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Dizionario | Termini giuridici

Prorogatio

19 Ottobre 2015 | Autore:
dizionario giuridico

Prorogatio (d. cost.) (d. amm.): Istituto in base al quale il titolare di un potere è legittimato ad esercitarlo fino all’insediamento del successore.

La Prorogatio è espressione di un principio ad applicazione generale, per cui la necessità della rinnovazione periodica dell’organo si accompagna all’esigenza di evitare o di colmare pericolosi vuoti di potere, garantendo la continuità degli organi stessi e la sopravvivenza fino all’insediamento di quelli nuovi.

Prorogatio delle Camere

La durata delle Camere [vedi Parlamento] è normalmente di cinque anni, alla scadenza dei quali, però, e per il tempo delle elezioni, sono prorogati i poteri delle precedenti.

La Prorogatio si verifica ope legis, secondo il disposto costituzionale (art. 61 Cost.), e comporta la proroga dei poteri delle Camere per il solo periodo relativo alla durata delle elezioni (che di solito non supera i 90 giorni). L’istituto mira, cioè, ad evitare che si creino pericolosi vuoti o interruzioni nello svolgimento dell’attività legislativa, facendo venir meno l’organo ad essa deputato senza che lo stesso sia stato preventivamente sostituito. La Prorogatio si distingue, così, dalla proroga.

Quanto ai poteri che le Camere esercitano in regime di Prorogatio, le tesi della dottrina sono alquanto divergenti: per alcuni sarebbero gli stessi di quelli spettanti alle Camere non ancora scadute. Per altri le Camere scadute dovrebbero, invece, limitarsi all’ordinaria amministrazione [vedi]. È però la stessa Costituzione a imporre la convocazione delle Camere sciolte in occasione della conversione di decreti-legge [vedi].

Prorogatio del Presidente della Repubblica

La durata in carica del Presidente della Repubblica [vedi] è fissata in un settennato, a decorrere dalla data del giuramento.

Nel caso in cui si verifichi ritardo nell’elezione del successore, il Presidente della Repubblica in carica può vedere prorogati i suoi poteri. Ciò può accadere anche nel caso illustrato dall’art. 85, co. 3 Cost., laddove si prevede che se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere, e nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.



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