Codice proc. penale Agg. il 29 Aprile 2015
Art. 93 cod. proc. penale: Intervento degli enti o delle associazioni

Codice proc. penale Agg. il 29 Aprile 2015
1. Per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’articolo 91 l’ente o l’associazione presenta all’autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:
a) le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalita’ di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
b) l’indicazione del procedimento;
c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
d) l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all’atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall’articolo 100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l’atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell’ultima notificazione.
4. L’intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
Giurisprudenza annotata
Interventi degli enti e delle associazioni
Le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili - "iure" proprio nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale - anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio, finalità che costituiscono la ragione sociale delle predette associazioni. (Fattispecie in cui l'oggetto dell'imputazione era costituito, oltre che da illeciti urbanistici, anche da delitti di falso ed abuso preordinati e commessi proprio allo scopo di rendere possibile l'abuso edilizio). Annulla ai soli effetti civili, App. Palermo,31 Luglio 2006
Cassazione penale sez. V 17 novembre 2010 n. 7015
Possono essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, argomentando ex art. 119 d.P.R. 115 del 2002, enti ed associazioni non lucrative che si costituiscono parte civile nel processo penale; non già, invece, quando esercitino i diritti e le facoltà della persona offesa, ex art. 92 c.p.p., nella fase delle indagini preliminari.
Tribunale Milano sez. III 14 dicembre 2004 n. 739
Agli enti e le associazioni, senza scopo di lucro che assumano finalità di tutela degli interessi lesi dal reato non è consentito costituirsi parte civile, in quanto nel processo penale possono esercitare unicamente i diritti e le facoltà disciplinate dagli art. 91 ss. c.p.p., subordinati al consenso della persona offesa nelle specifiche forme di cui all'art. 92 c.p.p.
Ufficio Indagini preliminari Bologna 05 ottobre 2004
Agli enti e le associazioni, senza scopo di lucro che assumano finalità di tutela degli interessi lesi dal reato non è consentito costituirsi parte civile, in quanto nel processo penale possono esercitare unicamente i diritti e le facoltà disciplinate dagli art. 91 ss. c.p.p., subordinati al consenso della persona offesa nelle specifiche forme di cui all'art. 92 c.p.p.
Tribunale Bologna 05 ottobre 2004