Pirateria (d. int.): L’art. 101 della Convenzione di Montego Bay definisce la Pirateria come la commissione di atti illegittimi di violenza o depredazione in alto mare [vedi], contro un’altra nave o contro persone o beni a bordo, con l’intento specifico di realizzare il fine personale di lucro da parte del pirata.
La Pirateria è considerata crimine internazionale non tanto a causa della violazione di valori umanitari universalmente sentiti, quanto per l’esigenza di tutelare la libertà dei mari.
La Convenzione di Montego Bay ha autorizzato tutti gli Stati a perseguire gli atti di Pirateria, anche se commessi fuori dalle proprie acque territoriali.
L’ordinamento italiano, con la L. 346/1976, punisce il tentativo di Pirateria e prevede un aumento di pena nei casi in cui viene conseguito il fine.