Fiumi [regime internazionale] (d. int.): Corsi d’acqua naturali che, nel loro tratto navigabile, attraversano territori di più Stati (detti ripuari).
La Convenzione di Barcellona del 20-11-1921 ha ribadito i principi, già affermatisi consuetudinariamente, di libertà di navigazione, di eguaglianza e di rispetto delle legislazioni doganali e sanitarie degli Stati ripuari.
Per l’amministrazione dei Fiumi e la vigilanza del rispetto delle norme in materia di Fiumi, sono state istituite delle Commissioni internazionali come, ad esempio, quella Europea del Danubio con sede a Galatz, dotata di una propria bandiera e organi autonomi di polizia che ha operato, con alterne vicende, dal 1856 al 1948.
Quando i confini fra due Stati sono delimitati dai Fiumi vige una regola consuetudinaria che stabilisce i confini a seconda che si tratti di Fiumi:
— non navigabili: la linea di confine è quella mediana, cioè quella che passa nel mezzo del Fiumi includendo anche le isole;
— navigabili: la linea di confine è quella del Thalweg, cioè del punto più alto della corrente.