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Dizionario | Termini giuridici

Contumacia

20 Ottobre 2015 | Autore:
dizionario giuridico

Contumacia

Contumacia nel processo civile

È la situazione giuridica di una parte che, dopo avere proposto la domanda ovvero dopo essere stata regolarmente citata, non si costituisce in giudizio [vedi Costituzione delle parti]. Diversa è l’ipotesi in cui la parte, dopo essersi costituita, resti assente nel corso del giudizio non presentandosi in udienza.

La legge distingue due ipotesi di contumacia:

—  dell’attore (art. 290 c.p.c.): se l’attore, dopo aver notificato la citazione, non ha iscritto la causa a ruolo ma l’ha fatto il convenuto (cd. convenuto diligente). In tal caso, il convenuto, comparso alla prima udienza, fa richiesta della prosecuzione del giudizio, nonostante la mancata costituzione dell’attore. Diversamente, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo con la conseguente estinzione del processo;

—  del convenuto (art. 291 c.p.c.). Se il convenuto non si costituisce, il giudice per dichiararne la contumacia deve controllare la regolarità della citazione e della notifica; se accerta un vizio che importi la nullità della notifica, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Il processo contumaciale è regolato da norme particolari volte all’esigenza di conservare la posizione di eguaglianza delle parti e caratterizzate dal principio del contraddittorio.

Il contumace che si costituisce tardivamente accetta la causa nello stato in cui si trova, salva la facoltà di disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice, le scritture prodotte contro di lui.

Tuttavia, egli può chiedere la rimessione in termini (art. 294 c.p.c.): può chiedere, cioè, di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse (es.: deduzione di prove), se dimostra che la nullità della citazione [vedi] o della sua notificazione [vedi] gli hanno impedito di avere conoscenza del processo o che la contumacia è stata impedita da causa a lui non imputabile. Il giudice istruttore, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette (quando occorre) la prova dell’impedimento e quindi provvede, con ordinanza, alla rimessione in termini delle parti [vedi Costituzione delle parti].

Contumacia nel processo penale

Con la legge 28-4-2012, n. 67, in materia di riforma del sistema sanzionatorio, si è modificata completamente la disciplina della contumacia, che indicava la situazione giuridica dell’imputato, libero o detenuto, che non compariva all’udienza.

L’attuale normativa, adeguandosi ai principi affermati dalla Corte Europea di Giustizia, ha disciplinato l’istituto dell’assenza dell’imputato [vedi].



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