rilevanti come la declaratoria di intervenuta prescrizione.
Cassazione penale sez. VI 29 ottobre 2013 n. 7083
In ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia), senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall'imputato, ritenuto fondato dalla corte di cassazione, deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p.
Cassazione penale sez. un. 18 luglio 2013 n. 40109
Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p.
Cassazione penale sez. un. 18 luglio 2013 n. 40109
Quando è annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni civili la sentenza del giudice di appello dichiarativa dell'estinzione del reato, il nuovo giudizio deve essere disposto davanti al giudice civile competente per valore, a norma dell'art. 622 c.p.p., essendo venute meno le esigenze di economia processuale che determinano la deroga alla competenza propria in relazione all'esercizio di un'azione civile. (Conf. S.U. 18 luglio 2013, S., in corso di deposito). Annulla ai soli effetti civili, App. Messina, 09/12/2011
Cassazione penale sez. VI 20 marzo 2013 n. 16155