Questo sito contribuisce alla audience di
Dizionario | Termini giuridici

Espropriazione per pubblica utilità

22 Ottobre 2015 | Autore:
dizionario giuridico

Espropriazione per pubblica utilità (d. amm.): È un istituto che attribuisce alla P.A. la potestà di sacrificare [vedi Provvedimento ablatorio] nel pubblico interesse (a vantaggio proprio, di altre pubbliche amministrazioni o di privati) contro indennizzo, diritti reali altrui.

Il concetto di Espropriazione per pubblica utilità è delineato in primo luogo dall’art. 42, co. 3, Cost., che fissa in proposito due fondamentali principi costituzionali:

—  principio della riserva (relativa) di legge: il potere di espropriare può essere esercitato solo nei casi in cui la legge lo prevede, specificandone entità e limiti;

—  principio della obbligatoria corresponsione agli espropriati di un indennizzo.

L’art. 834 c.c., a sua volta, dispone che «nessuno può essere privato, in tutto o in parte, dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità».

Oggetto dell’espropriazione può essere un diritto di proprietà o altro diritto reale.

Non possono essere espropriati:

a) gli edifici aperti al culto, se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica (L. 25-3-1985, n. 121);

b) i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili;

c) le sedi di rappresentanze diplomatiche di Stati esteri.

L’indennizzo deve essere unico e giusto.

Il T.U. sull’espropriazione (D.P.R. 327/2001) all’art. 6 stabilisce come regola generale che l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità provvede all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo (cd. principio di simmetria).

Il procedimento espropriativo, disciplinato dall’art. 8, è suddiviso in tre fasi principali: l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la determinazione dell’indennità di esproprio (quest’ultima si articola poi, diversamente a seconda che venga o meno accettata l’indennità provvisoria).

Effettuato il pagamento dell’indennità provvisoria accettata o il deposito dell’indennità definitiva non accettata, l’autorità espropriante emana il decreto di esproprio con cui dispone il passaggio del diritto di proprietà o del diritto oggetto dell’Espropriazione per pubblica utilità.

L’Espropriazione per pubblica utilità differisce dalla requisizione [vedi].



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA