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Dizionario | Termini giuridici

Difensore

14 Ottobre 2015 | Autore:
dizionario giuridico

Difensore

Difensore civico (d. amm.)

La figura del Difensore civico, quale organo di garanzia per il cittadino contro possibili abusi della pubblica amministrazione, è stata mutuata da diversi ordinamenti stranieri come la Svezia e la Gran Bretagna (cd. ombudsman) e recepita nel nostro ordinamento in ambito regionale e locale (si cita in proposito la L. 142/1990; la L. 241/1990; il D.Lgs. 267/2000).

Ad ogni modo, la L. 191/2009 (Finanziaria 2010), ha previsto la soppressione della figura del Difensore civico tra le misure che i Comuni sono tenuti ad adottare al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica.

Il Difensore civico svolge un’attività tutoria dell’interesse al buon andamento ed all’imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dall’art. 97 della Costituzione, poiché il suo intervento a tutela degli interessi legittimi [vedi] ma anche semplici e di mero fatto dei privati cittadini, si riflette automaticamente sull’efficienza e sull’efficacia dell’amministrazione.

Difensore del vincolo (d. can.)

Organo dei tribunali ecclesiastici, nominato dal Vescovo [vedi] tra chierici o laici dottori o licenziati in diritto canonico, che nelle cause in cui si tratta della nullità o dello scioglimento del deve proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità e lo scioglimento del vincolo.

Difensore d’ufficio (d. p. pen.)

[vedi Difensore (nel processo penale); Gratuito Patrocinio].

Difensore nel processo civile

È l’avvocato [vedi] che necessariamente sta in giudizio in luogo della parte, con la quale trovasi in un rapporto che può farsi rientrare nel mandato con rappresentanza, per cui egli agisce nel nome e per conto di essa, facendo ricadere direttamente sulla parte gli effetti, sia favorevoli che sfavorevoli, del suo agire.

La parte conferisce, con la procura [vedi], al Difensore il potere di rappresentarla nel processo, cioè di compiere e ricevere nel suo interesse tutti gli atti del processo stesso che non siano dalla legge espressamente riservati alla parte personalmente.

Il Difensore deve esercitare la sua funzione con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) e nel modo che egli ritiene più conforme agli interessi del suo rappresentato, il quale non potrebbe in nessun caso invalidare gli atti compiuti dal Difensore, affermando di avergli dato istruzioni differenti. Può compiere nell’interesse della parte tutti gli atti processuali che non siano a questa espressamente riservati dalla legge (es.: prestazione del giuramento decisorio) tranne quelli che importano disposizione del diritto in contesa (es.: conciliazione della lite; transazione).

Il Difensore svolge funzioni procuratorie di rappresentanza della parte in udienza e funzioni di assistenza nella predisposizione della linea difensiva e degli atti del giudizio (citazione, comparsa conclusionale etc.).

Difensore nel processo penale

Garantisce all’imputato/indagato e alle altre parti per cui è prevista la nomina (es. parte civile) la difesa tecnica nel procedimento penale.

Il Difensore ha, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, una posizione di parità dialettica rispetto a quella del P.M., nell’ottica di una tutela piena degli interessi personali dell’assistito.

Il Difensore è di fiducia se scelto dall’interessato, o, nel caso di soggetti in vinculis, anche da un prossimo congiunto; d’ufficio, se designato dall’autorità giudiziaria, mediante un meccanismo che prescinde dalla scelta dell’assistito (è l’autorità giudiziaria che nomina, per l’imputato che ne è privo, il Difensore d’ufficio da un apposito elenco tenuto dall’Ordine forense).

Caratteri della difesa sono l’effettività di essa e la libertà del Difensore.

L’effettività comporta che il Difensore abbia nel processo un ruolo dinamico, creativo e partecipativo nella dialettica col P.M. In questa prospettiva, egli può avvalersi, in caso di impedimento, al fine di esercitare le facoltà e i diritti di cui è titolare, di un sostituto (art. 102). Sempre in questa stessa ottica, il difensore ha diritto di conferire con l’inquisito o imputato in vinculis sin dall’inizio dell’esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà, sicché l’eventuale limitazione di siffatta facoltà è eccezionale, limitata nel tempo (fino a cinque giorni) e rimessa al giudice (art. 104).

L’effettività del ruolo non tollera, altresì, che i non abbienti siano privati della difesa tecnica (art. 98), dovendo ad essi essere assicurato il gratuito patrocinio, anche in ossequio al diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost., in ogni stato e grado del procedimento.

Con riferimento alla libertà del Difensore, le ispezioni e perquisizioni nei suoi uffici sono limitate, soggettivamente e finalisticamente (in ordine all’oggetto delle ricerche e dei rilievi).

DIFENSORE (NEL PROCESSO PENALE)

Funzione:

–             assicurare il diritto di difesa dell’indagato/imputato,

–             costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)

Tipologie:

–             difensore di fiducia (nominato dalla parte interessata in qualsiasi momento del procedimento penale);

–             difensore d’ufficio (designato dall’autorità giudiziaria, tra professionisti iscritti in appositi elenchi predisposti dal consiglio dell’ordine di ciascun distretto di Corte d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato)

Attività:

–             assistenza (collaborazione del difensore in quanto soggetto fornito di particolari requisiti di capacità tecnica);

–             rappresentanza (sostituzione del difensore all’imputato nell’esercizio dei diritti a quest’ultimo spettanti, ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge)

Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere:

–             previo avviso: sommarie informazioni dall’indagato, interrogatorio, ispezione, confronto dell’indagato, accertamenti non ripetibili, incidente probatorio

–             senza avviso: perquisizioni, acquisizione di plichi, accertamenti urgenti, sequestro



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