Capolarato [reato di] (d.lav.): È l’illecito avente ad oggetto lo sfruttamento della manodopera e punito come reato solo dal 2011 in virtù del D.L. 138/2011 conv. in L. 14-9-2011, n. 148, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 603bis c.p.
Tale norma sanziona con la reclusione da 5 a 8 anni e con la multa da 1.000 a 2.000 Ä per ciascun lavoratore reclutato, chi pone in essere un’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ovvero chi svolge «un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori».
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