Messaggi presidenziali (d. cost.): I Messaggi presidenziali previsti dalla Costituzione (art. 87) hanno forma scritta, sono diretti al Parlamento e devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio o, almeno, da un Ministro. Il contenuto dei messaggi rispecchia gli intendimenti personali del Capo dello Stato: si tratta cioè di un tipico atto presidenziale e, dunque, la controfirma ministeriale ha mero valore di controllo di legittimità. Comunque, con i propri messaggi il Presidente della Repubblica non può interferire nell’azione degli altri organi costituzionali, né entrare nel merito del programma politico del Governo.
Le semplici manifestazioni contenute nei messaggi istituzionali si distinguono dai messaggi motivati con cui il Presidente della Repubblica sospende la promulgazione di una legge rinviandola nuovamente alle Camere per un «riesame». Tale messaggio, dunque, riguarda il singolo atto rinviato ed è espressione di un potere di controllo del Presidente della Repubblica in merito alla legittimità e opportunità costituzionale della deliberazione parlamentare di un determinato atto legislativo. È una forma di veto provvisorio in quanto il Presidente può solo ritardare la promulgazione: se l’atto viene «riapprovato» in identico testo, il Presidente è comunque obbligato a promulgare la legge.