Codice proc. penale Agg. il 11 Maggio 2015
Art. 692 cod. proc. penale: Spese della custodia cautelare

Codice proc. penale Agg. il 11 Maggio 2015
1. Quando l’imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
[3. All’esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l’esecuzione della condanna.] (1)
(1) Comma abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113.
Giurisprudenza annotata
Spese della custodia cautelare
Le spese della custodia cautelare - che devono essere distinte da quelle di mantenimento in carcere del condannato in espiazione di pena definitiva, come si evince dal combinato disposto degli art. 188, 189 n. 2 e 3, 191 c.p., 692, commi 1 e 3, c.p.p. - sono comprese tra le spese processuali il cui titolo di recupero è costituito, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., dalla sentenza di condanna, sicché non possono essere poste a carico dell'imputato al quale sia stata applicata la pena su richiesta delle parti.
Cassazione penale sez. IV 04 dicembre 2000 n. 5404
È manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in modo perplesso, la questione di legittimità costituzionale della l. 30 luglio 1990 n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e del d.m. di grazia e giustizia 3 novembre 1990 n. 327 (regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato) in relazione agli art. 533, 535, 691, 692, 693 c.p.p. in riferimento agli art. 3 e 24 comma 3 cost.
Corte Costituzionale 23 dicembre 1994 n. 451
Poiché la sentenza di patteggiamento è equiparata, salvi i benefici di cui all'art. 445 comma 1 c.p.p., ad una sentenza di condanna, sono da porre a carico dell'imputato le spese relative alla propria custodia cautelare e, nel caso di omessa previsione sul punto, è ammissibile l'incidente di esecuzione finalizzato alla correzione del dispositivo.
Ufficio Indagini preliminari Varese 23 luglio 2009
In tema di patteggiamento, l'imputato non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali soltanto quando la pena detentiva applicata non supera i due anni, mentre in ogni caso devono essere poste a suo carico le spese di mantenimento in carcere conseguenti all'esecuzione della disposta custodia cautelare. Annulla in parte senza rinvio, Gip Trib. Brescia, 3 marzo 2006
Cassazione penale sez. IV 18 dicembre 2007 n. 8077