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Dizionario | Termini giuridici

Diffamazione

14 Ottobre 2015 | Autore:
dizionario giuridico

Diffamazione (d. pen.): Consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente (art. 595 c.p.).

L’oggetto giuridico di tale fattispecie è da individuarsi nella reputazione, intesa come la stima di cui l’individuo gode nel proprio ambiente sociale e professionale.

L’elemento materiale del reato richiede:

—  l’assenza dell’offeso;

—  l’offesa all’altrui reputazione;

—  la comunicazione a più persone.

La diffamazione si distingue dall’ingiuria [vedi] perché solo per l’art. 594 c.p. la presenza dell’offeso, all’atto della realizzazione della condotta, è elemento costituivo della fattispecie.

Pena: Reato semplice: reclusione fino ad 1 anno o multa fino a euro 1.032; reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 2.065 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Offesa recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico: reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a euro 516.



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