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Dizionario | Termini giuridici

An debeatur

14 Ottobre 2015 | Autore:
dizionario giuridico

An debeatur [se sia dovuto] (d. p. civ.) (d. p. pen.): Espressione di origine latina in uso nella pratica giudiziaria per indicare la questione concernente l’esistenza del diritto di cui si chiede la tutela (letteralmente, significa «se sia dovuto»).

Nel processo civile, quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice può, su istanza di parte, pronunciare sentenza sull’An debeatur, disponendo la prosecuzione del processo per la liquidazione della somma dovuta (cd. condanna generica).

Ai sensi dell’art. 539 c.p.p., tale possibilità è riconosciuta anche al giudice penale che pronuncia condanna per la responsabilità civile nascente dal reato, qualora le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno. In tal caso, il giudizio sul quantum è riservato al giudice civile, al quale la causa è rimessa.



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