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A divinis [dai ministeri divini] (d. can.). La sospensione (—) è una sanzione, prevista dal codice di diritto canonico, inflitta ai chierici colpevoli di gravi mancanze disciplinari. Inoltre viene applicata ai sacerdoti che accedono a cariche politiche pur essendo loro vietato; alla cessazione della carica, tuttavia, la sospensione viene di norma revocata. Al sacerdote sospeso è vietato amministrare i sacramenti (ad es. celebrazione della Messa, Confessione); tuttavia è possibile derogare al divieto in caso di necessità e urgenza, ad es. per confessare una persona in pericolo di morte.
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