Espropriazione per pubblica utilità


Espropriazione per pubblica utilità (d. amm.): È un istituto che attribuisce alla P.A. la potestà di sacrificare [vedi Provvedimento ablatorio] nel pubblico interesse (a vantaggio proprio, di altre pubbliche amministrazioni o di privati) contro indennizzo, diritti reali altrui.
Il concetto di Espropriazione per pubblica utilità è delineato in primo luogo dall’art. 42, co. 3, Cost., che fissa in proposito due fondamentali principi costituzionali:
— principio della riserva (relativa) di legge: il potere di espropriare può essere esercitato solo nei casi in cui la legge lo prevede, specificandone entità e limiti;
— principio della obbligatoria corresponsione agli espropriati di un indennizzo.
L’art. 834 c.c., a sua volta, dispone che «nessuno può essere privato, in tutto o in parte, dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità».
Oggetto dell’espropriazione può essere un diritto di proprietà o altro diritto reale.
Non possono essere espropriati:
a) gli edifici aperti al culto, se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica (L. 25-3-1985, n. 121);
b) i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili;
c) le sedi di rappresentanze diplomatiche di Stati esteri.
L’indennizzo deve essere unico e giusto.
Il T.U. sull’espropriazione (D.P.R. 327/2001) all’art. 6 stabilisce come regola generale che l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità provvede all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo (cd. principio di simmetria).
Il procedimento espropriativo, disciplinato dall’art. 8, è suddiviso in tre fasi principali: l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la determinazione dell’indennità di esproprio (quest’ultima si articola poi, diversamente a seconda che venga o meno accettata l’indennità provvisoria).
Effettuato il pagamento dell’indennità provvisoria accettata o il deposito dell’indennità definitiva non accettata, l’autorità espropriante emana il decreto di esproprio con cui dispone il passaggio del diritto di proprietà o del diritto oggetto dell’Espropriazione per pubblica utilità.
L’Espropriazione per pubblica utilità differisce dalla requisizione [vedi].