Ravvedimento operoso (d. trib.): Istituto che consente al contribuente, col pagamento di una sanzione minima e regolarizzando la propria posizione nei termini stabiliti dalla legge, di rimediare alle inadempienze commesse; in pratica attraverso tale istituto il Fisco mira a premiare con una riduzione della sanzione, il comportamento spontaneo del soggetto che provvede autonomamente a sanare propri errori.
Con il Ravvedimento operoso la sanzione è ridotta:
— a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
— a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dall’omissione o dall’errore;
— a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero a un 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Ravvedimento operoso post delictum (d. pen.)
[vedi Pentimento operoso].