Rivendicazione [azione di] (d. civ.): È l’azione con cui il proprietario rivendica la cosa propria da chiunque la possiede o la detiene senza titolo (art. 948 c.c.).
È la principale delle azioni petitorie [vedi Petitorie e possessorie (Azioni)], e mira non solo ad accertare la titolarità del diritto di proprietà, ma anche a far recuperare al proprietario il bene.
Legittimato attivamente è chi sostiene di essere proprietario. Questi ha l’onere di provare il suo diritto [vedi Probatio diabolica]: non basta provare la validità del proprio titolo d’acquisto, ma si deve dimostrare anche la validità del titolo d’acquisto del proprio dante causa, scorrendo tutti gli atti traslativi del bene (sulla cui proprietà si controverte) fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, generalmente l’usucapione [vedi], al quale fanno capo i successivi titoli di trasferimento
ARTICOLI CORRELATI

NEWSLETTER
Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.