Diffamazione (d. pen.): Consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente (art. 595 c.p.).
L’oggetto giuridico di tale fattispecie è da individuarsi nella reputazione, intesa come la stima di cui l’individuo gode nel proprio ambiente sociale e professionale.
L’elemento materiale del reato richiede:
— l’assenza dell’offeso;
— l’offesa all’altrui reputazione;
— la comunicazione a più persone.
La diffamazione si distingue dall’ingiuria [vedi] perché solo per l’art. 594 c.p. la presenza dell’offeso, all’atto della realizzazione della condotta, è elemento costituivo della fattispecie.
Pena: Reato semplice: reclusione fino ad 1 anno o multa fino a euro 1.032; reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 2.065 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Offesa recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico: reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a euro 516.