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Termini giuridici
Ius possidendi e ius possessionis
6 Novembre 2015 | Autore: Edizioni Simone


Ius possidendi e ius possessionis (d. civ.): Lo ius possessionis designa l’insieme dei diritti che il possesso [vedi] di per sé genera in capo al possessore (commoda possessionis) e soprattutto il diritto alla tutela possessoria [vedi Restituzione (Azione di); Manutenzione (Azione di)].
Lo ius possidendi designa, invece, il diritto del titolare del potere giuridico sulla cosa di possederla concretamente. Esempio: il ladro ha lo ius possessionis, ma non lo ius possidendi che spetta al proprietario.