Evasione (d. pen.): È inserito nel titolo dei delitti contro l’amministrazione della giustizia.
Commette tale delitto chi, essendo legalmente arrestato o detenuto, evade. La norma si applica anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
All’arresto [vedi] è equiparato il fermo di indiziati di reato. Detenuto è anche chi abbia ottenuto gli arresti domiciliari. Presupposto del reato è che l’arresto e la detenzione siano conformi a legge ossia che siano state rispettate le norme dell’ordinamento in tema di misure restrittive della libertà personale applicate in via cautelare o della sanzione detentiva cui il soggetto è sottoposto.
La condotta nel reato di Evasione consiste nel sottrarsi all’arresto o alla detenzione. Tale condotta può realizzarsi in vari modi.
Il delitto si consuma quando il soggetto riesce a sottrarsi, anche per breve tempo, ma in maniera completa, alla restrizione di libertà in cui era tenuto.
Il dolo [vedi] è dato dalla coscienza e volontà dell’evasione, con la consapevolezza di trovarsi in stato di arresto o detenzione.
Il delitto è aggravato se il fatto è commesso con violenza o minaccia verso le persone o mediante effrazione, e se la violenza o la minaccia è commessa con armi o con più persone riunite.
Pena: Reclusione da 1 a 3 anni, per l’ipotesi-base; reclusione da 2 a 5 anni per il fatto commesso usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; reclusione da 3 a 6 anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Evasione fiscale (d. trib.)
È un comportamento in violazione della legge, che si verifica quando il contribuente tenuto al pagamento dell’imposta, si sottrae in tutto (evasione totale) o in parte (evasione parziale) all’obbligo tributario. Si tratta generalmente di comportamento doloso, in quanto il danno arrecato all’erario è intenzionalmente voluto dal soggetto (omessa dichiarazione, presentazione di una dichiarazione falsa, simulazione di passività fittizie, contrabbando, tenuta irregolare della contabilità etc. [vedi Reati tributari]); ma è anche ipotizzabile un comportamento colposo, se l’Evasione dipende da ignoranza scusabile di norme di legge oppure da errori involontariamente commessi dal contribuente.
L’illecito tributario [vedi] integra gli estremi di un illecito amministrativo, con la conseguente irrogazione di sanzioni amministrative; talora, per ipotesi di più rilevante gravità, lo stesso illecito tributario può integrare anche gli estremi di un illecito penale (delitto o contravvenzione), che dà luogo all’applicazione di sanzioni penali.