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Derelizione (d. civ.): È il fenomeno dell’abbandono di un bene da parte di chi ne è titolare e consiste nella dismissione dello stesso con l’intenzione di rinunziarvi (art. 923 c.c.).
Le cose derelitte divengono res nullius se sono beni mobili, mentre se sono beni immobili passano nel patrimonio statale salvo che sia prevista una diversa disciplina.
Le res derelictae sono suscettibili di occupazione [vedi].
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