Adminicula servitutis [facoltà connesse alla servitù] (d. civ.): Facoltà accessorie di cui gode il proprietario del fondo dominante, necessarie ai fini del concreto esercizio del diritto di servitù [vedi], in quanto, ove mancassero, non si realizzerebbe l’utilitas della servitù (es.: facoltà di passare nel fondo altrui sino a raggiungere la fonte che ivi si trova, in funzione appunto dell’esercizio della servitù di attingere acqua) (art. 1064 c.c.).
Di (—) può parlarsi anche relativamente a quelle facoltà che, seppur non necessarie, siano però utili per il pieno godimento della servitù (es.: facoltà di entrare nel fondo altrui, gravato da una servitù di protendimento di rami, al fine di raccogliere i frutti pendenti o caduti).
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